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L'esclusione della giurisdizione della CPI prevista dall'articolo 15 bis par 4

Al paragrafo 4 dell'art. 15 bis si stabilisce che la Corte può, in conformità con l’art. 12 dello Statuto di Roma, esercitare la sua competenza con riguardo al crimine di aggressione risultante da

163M.LEHTO, The ICC and the Security Council: About the Argument of Politicization, in The International Criminal Court and the Crime of Aggression, op. cit, p. 144. 164L. POLI, Il crimine di aggressione dopo la Conferenza di Kampala:una soluzione di

un atto di aggressione commesso da uno Stato Parte, a meno che questo Stato non abbia dichiarato precedentemente di non accettare tale competenza, depositando un’apposita dichiarazione presso il Cancelliere della Corte. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento e deve essere eseguito dallo Stato Parte entro tre anni165.

Tale strumento, (in gergo anche definita clausola di opt-out), concede dunque ad ogni Stato la possibilità di rifiutare la giurisdizione della Corte penale internazionale in materia di aggressione166. La possibilità di rifiutare la giurisdizione non è

operativa, però, nel caso di referral da parte del Consiglio di sicurezza. Infatti quest'ultimo tipo di rinvio ha la possibilità di estendere l’operato della Corte oltre i limiti imposti dallo Statuto di Roma rispetto alla sua competenza ratione personae167 e ratione

loci. In particolare, la competenza rispetto al luogo è regolata

dall’art. 12 dello Statuto di Roma, paragrafo 2, lettere (a) e (b) e

165ICC, Rc/Res. 6, art.15 bis, 4). “The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be effected at any time and shall be considered by the State Party within three years”.

166Una previsione tale di esclusione della giurisdizione è compresa anche per quanto riguarda i crimini di guerra all’art. 124 dello Statuto. Si tratta di una disposizione transitoria ed è per questo che uno degli obiettivi fondamentali della prima Conferenza di revisione di Kampala è stato proprio quello di eliminare questo articolo dallo Statuto di Roma. Ma tale risoluzione non è stata approvata dagli Stati Parti.

167Nello Statuto non vi è una norma specifica sulla competenza ratione personae, ma l’ambito di tale competenza si ricava dall’art. 1 secondo il quale la Corte è dotata di giurisdizione rispetto agli individui. In materia vengono poi in rilievo sia l’art. 25, per il quale la Corte ha il potere di giudicare solo le persone fisiche, e l’art. 26, che esclude la giurisdizione della Corte nei confronti dei minori di 18 anni. Vedi O. FERRAJOLO, Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 9.

fa riferimento al fatto che la Corte può esercitare la sua giurisdizione solo sul territorio di uno Stato Parte che l’abbia accettata per quello specifico crimine.

Sul tema della possibiltà per gli Stati di non accettare l'emendamento e quindi di escludere la giurisdizione della Corte sul crimine di aggressione nei propri confronti, le opinioni delle delegazioni a Kampala sono state ovviamente contrastanti, delineandosi quindi due approcci divergenti168. Secondo la

prima posizione alla Corte era preclusa la possibilità di esercitare la sua giurisdizione su un presunto crimine di aggressione se commesso sul territorio di uno Stato Parte allo Statuto o da parte di un suo cittadino, se tale Stato non aveva ratificato gli emendamenti di Kampala. Questa posizione restrittiva trovava sostegno nel quinto paragrafo169 dell’art. 121

dello Statuto di Roma che intendeva dare agli Stati Parte un diritto che, ai sensi del diritto dei trattati, non può essere loro sottratto senza il loro consenso, come espresso al momento della ratifica o dell’accettazione dell’emendamento all’accordo relativo a tale punto. La posizione opposta sosteneva invece che uno Stato Parte, ratificando gli emendamenti di Kampala, attribuisse alla Corte quei nessi giurisdizionali presenti nell’art. 12 dello

168ICC, Review Conference, Report of the Working Group on the Crime of Aggression, RC/5.

169Statuto di Roma, art 121, par.5: Un emendamento all'articolo 5 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati parti che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel caso di uno Stato parte che non ha accettato l'emendamento, la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento, se tale reato é stato commesso da cittadini di tale Stato parte, o sul territorio dello stesso.

Statuto. Ciò significava rendere possibile alla Corte, tra le altre cose, di esercitare la sua giurisdizione sul crimine di aggressione presumibilmente commesso sul territorio di tale Stato Parte dal cittadino di un altro Stato Parte allo Statuto, anche se quest’ultimo non aveva ratificato gli emendamenti di Kampala. Tale Stato avrebbe tuttavia potuto impedire alla Corte di esercitare la sua giurisdizione in tale circostanza adottando precedentemente una dichiarazione di non accettazione della sua giurisdizione come previsto dall’art. 15 bis paragrafo 4. Questa posizione più permissiva non era in conflitto con il diritto dei trattati perché l’art. 5 dello Statuto originario della CPI (i crimini di competenza della Corte) autorizzava gli Stati Parte ad adottare una disposizione che indicasse le condizioni in base alle quali la Corte esercita la giurisdizione in riferimento al crimine di aggressione che, nel caso e nella misura in cui esso si discostasse dal paragrafo 5 dell'art. 121 dello Statuto avrebbe operato come lex specialis. In poche parole, la controversia giuridica in questione interessava solo quelle situazioni non deferite alla CPI dal Consiglio di sicurezza e si limitava a valutare se uno Stato Parte che non avesse ratificato gli emendamenti di Kampala dovesse adottare una dichiarazione ai sensi dell’ art. 15 bis paragrafo 4 dello Statuto per impedire alla Corte di esercitare la sua giurisdizione su un crimine di aggressione che emergesse da un atto di aggressione presumibilmente commesso da uno Stato Parte contro un altro

Stato Parte che avesse ratificato gli emendamenti di Kampala170.

Si tratta del punto più controverso che, in un certo senso, affievolisce la portata del risultato raggiunto a Kampala sull’aggressione, perché esso ha ritardato notevolmente il tempo in cui l’emendamento è stato davvero vincolante per gli Stati. Infatti come esplicitato ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 15 bis, la Corte potrà esercitare la sua competenza con riguardo a crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati Parte, oltre che, per attivare la sua giurisdizione, avrebbe dovuto aspettare una decisione da prendere non prima del 1 Gennaio 2017 dalla stessa maggioranza di Stati Parte richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto.

Tale decisione presa a Kampala avrebbe dunque condotto a tempi di attesa piuttosto lunghi prima del raggiungimento di una decisione concreta da cui far dipendere l'esercizio della competenza della CPI sul crimine di aggressione.

170C. KRESS, Sull'attivazione della giurisdizione della Corte penale internazionale in

relazione al crimine di aggressione, in “Diritto Penale Contemporaneo”, fascicolo