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2.3. La distinzione tra crimine di aggressione e atto di aggressione

2.3.3. La responsabilità dello Stato

Sin dai tempi della Prima guerra mondiale, l'aggressione è un atto tradizionalmente riconducibile agli Stati dal momento che è da quel periodo storico che si cominciò a prospettare il concetto di responsabilità internazionale per aver avviato una guerra di aggressione mettendo in rilievo le obbligazioni in capo agli Stati aggressori in riparazione delle violazioni commesse. Dopodiché, l’idea si sviluppò più rapidamente nel periodo tra le due guerre

124 R.S.CLARK, Rethinking Aggression as a Crime and Formulating its Elements, op. cit., p. 867.

nel contesto di nuovi emergenti principi di “crimini contro la pace” e “crimini contro il diritto delle Nazioni”125. Con la

costruzione del sistema delle Nazioni Unite definire la guerra di aggressione era diventata una impellente necessità anche per meglio regolare i carenti sistemi normativi nazionali sul tema, che non puniva tutte le fattispecie criminose che contornavano un vero e proprio attacco armato. La stessa Risoluzione n.3314 dell’ONU riportava una tale bipartizione, asserendo che se è vero che una guerra di aggressione è suscettibile di costituire un crimine contro la pace e per questo intaccare la responsabilità penale internazionale, gli atti di aggressione però davano adito soltanto alla responsabilità internazionale di uno Stato126.

La Carta delle Nazioni Unite propone una serie di illegittimi usi della forza a cominciare dall'art. 2 par. 4 che ne fa una condanna generica alla minaccia o l'uso della forza nelle relazioni internazionali, l'art. 39 stigmatizza gli atti di aggressione e gli attentati alla pace come precondizione per l'erogazioni di misure coercitive contro gli aggressori, fino all'art. 51 che consente lo strumento della legittima difesa per rispondere ad un ingiustificato attacco armato da parte di un altro Stato127. In

dottrina, con riferimento alla disciplina della punibilità, prevale l'opinione secondo la quale, essendo l'aggressione un atto

125J.HOGAN-DORAN, B. VAN GINKEL, Aggression as a Crime in “Netherlands Journal of International Law”, Vol.43, 1996, pp. 324-325.

126I.MULLER-SCHIEKE, Defining the Crime of Aggression Under the Statute of the

International Criminal Court, op. cit., pp. 417-418.

127C.GRAY, International Law and the Use of Force, Foundations of Public International Law, Oxford, 2000.

tipicamente statale, la sua configurazione e allo stesso tempo la sua limitazione rimane una decisione principalmente politica. Argomentando a contrario, gli oppositori a tale tesi ritengono che non basta definire l'aggressione come un atto politicizzato, dal momento che si tratta di un'infrazione di una norma primaria di diritto internazionale e che il conseguente accertamento di una sua violazione, se pur parte di un processo politico, è una decisione legale per definizione, che deve dunque essere presa dalla Corte penale internazionale in conformità con la Carta dell'Onu128.

Il secondo paragrafo dell'art. 8 bis inserito in seguito alla Conferenza di Kampala, afferma che l'atto di aggressione si configura “come l’impiego da parte dello Stato della forza armata contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in tutte le altre maniere incompatibili con la Carta delle Nazioni Unite. Indipendentemente dall’esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità alla risoluzione n.3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974...”.

E' dunque ripresa letteralmente la definizione sull'aggressione fornita dall'Onu e viene riportata una lista di atti contenuti in tale dichiarazione come l’invasione e l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato al territorio di un altro Stato,

128GA, Report of the Ad Hoc Committee on the Establishement of an International

l’occupazione militare anche temporanea, l’annessione per mezzo della forza, il bombardamento o l’uso di qualsivoglia arma contro un altro Stato e così via, riproducendo fedelmente la casistica già a suo tempo erogata dalle Nazioni Unite con questa ben nota Risoluzione. Questa decisione fu causa di accesi dibattiti tra chi era favorevole e chi invece era contrario a riportare letteralmente l'elenco tassativo della Risoluzione n. 3314. Coloro che sostennero l'opzione a favore di tale soluzione erano quei diplomatici che davano maggior importanza al raggiungimento di un accordo basato su un documento generalmente accettato e che costituisse già una solida base di diritto penale internazionale, piuttosto che inabissarsi in una complicata trasposizione dello stesso documento nel nuovo contesto della comunità internazionale. Soluzione quest'ultima per cui faceva pressione per esempio la Germania che propendeva più per una nuova definizione autonoma e generica. I principali problemi che nascono da questa inclusione si riferiscono, come già accennato precedentemente, agli artt. 2 e 4 della Risoluzione n.3314, che riconoscono poteri molto ampi al Consiglio di sicurezza dell'Onu e che se pur compatibili con il testo della Carta delle Nazioni Unite, d'altro canto potrebbero essere mal interpretati con riferimento alla giurisdizione della Corte penale e quindi al diritto penale di per sé129. Per esempio 129GA, Resolution 3314, art. 2: “The first use of armed force by a State in controvertion of the Charter shall constitute prima facie evidence of an act of aggression although the Security Council may, in conformity with the Charter, conclude that a determination that an act of aggression has been committed would not be justified in the light of the other relevant circumstances, including the fact that

l'art. 2 della Risoluzione crea un presupposto che, se traslato nella definizione di un crimine, può risultare non facilmente conciliabile con la garanzia fondamentale dell'accusato contenuta all'art. 67 dello Statuto di Roma130.

Inoltre, la stessa trasposizione della lista degli atti di aggressione statali dell’art. 3 causa problemi rispetto a due ambiti: da una parte, può essere messo in dubbio che gli atti descritti alla lettera (c) e alla lettera (e) potranno raggiungere la soglia di gravità richiesta per il crimine di aggressione131; dall’altra parte ancora

più problematico è l’atto descritto alla lettera (f) perché potrebbe generare confusione tra un vero e proprio atto di aggressione statale e un atto di assistenza di uno Stato verso un altro, rispetto all’uso della forza da parte di un terzo Stato. La questione è tutt'ora controversa dal momento che è in mano alla discrezionalità dei giudici della Corte, la possibilità di dare più o meno importanza alla criminalizzazione della classe dirigente di uno Stato solamente colpevole di fornire assistenza ad uno altro Stato direttamente aggressore. Oltre a questo, la mancata specificazione circa la natura esaustiva della lista di atti di

acts concerned or their consequences are not of sufficient gravity”; art. 4: “The acts enumerated above are not exhaustive and the Security Council may determine that other acts constitute aggression under the provisions of the Charter”.

130Statuto di Roma, art. 67: “Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha diritto ad una pubblica ed equa udienza condotta in modo imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto e ha diritto almeno alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza […]; i) non subire l’imposizione dell’inversione dell’onere della prova o dell’onere della confutazione della prova”.

131GA, Resolution 3314, art. 3 c): “The blockade of the ports or coasts of a State by the armed force of another State”; e): “The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement”.

aggressione dataci dalla Risoluzione n.3314, può da una parte costituire una precisa volontà da parte dei delegati di lasciare aperta la questione132, costruendo una lista “semiaperta” cioè

non definitiva, per far si che il Consiglio di sicurezza possa, in conformità con la Carta, determinare altri eventuali atti di aggressione; ma dall'altra tutto ciò mette in serio dubbio il principio di certezza del diritto133, dal momento che la disciplina

del crimine di aggressione di competenza di un organo indipendente e imparziale come la CPI, si basa su un testo scritto per essere una guida per un organo politico con lo scopo di assisterlo nell'applicazione dell'art. 39 della Carta.

Se degli Stati Parte hanno deciso di usare tale testo come base per un articolo di diritto penale, che dovrà far parte dello Statuto di un organo giudiziale, è chiaro che potranno servire delle modifiche134 per non incorrere in un funzionamento

deviato della Corte.

132M.J.GLENNON, The Blank-Prose of the Crime of Aggression, in “The Yale Journal of International Law”, Vol.35, 2010, p. 98.

133C.KRESS, Time for Decisions, Some Thoughts on the Immediate Future of the

Crime of Aggression: A Reply to Andreas Paulus, op. cit., pp. 1136-1137.

134C.KRESS, The Crime of Aggression Before the first Review of the ICC Statute, op. cit., p. 857.