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La responsabilità dell'individuo: il Leadership Crime

2.3. La distinzione tra crimine di aggressione e atto di aggressione

2.3.2. La responsabilità dell'individuo: il Leadership Crime

L'art. 8 bis, contenuto nel primo allegato della sesta Risoluzione adottata a Kampala, recita al primo paragrafo che il crimine di aggressione consiste “nella pianificazione, preparazione, inizio o esecuzione di un atto di aggressione, da parte di un individuo effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato”115.

Il doppio binario della responsabilità statale e quella individuale non è mai stato frutto di disaccordi nei vari momenti chiave dell'evoluzione del crimine di aggressione. Il concetto che anche se un'aggressione provenga da uno Stato, nei fatti possa essere posta in atto da individui-organi, è un'evidenza mai stata in discussione, né all'interno dei lavori della PrepCom né durante quelli dello Special Working Group on the Crime of Aggression.

N.RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli, Torino, 2000.

115ICC, RC Res/6, art. 8 bis: For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.

D'altronde già nei documenti del processo di Norimberga si leggeva: “crimini contro il diritto internazionale sono commessi da uomini non da entità astratte, e soltanto punendo gli individui che si sono macchiati di tali crimini è possibile rafforzare il rispetto delle previsioni del diritto internazionale”116.

Indubbiamente si rende necessario effettuare una distinzione tra gli individui in base al caso concreto, poiché esiste una differenza notevole nella responsabilità per un attacco armato che si può addossare ad un soldato semplice rispetto a quello che si può attribuire ad un Capo dello Stato, se pur entrambi individui perseguibili. Ed è proprio alla luce di questa differenza che un consenso generale da parte degli Stati delegati è stato raggiunto sulla natura assoluta del Leadership Crime, ossia il crimine del comando. La ricerca di una definizione da subito fu rivolta a comprendere al suo interno non solo chi formalmente detenesse il potere politico ma anche chi detenesse un potere tale da influenzare le azioni dello stesso governo. In particolare nelle sessioni di lavoro dello SWGCA si è optato per l'utilizzo di un approccio c.d. differenziale nel definire il crimine di comando, approccio che si contrappone a quello monistico117.

La parola “effectively” nel dettato dell’art. 8 bis, infatti, fa

116STATUTO DEL TRIBUNALE MILITARE DI NORIMBERGA, Preambolo: “Crimes against international law are committed by men, not abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of International law be enforced”.

117C.KRESS, The Crime of Aggression before the First Review of the ICC Statute in “Leiden Journal of International Law”, Vol.20, 2007, p. 855.

riferimento a due fattispecie differenti: da una parte si tende ad escludere la responsabilità di coloro che pur essendo teoricamente in una posizione tale da prendere decisioni imperative sugli attacchi militari del proprio Paese, non detengono, in quel dato momento e a causa di determinate condizioni, il potere reale per dare avvio all’aggressione o impedirne l’esecuzione; dall’altra parte è necessario assicurare che vengano puniti anche coloro che si trovano al di fuori della compagine governativa ma che, presumibilmente per motivi economici come nel caso degli imprenditori in settori fondamentali per la vita di uno Stato, hanno un’influenza tale che se svolgessero un’opera di pressing sulle istituzioni per dare avvio ad una guerra di aggressione, potrebbero essere ritenuti responsabili dalla Corte penale internazionale. Sicuramente ancora oggi possiamo ritenere complicato distinguere con facilità coloro che prendono le decisioni vere e proprie da coloro che rappresentano solo meri esecutori, soprattutto nelle società democratiche, dove un ampio numero di persone che appartengono alla sfera del potere esecutivo, del potere parlamentare o dell potere economico, possono essere coinvolte nella preparazione e nella formazione di una decisione118.

L'art. 30 dello Statuto di Roma sugli elementi psicologici del crimine stabilisce che un soggetto è punibile soltanto quando nella sua condotta l’elemento materiale è accompagnato da

118S.FERNÀNDEZ DE GURMENDI, The Working Group on Aggression and the

intenzione e consapevolezza. É chiaro dunque come si possa connettere questo dettato con le caratteristiche del Leadership

Crime. L’adozione dell’ intent and knowledge standard ha

significato il rifiuto della responsabilità basata sulla negligenza, sul dolus eventualis e sull’incuranza119. Dunque il punto su cui

prestare attenzione è che la necessità della presenza dell’intenzionalità apre le porte alla possibilità di escludere la responsabilità anche per un errore di legge, fattispecie contenuta nell’art. 32 dello Statuto di Roma. Quest’ultimo, infatti, permette la configurazione di difese basate sia su errori di legge sia su errori di fatto che annullano l’elemento psicologico120.

A norma dell’art. 8 bis dello Statuto di Roma, soltanto quegli atti di aggressione che per “character, gravity and scale constitues a manifest violation of the Charter of the United Nations”, possono essere puniti dalla Corte penale internazionale. Questo tipo di delimitazione è stata condivisa dagli Stati già al momento della Commissione Preparatoria per il crimine di aggressione ed è rimasta nella versione definitiva dello Special Working Group on the Crime of Aggression. L'uso della forza ritenuto di minor importanza, che assai frequentemente accadono a livello internazionale, non dovrebbero ricadere sotto la giurisdizione della CPI. Le schermaglie di frontiera tra Stati, piccole incursioni armate e situazioni simili non

119R.S.CLARK, Rethinking Aggression as a Crime and Formulating its Elements, in “Leiden Journal of International Law”, op. cit., p. 866.

rispecchierebbero la definizione concordata dagli Stati a Kampala. Senza contare che già gli atti di forza di poca gravità non rientrerebbero comunque nella materia di competenza della Corte, in quanto è il medesimo Preambolo dello Statuto di Roma a stabilire che sono di competenza della stessa solo i crimini più seri che riguardano la comunità internazionale nel suo insieme121. Ciò nonostante in fase di discussioni prevalse

l'opinione di includere il requisito delle soglie, questione che probabilmente avrebbe solo che provocato ulteriori complicazioni in fase di applicabilità dell' art. 8 bis. Tra le formulazioni proposte sul tema in fase di dibattito, alcune delegazioni suggerirono di qualificare l'atto di aggressione attraverso le sue conseguenze (per esempio solo una volta appurato che da un atto simile si fosse verificata un' occupazione territoriale); altri affermarono che la guerra di aggressione avesse una soglia già inclusa nella definizione stessa, indicante la scala di violenza richiesta122. Queste ultime

delegazioni si rifacevano chiaramente alla ben nota Carta di Norimberga. Infine un terzo gruppo di Stati suggerì che il requisito delle soglie poteva essere creato qualificando la violazione della norma come manifesta violazione della Carta dell'Onu. Ma dagli Understandings adottati a margine degli emendamenti si trae la conclusione che una violazione per

121S.FÉRNANDEZ DE GOURMENDI, The Working Group on Aggression at the

Preparatory Commission for the International Criminal Court, op. cit., p. 597.

definirsi manifesta debba riscontrare tutti e tre i requisiti dell'atto di aggressione ossia carattere, gravità e dimensione. Gli Understandings non sono vincolanti per la Corte penale internazionale ma indubbiamente indicativi poiché specchio dell'opinione degli Stati Parte dello Statuto di Roma.

Proseguendo con l'analisi dell'art. 8 bis, si evincono dal secondo allegato123 alla sesta risoluzione sul crimine di aggressione,

quelli che sono gli emendamenti agli elementi del crimine. Per individuare un crimine internazionale dell'individuo-organo devono concorrere di base due elementi essenziali: l'elemento oggettivo rappresentato dalla condotta (actus reus) cioè quell'azione positiva o omissione che porta alla violazione della norma internazionale, e l'elemento soggettivo della consapevolezza (mens rea) e dell'intenzionalità (animus

aggressioni) già sottolineati dall'art. 30 dello Statuto di Roma.

Appunto per aggirare il secondo paragrafo dell'art. 32 dello stesso Statuto che afferma che un errore di diritto può essere una causa di esclusione di responsabilità se questo annullasse l'elemento psicologico, il testo introduttivo del secondo allegato stabilisce che non è necessario provare che l'autore del crimine abbia valutato, in diritto, il problema di sapere se il ricorso alla forza armata fosse incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite.

Passando alla seconda parte dell'allegato che concerne gli

elementi del crimine in sé per sé, essi possono essere divisi in tre tipologie: l'elemento di condotta, l'elemento di circostanza e l'elemento di conseguenza124. La condotta generalmente si

riferisce ad un atto o un'omissione (“l'autore ha pianificato, preparato, iniziato o portato a compimento un atto di aggressione”) e l'elemento della conseguenza è il risultato di questa condotta. Mentre, dal punto di vista giuridico, è l'elemento della circostanza il fattore cruciale nell'ambiente in cui l'autore agisce (“in grado di esercitare un controllo effettivo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato che ha commesso un atto di aggressione”) e che lo rende automaticamente consapevole e cosciente dell'atto in questione.