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Esclusione dal perimetro di consolidamento per irrilevanza della dimensione delle voci di bilancio

Silvana Secinaro, Alessandro Migliavacca e Valerio Brescia

Esempio 6.1: l’Azienda Pubblica Locale capogruppo detiene una partecipa-

6.2.4. Esclusione dal perimetro di consolidamento per irrilevanza della dimensione delle voci di bilancio

La composizione del perimetro di consolidamento, ossia di quelle aziende i cui valori di bilancio saranno rendicontati nel bilancio consolidato, in linea teorica dovrebbe essere identica alla composizione del GAP. Ciò avviene in quanto il bilancio consolidato mira a rappresentare la situazione economico- patrimoniale e finanziaria del GAP stesso. Al contempo, nel caso in cui tra le aziende incluse nel Gruppo Amministrazione Pubblica ve ne siano alcune irrilevanti per dimensione, oppure per cui sia impossibile reperire i dati per il consolidamento, è possibile escluderle dal perimetro di consolidamento per semplificare le operazioni di redazione del bilancio stesso.

A tal fine, il PCA 4/4 consente di non consolidare alcune aziende di quelle ricomprese nel GAP, quando la singola azienda presenta valori di bilancio

inferiori a soglie determinate sulla base del bilancio dell’azienda pubblica capogruppo. In particolare, tali soglie sono fissate in misura pari al 10% del Totale Attivo, del Patrimonio Netto e dei Ricavi Caratteristici. Tale percen- tuale per i bilanci dell’esercizio 2017 e precedenti è ridotta al 5% per le Re- gioni. Per i bilanci successivi a quello dell’esercizio 2018 (compreso) tale percentuale sarà ridotta al 3% per tutte le aziende pubbliche locali.

L’irrilevanza può essere quindi fatta valere solamente per quelle aziende i cui valori di bilancio siano contemporaneamente inferiori a tutte e tre le soglie.

Nei casi analizzati è stata formulata una criticità interpretativa. In particolare, secondo un’interpretazione restrittiva basata sul metodo di consolidamento pro- porzionale, alcuni incaricati della redazione del bilancio si domandavano se ef- fettuare la verifica con la sola quota parte proporzionale alla partecipazione.

Per chiarire, è opportuno citare un esempio: si consideri la Capogruppo “A”, che partecipa nell’azienda “B” al 5%. Le due aziende presentano i se- guenti totali di bilancio.

Tab. 6.2 – Esempio di bilanci per il calcolo delle soglie di irrilevanza

Capogruppo A.P.L. “A” Azienda Partecipata “B”

Totale Attivo 100 Totale Attivo 85

Patrimonio Netto 50 Patrimonio Netto 25

Ricavi caratteristici 200 Ricavi caratteristici 280

L’interpretazione restrittiva consiste nel confrontare le soglie, calcolate sul bilancio di “A”, con il solo 5% dei valori di bilancio di “B”. Ciò rende- rebbe il bilancio dell’azienda “B” irrilevante, in quanto muove dal presuppo- sto che l’incidenza che tale bilancio avrà sul consolidato sarà proporzionale alla quota di partecipazione. In questo senso, quindi, l’aggregazione (ante- rettifiche) dei bilanci sarebbe la seguente.

Tab. 6.3 – Impostazione restrittiva

Voce Capogruppo “A” Partecipata “B” Importo da ag-gregare Aggregato Incidenza su ag-gregato

Totale Attivo 100 85 85x5%=4,25 104,25 +4,25% (<10%)

Patrimonio

Netto 50 25 25x5%=1,25 51,25 +1,25% (<10%)

Ricavi 200 280 280x5% =14 214 +7% (<10%)

L’impostazione restrittiva indicata è da considerarsi errata per diverse ra- gioni:

 l’esclusione di una qualsiasi società partecipata per irrilevanza, ancor- ché piccola, inficia la veridicità della rappresentazione fornita relati- vamente alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del GAP: l’esclusione è concessa e condivisibile nei casi in cui gli importi esclusi non inficino la rappresentazione veritiera e corretta;

 l’esclusione dovrebbe essere un’eccezione e non la regola di determi- nazione del perimetro di consolidamento;

 inoltre, il Principio Contabile dovrebbe essere interpretato in senso lato, ossia come “rapporto tra grandezze dei due bilanci” nella loro interezza;

 per di più, considerare l’irrilevanza sulla base dell’interpretazione re- strittiva avrebbe impatti molto significativi a livello globale del bilan- cio consolidato, in quanto se l’esclusione è una sola potrebbe essere irrilevante, ma la somma di più esclusioni potrebbe essere ben più che rilevante6.

Pertanto l’impostazione da considerare corretta è la seguente: il confronto dell’irrilevanza delle voci di bilancio di una azienda partecipata deve essere effettuata per la totalità dei valori che esse assumono e non proporzional- mente alla quota di partecipazione.

Tab. 6.4 – Impostazione corretta Capogruppo A.P.L. “A” (a) Soglia di irrilevanza (b=a*10%) Azienda Partecipata “B” (c) Rilevante (SÌ se c>b) Totale Attivo 100 10 85 SÌ PN 50 5 25 SÌ Ricavi 200 20 280 SÌ

A partire dal bilancio consolidato dell’esercizio 2018, la verifica dell’ir- rilevanza delle aziende del GAP deve essere fatta anche in modo cumulativo. Infatti, la somma dei Totali Attivo, dei Patrimoni Netti o dei Ricavi Caratte- ristici delle aziende escluse dal perimetro di consolidamento per irrilevanza non dovrà superare il 10% di incidenza sul bilancio della capogruppo. Qua- lora una delle tre soglie fosse superata dal cumulo delle aziende “irrilevanti”, alcune aziende dovrebbero essere ricomprese nel perimetro di consolida- mento, fino a riportare i valori cumulati delle restanti aziende “irrilevanti” sotto le soglie.

6 E in tal senso, il D.M. 11 agosto 2017 ha ampliato la definizione introducendo anche il concetto di irrilevanza cumulativa.

In ogni caso, è opportuno ricordare che spesso il concetto di rilevanza e irrilevanza può, e deve, trascendere le considerazioni meramente dimensio- nali delle aziende. Infatti, in una piccola città, le partecipazioni detenute pos- sono essere delle più varie, di dimensioni ridotte (nell’ordine di uno o pochi punti percentuali) in aziende di grandi dimensioni, come ad esempio, gestori dell’energia elettrica o idrica, o nello smaltimento rifiuti. Da un punto di vista dimensionale, quindi, tali aziende partecipate sono rilevanti ai fini dell’in- clusione nel bilancio consolidato dell’azienda pubblica capogruppo, ma pos- sono risultare irrilevanti dal punto di vista gestionale e sotto l’aspetto dell’in- fluenza esercitata dall’azienda pubblica partecipante e dei benefici da essa goduti: esse saranno incluse, in ogni caso, nel bilancio consolidato. Di con- verso, in enti grandi (regioni, province e città metropolitane, comuni capo- luogo di regione) potrebbero esservi partecipazioni strategicamente rilevanti in aziende che sono di dimensione limitata: in questo caso, si rischierebbe di escludere una partecipazione rilevante per influenza esercitata o per benefici goduti che però risulta irrilevante secondo il criterio di dimensione delle voci di bilancio. A tale scopo, come ricordato anche dal PCA 4/4, “al fine di ga-

rantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono conside- rare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano per- centuali inferiori a quelle sopra richiamate” (p. 3).

6.2.5. Esclusione dal perimetro di consolidamento per irrilevanza