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L’European Common Aviation Area: il fulcro del processo della riforma che ha portato all’emanazione del Codice Aereo

Nell‟esercitare appieno le sue prerogative sono previsti dei poter

2.4. L’European Common Aviation Area: il fulcro del processo della riforma che ha portato all’emanazione del Codice Aereo

La realizzazione dello Spazio Aereo Europeo Comune è un progetto posto alla base dell‟Accordo Multilaterale concluso dall‟UE e gli Stati confinanti, prevalentemente quelli della regione balcanica319. Questo paragrafo più che una trattazione esaustiva sull‟Accordo multilaterale ha la finalità di illustrare le ragioni di riforma e i principi posti alla base della redazione del Codice. Lo stato attuale di avanzamento dell‟implementazione dell‟accordo non permette ancora di vedere risvolti nella realtà del mercato del trasporto aereo. Ci siamo fermati in questa esposizione solo alla fase di avvicinamento della legislazione, parte che in verità doveva terminare entro il 2010 mostrando i limiti e le problematiche che il processo di attuazione della normativa europea comporta per gli Stati balcanici.

318 MPPT, Sectoral strategy, cit., p. 27-28

319 Decisione del Consiglio 2006/682/EC (European Common Aviation Area). Vedi per una

prima trattazione in ambito Ue il rapporto di D. Müller-Jentsch per conto dell‟Unione Europea e della Banca Mondiale. OFFICE FOR SOUTH EAST EUROPE, The European

Common Aviation area and the Western Balkans: Domestic Reforms and Regional Integration in Air Transport, 2007

Arber Gjeta 128 L‟accordo multilaterale è composto di un «accordo di base» con 34 articoli e da una serie di allegati. L‟Allegato 1 enumera la normativa comunitaria applicabile insieme ai vari Protocolli Esecutivi che stabiliscono la fase di transizione e l‟acquis da attuare (art. 1.3 Accordo ECAA). L‟accordo si pone come obiettivo l‟adozione da parte dei paesi firmatari di tutta la normativa comunitaria nel campo del trasporto aereo come per esempio quella che liberalizza l‟accesso al mercato, ai servizi aerei e riguardo ai prezzi; la normativa sui servizi di assistenza a terra e la slot allocation; i profili regolamentari di security e safety; la normativa riguardo alla gestione del traffico aereo e il progetto per la realizzazione del Single European Sky con i relativi blocchi funzionali. La finalità è di creare lo Spazio Comune che si deve basare «sul libero accesso al mercato, sulla libertà di stabilimento, su pari condizioni di concorrenza e su regole comuni, anche nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo, nel settore sociale e ambientale» (art. 1.1 dell‟Accordo ECAA). Una volta implementata questa prima fase i Balcani saranno parte integrale del mercato unico, tuttavia, senza aprire alla quinta libertà, che verrà liberalizzata in una seconda fase. La terza fase riguarda la liberalizzazione dell‟esercizio del traffico aereo in regime di sesta e settima libertà e il completo recepimento dell‟acquis in campo aereo. La strada percorsa, quello dello strumento multilaterale, porterà inevitabilmente verso una mercato comune secondo il modello degli accordi open skies320 multilaterali.

Nel Codice Aereo Albanese si rinvengono disposizioni che tengono conto di una realtà futura e fanno specifico riferimento all‟ECAA, un progetto rilevante nell‟ambito di una politica esterna ambiziosa dell‟Unione Europea321. In questo paragrafo illustriamo gli sviluppi giuridici nell‟ordinamento albanese e cosa comporterà tale accordo multilaterale nell‟immediato futuro del paese. Il Codice è il prodotto di due processi

320 Sugli accordi open skies vedi B. HAVEL, Beyond Open Skies. A new regime for

international aviation, Kluwer Law International, 2009

321

Per i documenti programmatici e gli obiettivi verso i quali tende la Commissione Europea

vedi:http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/why_ policy_en.htm

Arber Gjeta 129 sviluppati in contemporanea, da un lato l‟avvicinamento alla legislazione comunitaria secondo l‟accordo di stabilizzazione e associazione e dall‟altro gli impegni specifici riguardanti il campo aereo racchiusi nell‟accordo ECAA. Questo farà si che il mercato comune nel trasporto aereo si realizzi prima dell‟adesione degli stati balcanici nell‟UE. In varie parti il Codice fa esplicito riferimento anche ai «membri parte dell‟accordo multilaterale», identificando con essa tutti gli Stati firmatari dell‟Accordo. Nello stesso tempo si fa espresso rinvio alle previsioni dell‟Accordo con la locuzione «secondo quanto disposto dall‟Accordo Multilaterale». Come abbiamo sostenuto l‟attuazione delle disposizioni dell‟Accordo ECAA sta alla base del progetto di riforma e ammodernamento della legislazione albanese nel campo del trasporto aereo.

Allo stesso tempo il Codice prevede una clausola di reciprocità nei confronti degli Stati terzi riguardo ai servizi di assistenza a terra322. Il Ministro, qualora si rinvengano certe condizioni, ha la facoltà di non applicare nei confronti degli operatori degli Stati terzi gli obblighi che il Codice gli impone riguardo ai servizi di assistenza a terra dandone immediata notizia al Comitato Congiunto della ECAA (art. 72.2 e 3 Codice Aereo) Ciò che si riscontra è la nuova posizione che l‟Albania debba considerare a livello internazionale, che deriva dall‟equiparazione agli Stati membri comunitari e quelli firmatari dell‟Accordo ECAA, nei confronti degli Stati terzi. In questa nuova condizione, le restrizioni in base al principio di reciprocità si devono applicare anche qualora lo Stato terzo attui nei confronti di un operatore di uno Stato membro dell‟Accordo ECAA un trattamento discriminatorio323.

322 Il diritto comunitario individua il principio di reciprocità verso paesi terzi nell‟accesso al

mercato di prestazione dei servizi a terra o alla autoproduzione nel art. 20 della Dir. 96/67/CE.

323

Per quanto abbiano una certa rilevanza nella legislazione albanese, le disposizioni ECAA rimangono ancora da implementare a livello europeo e l‟acquis rimane ancora da essere assorbito del tutto da parte dei paesi firmatari. Queste prime considerazioni sopra esposte possono costituire spunto di futura ricerca sul tema.

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3. La regolamentazione delle gestioni aeroportuali