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Ponendo limitazioni e deroghe al regime di liberalizzazione, per dirla con il primo rilievo fatto dall‟ENAC in sede di approvazione delle linee guida all‟implementazione del decreto, il legislatore delegato “ha fatto largo uso di quei principi di gradualità nell‟attuazione del processo liberalizzatore, di protezione sociale e dell‟ambiente (principi enunciati ambedue nell‟art. 18 della direttiva CEE) nonché di deroghe, esclusioni, limitazioni ed eccezioni che hanno – soprattutto queste ultime - notevolmente attenuato gli

prevista imponeva ai prestatori di servizi a terra l‟obbligo di garantire il passaggio del personale dal precedente prestatore del servizio al soggetto subentrante, tranne nel caso del trasferimento d‟azienda o di un ramo di essa. Anche il regime di carattere transitorio di cui all‟art. 20 del d. lgs. 18/99 risulta, ad avviso della Corte di Giustizia, non consentito e contrario ai principi sanciti dalla Direttiva, perciò rileva un venir meno degli obblighi comunitari della Repubblica Italiana, comportando la proroga dei contratti di lavoro relativi al personale dei servizi di assistenza a terra una violazione dei principi sanciti nella direttiva 96/67/CE. G. MANCUSO, Libertà di accesso al mercato e mantenimento dei livelli

occupazionali nei servizi di handling in Diritto dei Trasporti, 2005, p. 178 e ss. In generale,

l‟Autrice rileva che tale impostazione assunta all‟epoca dal legislatore italiano ha di fatto ostacolato il processo di liberalizzazione, mettendo in atto gravi distorsioni sia nei confronti degli operatori intenzionati a entrare nel mercato sia nei confronti dei consumatori, impossibilitati a usufruire degli vantaggi della liberalizzazione (ivi., p. 190).

Si veda inoltre sulla non corretto recepimento degli art. 16 e 18 della Direttiva 96/67/CE la causa C-386/03, Commissione c. Germania, 2005, ECR I-6947

Arber Gjeta 102 effetti liberistici e concorrenziali nel settore”272

. Tuttavia, la prima fase dell‟entrata in vigore del D. Lgs. 18/99 è ormai superata.

Qualora in uno scalo si impongono delle limitazioni o deroghe alla libera prestazione dei servizi di handling, i soggetti in possesso dei requisiti cui all‟art. 13 e certificati dall‟ENAC, vengono scelti tramite procedura di gara pubblica indetta dall‟ente gestore, aperta a tutti i prestatori interessati selezionati per un periodo di durata massima di sette anni e che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato degli utenti . La procedura di selezione è affidata al soggetto gestore mentre, come si è rilevato in dottrina, sarebbe stato più opportuno che la pubblicazione del bando con i capitolato d‟oneri speciale e la procedura di selezione fosse affidata all‟ENAC per il caso in qui anche il soggetto gestore non si fosse limitato a coordinare l‟espletamento dell‟attività di handling ma abbia deciso di fornirlo direttamente273.

4.2.1 Le limitazioni

Il decreto legislativo 18/99 individua delle limitazioni al numero di prestatori di servizi di handling o vettori in autoproduzione, da disporre da parte dell‟ENAC per motivate ragioni d‟inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile nello scalo. Le limitazioni sono contenute negli articoli 4.2 e 5.2 del decreto274 e riguardano solo alle categorie dei servizi di

272 Circolare ENAC del 10 giugno 1999, EAL-01 273

Vedi P. GIRARDI, Sintesi della normativa comunitaria e interna sul trasporto aereo, con

particolare riguardo alla liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra in E. FANARA (a cura di), La nuova disciplina del trasporto aereo, Messina, 2000, p. 402 e ss.

274 Art. 4.2 recita che “L'E.N.A.C., per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità

o allo spazio disponibile nell'aeroporto, può limitare il numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile. In ogni caso il numero dei prestatori non può essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione. È comunque garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra.”. Mentre l‟art. 5.2, riguardante la limitazione dei

Arber Gjeta 103 assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza olio e carburanti, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito tra l‟aerostazione e l‟aeromobile. Questi servizi sono considerati come molto legati alla questione della sicurezza mentre gli altri servizi enunciati nell‟Allegato A del d. lgs. 18/1999 sono soggetti alla liberalizzazione.

4.2.2. Le deroghe

Le deroghe invece trovano la loro giustificazione in presenza di “vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici” e hanno una natura temporanea ed eccezionale275 ma possono riguardare a tutte le categorie dei servizi di cui all‟Allegato A. In riguardo ai servizi che possono essere soggetti a limitazioni essi possono essere riservati, con delibera dell‟ENAC, per non oltre i due anni, rinnovabili una sola volta, ad un solo prestatore, mentre per gli stessi servizi si può non consentire o limitare ad un solo utente, per un periodo massimo di tre anni, l‟effettuazione dell‟autoassistenza276

.

I servizi di assistenza a terra delle rimanenti categorie possono costituire soggetto di deroghe, stabilite da parte dell‟ENAC che autorizza l‟ente gestore a limitare, per non oltre tre anni, l‟accesso dei prestatori a favore di terzi, e garantendo la presenza di due soggetti prestatori (secondo art. 4.2 d. lgs. 18/99), almeno uno dei quali non collegato con il gestore o con un vettore che effettua più del 25% del traffico passeggeri o merci (secondo art. 4.3 d. lgs. 18/99) e per lo stesso arco temporale, quindi

servizi in autoproduzione recita che “Negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 1 milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merce, l'E.N.A.C., nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione, su richiesta dell'ente di gestione, può limitare, per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacità o allo spazio disponibile in aeroporto, il numero dei soggetti autorizzati all'effettuazione dell'autoassistenza“ per le stesse categorie di servizi di cui all‟articolo 4.2 e articolo 7 della Direttiva 96/67/CE.

275 M. CASANOVA, M. BRIGNARDELLO, Diritto dei Trasporti, op. cit., p. 187 276 Art. 12, comma 1, lett b) e d).

Arber Gjeta 104 massimo tre anni, l‟ENAC può riservare l‟autoassistenza a un numero limitato di utenti277.

La Commissione Europea ha valutato attentamente le deroghe concesse dagli Stati membri e ha inizialmente approvato tali deroghe solo fino alla data del 31 dicembre 2001278 ma tali orientamenti hanno avuto un effetto disincentivante sulla riproposta di deroghe da parte dei Stati membri279.