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La nozione di aeroporto e il superamento del concetto di aerodromo in Italia

2. Il bene aeroporto: nozione e classificazione degli aeroport

2.1. La nozione di aeroporto e il superamento del concetto di aerodromo in Italia

Le infrastrutture che facilitano il trasporto aereo, secondo l‟art. 15 Convenzione di Chicago, sono riconducibili nella categoria degli Aerodromi

128 Negli Usa gli aeroporti pubblici nazionali vengono classificati in: commercial service

airports (a. non primary; b. primary), cargo service airports, reliever airports, general aviation airports. Mentre in una definizione di livello superiore gli aeroporti si dividono in

aeroporti di interesse locale, il sistema nazionale di aeroporti e i aeroporti militari. 49 USC § 47102, (7) e (8)

129 Gli aeroporti britannici vengono classificati come: gateway international airports,

regional airports, local airports, general aviation airports.

130 In Canada gli aeroporti vengono classificati in: international, national, regional, local

commercial, satellite. Amplius sul sistema aeroportuale canadese G.FAWCETT, Airport in

Arber Gjeta 51 (Annesso 14 ICAO) definiti come “a defined area on land or water (including any buildings, installations, and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft”. In dottrina il concetto di aerodromo si identifica come una categoria generale che soddisfa ogni esigenza della navigazione aerea, nel rispetto dello scopo primario di garantire l‟approdo e la sicurezza della navigazione, essendo un presupposto essenziale per una corretta configurazione giuridica degli aeroporti131 e include sia la nozione di aeroporto sia quella di aerosuperfici, insieme agli eliosuperfici e le idrosuperfici, e di campi di aviazione generale.

D‟altro canto, una definizione di aeroporto si rinviene per la prima volta nell‟art. 6 del R. D. 11 gennaio 1925, n. 356 secondo il quale aeroporto era “ogni località, sia terrestre che acquea, destinata, anche in via temporanea, alla partenza, all‟approdo ed allo stazionamento degli aeromobili”. Il Codice della Navigazione non da una definizione di aeroporto, e neanche di aerodromo. Tuttavia, l‟elaborazione dottrinale ha individuato un legame di genus e species tra i due concetti, identificando l‟aeroporto come quel tipo di aerodromo che dispone, accanto ai particolari mezzi adibiti all‟approdo e alla partenza in sicurezza degli aerei, anche di strutture adibite alla movimentazione di passeggeri e merci132 non potendosi i due concetti, quindi, parificarsi sia sul piano lessicale sia su quello giuridico. Si pensa che si possano configurare dei casi nei quali nei quali una determinata infrastruttura presenta l‟idoneità all‟approdo e alla partenza dei velivoli ma che sia distinta dalla categoria degli aeroporti133.

131 R. TRANQUILLI LEALI, Rilevi critici e ricostruttivi, op. cit., p. 169; G. ROMANELLI, M.

RIGUZZI, Aerodromo (voce) in Dig. disc. priv., sez. comm., I, 1988, p. 23 e ss.

132

E.I. MAGRINI, Gli aeroporti e i servizi aeroportuali in S. ZUNARELLI (a cura di), Il

diritto del mercato, op. cit., pp. 348-349; M. GRIGOLI, Il regime dei beni destinati alla

navigazione aerea nel progetto di revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione in Giustizia Civile, 2006, p. 359

133

R. TRANQUILLI LEALI, Rilevi critici e ricostruttivi, op. cit., p. 175-176. L‟Autrice si interroga sulla qualificazione e definizione delle aviosuperfici, nell‟art. 3, comma 12 del D. Lgs. 151 del 2006, che ha una autonomia rispetto alla tipologia aeroporto. Perciò, tali infrastrutture, insieme agli aeroporti confluivano nella categoria generale degli aerodromi e consentiva una regolamentazione unitaria riguardo alle infrastrutture. La nuova impostazione pone il rischio, con la prevalenza di una sola delle infrastrutture (l‟aeroporto), di comportare una frammentarietà normativa. Rilievi critici si muovono a tale soluzione anche sul piano della sicurezza della navigazione aerea.

Arber Gjeta 52 Benché manchi una definizione di aeroporto a livello di legislazione il momento divisorio tra i due concetti è stato individuato “nella presenza nel secondo [aeroporto], rispetto al primo [aerodromo], di istallazioni e della loro utilizzazione a fini commerciali”134

, quindi nella presenza di una aerostazione con servizi offerti verso i passeggeri135. Il legislatore ha ritenuto opportuno all‟ultimo momento, in un senso di armonizzazione linguistica con la normativa internazionale136 e come auspicato da tempo in dottrina137, di non mantenere questa divisione, diversamente dalla prima impostazione contenuta nel D. Lgs. 96/2005.

Il quadro legislativo delineato dalla riforma della parte aerea del Codice della Navigazione supera tale distinzione, parificando i due concetti e affermando che nell‟intero Codice il termine aerodromo debba essere sostituito da quello di aeroporto. Tuttavia, neanche il Codice dopo riforma non da una definizione di aeroporto138, regolando solo la proprietà e l‟uso del bene (art. 692 cod. nav.), mentre rileva accennare già da adesso che il legislatore definisce il concetto di gestore aeroportuale.

134 M. RIGUZZI, L‟impresa aeroportuale, op. cit., p. 5 e ss. L‟Autore arriva a tale

conclusione studiando in una chiave comparatistica diversi ordinamenti.

135 Nella visione classica i servizi di assistenza a terra erano considerati come attività

essenziale del gestore aeroportuale e quindi da lui offerti ai passeggeri. La concezione statica di aerodromo non garantisce l‟offerta di tali servizi nello scalo, essendo quindi il vettore, a sue spese che deve effettuarli nei approdi ove “difettano” i servizi di imbarco e sbarco (art. 949 rinvia all‟art. 407 vecchio Codice Navigazione) in via eccezionale. M. GRIGOLI, Il diritto della navigazione fra codificazione, op. cit., p. 156-157

136 Tale divisione non ha rilievo per la normativa internazionale sotto l‟aspetto giuridico. In

tale senso, e quindi sostenendo la scelta del legislatore, vedi G. MASTRANDREA, L. TULLIO,

Il compimento della revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione in Diritto Marittimo, 2006, p. 705; F. SALERNO, Le gestioni aeroportuali, cit., p. 21.

137 Attenta dottrina si interrogava sulla qualità dei servizi aeroportuali a terra e sulla,

conseguente, valutazione del grado di affidabilità delle operazioni svolte all‟interno della realtà aeroportuale. Tale problema risultava di non agevole soluzione. Esso derivava dalla vetustà del Codice della Navigazione che disciplinava il superato concetto di Aerodromo, il quale era incentrato in una visione statica del bene. M. GRIGOLI, Il diritto della navigazione

fra codificazione, op. cit., p. 156.

138 In senso critico ai lavori di riforma vedi R. TRANQUILLI LEALI, Rilevi critici, op. cit., p.

174-175. L‟Autrice sostiene che sarebbe corretto coniare una nuova definizione del termine aeroporto da fondare su un criterio funzionale “maggiormente aderente alle attuali finalità perseguite” proponendo che una definizione potesse essere formulata in questi termini: “per aeroporto si intende ogni aerodromo (ovvero, ogni luogo) opportunamente (destinato ed) attrezzato per lo stazionamento e il ricovero degli aeromobili, nonché predisposto di beni, attività e servizi destinati ai traffici commerciali”

Arber Gjeta 53 Su un piano lessicale, il termine aeroporto sta sostituendo quello di aerodromo e la modifica imposta dalla riforma prende atto della necessità di regolare gli aeroporti, il species che presenta maggiori complicazioni ed è soggetto a più intensa regolamentazione e vigilanza, demandando la regolamentazione delle aviosuperfici, comprendenti le elisuperfici o le idrosuperfici, a “norme speciali, ferme restando le competenze dell‟ENAC in materia di sicurezza”139

.

Nell‟impianto codicistico trova una giusta collocazione anche il regolamento delle aviosuperfici e i profili di sicurezza ad esso connessi. Giova menzionare che l‟art. 713 rubricato come “aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea” assoggetta alla competenza dell‟ENAC la loro vigilanza. Infatti si dispone che “[l]e aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico”. Corrispettivamente l‟art. 709 detta norme sugli ostacoli ala navigazione, mentre l‟art. 711 dispone riguardo ai pericoli per la navigazione nelle zone soggette a limitazioni. Entrambi gli articoli subordinano a un regime di autorizzazione da parte dell‟Enac la realizzazione delle opere o costituzione dei ostacoli. Il potere di vigilanza dell‟Ente Nazionale per l‟Aviazione Civile scongiura i dubbi che si possono sollevare riguardo a tali impianti riguardo alla sicurezza nella navigazione aerea tutelando cosi l‟interesse pubblico di cui all‟art. 713.

Se si guarda agli altri ordinamenti la divisione tra aerodromi e aeroporti non è molto rilevante in quanto i concetti sono parificati non solo nel dato legislativo ma anche dalla giurisprudenza di merito140. Si veda in esempio la classificazione degli aeroporti aperti al traffico civile di cui

139

Art. 701 cod. nav. “Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.

I comuni, nell‟esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.”

140 Nella Rolls Royce plc vs. Heavylift-Volga DNEPR Ltd. in [2000] 1 Lloyd‟s Report 653,

QBD (Com Ct.) si rigetta l‟affermazione che la locuzione di “aerodromo” ha un significato diverso da quello di “aeroporto” e secondo la quale la parola aerodromo “was simply an old-fashioned word for what is now called airport” come citato in AA. VV., Shawcross and

Arber Gjeta 54 abbiamo accennato in precedenza. Il dato normativo regola prevalentemente gli aeroporti di natura commerciale sia questi nazionali o regionali e infine dispone di una regolamentazione degli cc.dd. aeroporti adibiti al all‟aviazione generale141

.

Nell‟ordinamento britannico si rileva che la locuzione “aeroporto” è stato usato per la prima volta in un testo legislativo nel Custom and Excise Act 1952 e il termine aeroporto è oggi comunemente usato sostituendo definitivamente quello di aerodromo142.

Un altro dato sulla centralità della categoria degli aeroporti, come la species più rilevante del genus aerodromo, è perciò passibile di una regolamentazione dettagliata, costituisce la produzione normativa europea. A livello europeo, benché normativa che incide in modo frammentario e solo su alcuni aspetti della regolamentazione aeroportuale, ciò che interessa in via esclusiva al legislatore europeo è la realtà aeroportuale, avendo le altre forme carattere marginale per il mercato unico.

Tuttavia, la nozione degli aerodromi permane nella produzione legale della ICAO, ma bisogna sottolineare che l‟Annesso 14 nel disciplinare gli aerodromi si esprime solo sul piano delle infrastrutture fisicamente intese, della loro natura tecnica e dei profili di security nelle infrastrutture143.