2. L’individuazione dei servizi svolti in ambito aeroportuale
2.1. I servizi di polizia, antincendio e di sicurezza negli scali.
I servizi di handling costituiscono parte integrante dell‟attività del soggetto gestore, che gli espleta direttamente oppure coordina gli soggetti che le prestano, mentre i servizi di assistenza di polizia, sicurezza e antincendio sono al di fuori delle competenze del gestore. L‟art. 705 Cod. Nav. prevede, infatti, l‟espressa esclusione dai compiti del gestore di detti servizi.
235
Comprende: la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove; l'assistenza in volo, compreso all'occorrenza, il cambio d'itinerario in volo; i servizi dopo il volo; la gestione degli equipaggi.
236 Comprende: l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto dei passeggeri,
dell'equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto tra l'aereo e qualsiasi altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto; qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.
237 Comprende: il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa; il
magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione; la pulizia degli accessori; la preparazione e la fornitura del materiale e delle provviste di cibi e bevande.
238 Art. 706 Cod. Nav. stabilisce che “I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al
traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall‟ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia”.
Arber Gjeta 89 I servizi di polizia e di sicurezza vengono erogati a titolo gratuito dalle forze di pubblica sicurezza240, mentre i servizi antincendio vengono erogati dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, al quale sono demandate anche le competenze di regolamentazione tecnica. Per svolgere tale compito, secondo il disposto della l. 384/1991 che modifica la l. 930/1980241 “i locali per i servizi antincendi, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e del gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno”. In riguardo ai servizi antincendio bisogna rilevare che, diversamente dalla gratuita che caratterizza l‟espletamento di tale tipologia di servizi aeroportuali, è stato introdotto un contributo in capo al gestore per compensare i costi connessi242.
240 E. I. MAGRINI, Gli aeroporti, op. cit., p. 367; S. ZUNARELLI, A. ROMAGNOLI, A.
CLARONI, Lezioni, op. cit., p. 195.
241 A sua volta abrogata, tranne gli art. 2, 3, 7 comma 2, 32 per la parte relativa al
trasferimento in soprannumero, 33 e 38, dal D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante norme sul “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”. Il Decreto Legislativo in esame prevede poi nell‟art. 26 che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco “assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell'aviazione civile applicabile agli aeroporti nazionali” da individuare con regolamento ministeriale. Mentre per quanto riguarda gli aeroporti nei quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non presta la sua attività questi servizi sono svolti “dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall‟ENAC” (art. 26, comma 4 d. lgs. 139/2006)
242 Previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 1328 “Al fine di ridurre il costo a carico
dello Stato dei servizi antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei
Arber Gjeta 90 Alcuni dei servizi aeroportuali in esame possono essere svolti anche da soggetti non appartenenti alle forze dell‟ordine e che non esercitano la pubblica potestà, quali i servizi di controllo di sicurezza, noti anche come servizi di sicurezza “aggiuntivi”243
. Il D. M. 29 gennaio 1999, n. 85, di attuazione del d. l. n. 9/1992, convertito con modifiche dalla l. 28 febbraio 1992, n. 217 possono costituire oggetto di concessione, al gestore aeroportuale o ad altro soggetto da esso individuato, i servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale: “a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito; b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri; c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso” da svolgere sotto la vigilanza della Polizia di Stato, esercente la pubblica potestà nello scalo244.
A norma del decreto ministeriale i servizi di sicurezza di cui sopra “di norma” sono affidati in concessione al soggetto gestore, che “li espletano direttamente, …, ovvero li affidano, mediante procedure concorrenziali” (art. 4, d. m. n. 85/99). L‟ENAC è l‟autorità che vigila sul processo dell‟affidamento e sulla qualità della sicurezza secondo il Regolamento CE 1217/2003.
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno”
243
Riguardo a tali servizi l‟AGCM, nel provvedimento n. 1017 del 17 marzo 1993 in Bollettino quindicinale, 1993, n. 6, p. 6 e ss. rileva che essi non rientrano nella definizione di handling comunemente accettata (in esempio quelli che consistono “nella custodia e nella vigilanza di proprietà di terzi e nell'espletamento di controlli antiterroristici nell'interesse e su richiesta delle compagnie aeree nonché i servizi di catering, che consistono in quelle attività volte alla produzione ed all'approvvigionamento di asti peri passeggeri e l'equipaggio di un aeromobile” (Boll., p. 16)). Nello stesso senso vedi Consiglio di Stato, sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2876. Nota di L. ANCIS, Sulla natura dei
servizi di sicurezza aggiuntivi in ambito aeroportuale in Diritto dei Trasporti, 2000, p. 123
e ss.
244 Art. 2, d. m. 29 gennaio 1999, n. 85 “Regolamento recante norme di attuazione dell‟art.
5 del d. l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza” mentre l‟articolo 3 individua una serie di altri servizi che non servono di un atto di concessione per il loro espletamento da parte dei vettori, altri operatori aeroportuali o dal gestore o suoi preposti in possesso dei requisiti tecnico-professionali. Tra questi servizi elencati si notano: controllo del materiale catering e delle provviste di bordo nelle aree di produzione e/o allestimento; procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del check
in; vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo; interventi ausiliari
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