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L’evoluzione della OCM Vino: confronto tra la nuova Ocm e la vecchia Ocm

LA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI E DEGLI SCAMBI NEL SETTORE VITINICOLO

5.3 L’evoluzione della OCM Vino: confronto tra la nuova Ocm e la vecchia Ocm

Ponendo a confronto la precedente OCM Vino (Reg. (CE) n. 1493/99) e la nuova Ocm Vino (Reg. (CE) n. 479/2008) si possono elencare una serie di differenze:

- intanto, la precedente OCM Vino si focalizza su una politica economica basata su:

• un rigido controllo dell’offerta tramite strumenti come il divieto di nuovi impianti, la circolazione nazionale dei diritti, il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti; • un controllo “blando” della domanda.

- la nuova OCM Vino, invece, presenta una politica economica basata su:

• ridimensionamento del controllo dell’offerta, con una prima fase che dura fino a fine 2015 ed è la fase del regime transitorio dei diritti d’impianto ed una seconda fase, quella della liberalizzazione degli impianti, che si avrà nel 2016. Inoltre viene previsto il piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

75 • controllo “shock” della domanda.

Abbiamo trattato in precedenza dell’importanza dei programmi di sostegno. Alcune delle misure ammissibili sono13:

- promozione;

- ristrutturazione e riconversione dei vigneti; - vendemmia verde;

- assicurazione del raccolto; - fondi di mutualizzazione; - distillazione dei sottoprodotti; - investimenti;

- uso di mosto di uve concentrato.

Poniamo ora a confronto le diverse misure14.

La precedente OCM Vino faceva riferimento ad una logica del “Controllo del Mercato” dove le distillazioni facoltative riguardavano l’alcol da bocca e di crisi, mentre le distillazioni obbligatorie facevano riferimento ai sottoprodotti e ai vini da uve di duplice attitudine ed era previsto un aiuto ai mosti.

La nuova OCM Vino, diversamente, si focalizza sul superamento dei “controlli del mercato” prevedendo una prima fase caratterizzata dalla distillazione volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi con quote, della dotazione disponibile per la distillazione di crisi, via via decrescenti.

La seconda fase prevede invece la cancellazione della misura. Viene previsto inoltre il sostegno per la distillazione volontaria ed obbligatoria dei sottoprodotti di vinificazione.

Con riguardo ai mosti, con la nuova OCM Vino si prevedeva una fase di aiuto ai produttori che utilizzano mosto concentrato fino a fine luglio 2012; la seconda fase prevedeva la cancellazione della misura.

La nuova OCM Vino prevede la necessità di assicurazioni sul reddito dei produttori tramite:

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Fonte: Unione Europea, 2008. http://europa.eu/

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- fondi di mutualizzazione: si tratta di assicurazioni contro il rischio delle fluttuazioni del mercato ed il sostegno è temporaneo, destinato alla copertura delle spese amministrative dei fondi;

- assicurazioni sul raccolto: il sostegno attuato è pari all’80% del costo dei premi assicurativi versati nel caso di calamità naturali o al 50% nel caso in cui si faccia riferimento a condizioni climatiche avverse, fitopatie ed altri avvenimenti simili.

Con riferimento agli investimenti, che possono riguardare la produzione o la commercializzazione dei prodotti oppure lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie, l’entità del sostegno è pari al 50% dei costi d’investimento ammissibili nelle regioni che sono classificate come regioni di convergenza e 40% dei costi d’investimento ammissibili nelle regioni diverse da queste.

La promozione dei vini guidata da iniziative “trainanti” avviene tramite promozione e pubblicità che mettano in rilievo la qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente, tramite partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni con importanza internazionale e campagne di informazione che vengono attuate presso i punti vendita.

In relazione alla classificazione/etichettatura, si possono identificare una serie di differenze mettendo a confronto le misure15.

Con la precedente OCM Vino, la classificazione dei prodotti prevedeva i vini Vqprd, i vini da tavola con indicazione geografica e i vini da tavola. In riferimento all’etichettatura, invece, le regole previste si differenziavano per categoria (menzioni obbligatorie o facoltative) e il vitigno e l’annata in questione non erano ammessi nei vini da tavola semplici.

Nella nuova OCM Vino, a differenza, le indicazioni obbligatorie in etichetta sono:

- denominazione di origine protetta (dop); - Indicazione geografica protetta (Igp).

Le indicazioni facoltative, invece, sono l’annata;il nome di una o più varietà di uve da vino; le menzioni tradizionali, per i vini a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta; il simbolo comunitario che indica la DOP o l’IGP; il tenore di zucchero, etc.

Con riguardo alle norme di etichettatura previste con la vecchia OCM Vino, le stesse avevano come riferimento internazionale il codice dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino)

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ed erano in tutti i Paesi piuttosto dettagliate e complesse e presentavano notevoli differenze, che incidevano sulle possibilità di comunicare al consumatore le caratteristiche possedute dal prodotto e quindi rappresentavano un ostacolo agli scambi.

Per l’UE il riferimento stava al Reg. (CE) n. 753/2002, del 29 aprile 2002, il quale recava modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in relazione alla designazione, denominazione, presentazione e protezione di alcuni prodotti vitivinicoli.

La regolamentazione dell’UE aveva lo scopo di raggiungere diversi obiettivi i quali erano di garantire una concorrenza corretta tra i produttori, tutelare l’interesse del consumatore e valorizzare la politica che si occupava del miglioramento della qualità.

In relazione alle etichette, alcune prescrizioni erano di carattere obbligatorio ed altre di carattere facoltativo, con precise limitazioni specifiche per tipologie di vino (da tavola, da tavola con IG, spumanti..) e inoltre veniva lasciata la libertà di indicare quanto non specificatamente regolamentato, purché non fosse ingannevole per i consumatori.

Per i vini da tavola senza altra indicazione è vietato riportare in etichetta indicazioni che riguardano l’origine delle uve, il vitigno e l’annata di produzione. Il motivo di questa limitazione è quello di evitare che il consumatore possa essere tratto in inganno da indicazioni che non presentano una veridicità garantita dato che si tratta di vini che non sono soggetti né a un disciplinare né a un sistema di tracciabilità.

Sono state oggetto di contestazione da parte dei Paesi produttori concorrenti le regole sull’uso in etichetta di alcune menzioni definite “tradizionali”, che sono differenti dalle denominazioni di origine. Esse vengono usate tradizionalmente per i vini e si riferiscono al modo di produzione, elaborazione (come Passito) o invecchiamento (come Riserva), oppure si collegano alla qualità (Superiore), colore (per esempio Rubino) o ad un evento che è connesso con la storia del vino. Il Reg. (CE) n. 753/2002 classificava, prima di essere modificato nel 2004, queste menzioni in due gruppi: da una parte quelle che potevano essere utilizzate anche da Paesi terzi e dall’altra i vini prodotti nell’UE. Questo aspetto della regolamentazione dell’etichettatura è stato contestato dai concorrenti poiché si riteneva che creasse una discriminazione ingiustificata a loro danno nella possibilità di segnalare caratteristiche specifiche dei prodotti ai consumatori ed è stato poi modificato con il Reg. (CE) n. 316/2004.

Le due categorie di menzioni tradizionali che sono stati previste dal Reg. (CE) n. 753/2002 sono state poi unificate in una categoria unica e i Paesi terzi avrebbero potuto utilizzarle per i propri vini fatto sì che rispettino una serie di requisiti tassativi, i quali equivalgono a quelli vigenti negli Stati membri.

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In relazione alle pratiche enologiche16, la nuova OCM Vino prevede l’autorizzazione che si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV e sui risultati dell’utilizzo sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate.

La vecchia OCM Vino riconosce tra le pratiche enologiche le liste positive e l’arricchimento con saccarosio o mosto a seconda della zona in questione.

Con riferimento alla promozione dei vini, richiamata in precedenza, vengono identificati vari programmi di sostegno. Facciamo riferimento al caso in cui come beneficiari del sostegno si hanno le organizzazioni professionali, quelle interprofessionali e le organizzazioni di produttori nazionali o imprese e associazioni temporanee d’impresa che presentano una produzione che ha carattere multi regionale. L’entità del sostegno in questo caso è rappresentata dai fondi regionali.

Un altro caso presenta come beneficiari le imprese o associazioni di impresa la cui produzione, però, ha carattere regionale; in questo caso l’entità del sostegno è rappresentata dai fondi nazionali, i quali sono pari al 30% della dotazione annuale.

L’aiuto viene corrisposto da Agea con modi che verranno definiti, e possono essere finanziati:

- per il primo anno i progetti che hanno un costo complessivo minimo di 100.000 euro per anno;

- per il secondo e per il terzo anno i progetti che presentano un costo complessivo minimo di 300.000 euro per anno;

- dal quarto anno in poi i progetti aventi un costo complessivo minimo di 500.000 euro per anno.

Possiamo, in conclusione, sintetizzare in due punti i cambiamenti che sono venuti a crearsi dall’inizio degli anni ’90 nella produzione, nei consumi e negli scambi di vino a livello internazionale.

I Paesi tradizionali produttori dell’UE che fino a quel momento erano stati protagonisti nel mercato, si sono visti ridurre il proprio peso a causa di uno sviluppo rapido della produzione e dei consumi in altri Paesi diversi, nelle varie aree continentali.

Il fenomeno più evidente e discusso è stato l’aumento delle quote di mercato dei Paesi produttori del Nuovo Mondo.

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In tali Paesi produttori l’attività vitivinicola è nata in tempi più recenti e si è sviluppata grazie alla capacità di introdurre innovazioni di processo e di prodotto, in un contesto dal punto di vista istituzionale dove la regolamentazione settoriale è finalizzata in via primaria a garantire la tutela della salute e la correttezza delle informazioni ai consumatori.

Si confrontano quindi, all’interno del mercato del vino, un numero crescente di concorrenti che presentano sistemi di regolamentazione settoriali molto diversi che possono incidere, direttamente o indirettamente, sulla competitività e sugli scambi internazionali.

Tutti i Paesi impongono tariffe alle importazioni che nel complesso non risultano particolarmente elevate e sono in ogni caso destinate a ridursi in modo progressivo.

Maggiori problemi si hanno con riferimento alle forme di regolamentazione che riguardano, come già trattato, le pratiche enologiche e l’etichettatura. Le differenze a livello internazionale sono rilevanti; rimuovere il loro effetto di ostacolo agli scambi si mostra come un processo complesso e che può avere forti implicazioni.

In modo particolare, è il sistema di regolamentazione dell’UE che presenta vari aspetti distintivi, legati fondamentalmente all’obbiettivo di preservare l’identità del prodotto e valorizzarne il collegamento con il territorio. Bisogna però anche segnalare che alcuni vincoli sono oggi posti in discussione anche dagli stessi produttori interni dell’UE, per i riflessi negativi che hanno sui costi di produzione e sulle possibilità di introdurre innovazioni di prodotto e di processo.

Per eliminare gli effetti distorsivi che si possono avere sugli scambi internazionali, le regole della WTO stabiliscono due approcci possibili, i quali sono: l’armonizzazione, consistente nel ricorso a norme emanate da enti di standardizzazione, e il mutuo riconoscimento.

Nel commercio di vino internazionale, per poter garantire una concorrenza che possa essere leale, molto importante è il problema del riconoscimento e della tutela delle denominazioni geografiche, le quali erano utilizzate nel periodo storico dall’UE per identificare i prodotti caratterizzati da una qualità superiore.

“Il vino non si beve soltanto, si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia e… se ne parla.”

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Capitolo 6