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FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 1 Cenni storic

ISTITUZIONI E ORGANI NEL CICLISMO PROFESSIONISTICO

2.4. FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 1 Cenni storic

La prima società italiana con regolare statuto fu il Veloce Club Fiorentino di Firenze che depositò l’atto di costituzione il giorno 15 gennaio 1870. Nel resto del mondo erano undici le nazioni che nel 1884 avevano già costituito Unioni Ciclistiche Nazionali, federazioni o leghe velocipedistiche. Le elenchiamo rispettando l’anno di nascita:

1. 1880 - Inghilterra: National Cyclist Union;

2. 1881 - Francia: Unione Vélocipédique de France; Danimarca: Dansk Ciclye Club

3. 1882 - Olanda: Algemeine Nederland- sche Wietrijder Bond 4. 1883 - Belgio: Ligue Vélocipédique Belge; America del Nord:

Leaugue of Ameri- can Wheelmen; Svizzera: Union Cycliste Suisse; Austria: Unione Velocipedistica Austriaca

5. 1884 - Germania: Radfahrer Bund.

In Italia invece le prime forme di aggregazione tra squadre ciclistiche

(inizialmente erano 25), si presentavano come Leghe

Velocipedistiche e non si era ancora costituita una vera e propria federazione. Nel 1884 le 25 squadre velocipedistiche, in occasione di un congresso, definirono la figura del ciclista professionista come “colui che si serviva della bicicletta per ottenere guadagni". Nel 1898 le squadre ormai organizzate sotto una lega, scelsero di affiliarsi all’International Cyclist Association. Nel 1915, in seguito a dissidi

interni all’unione velocipedistica italiana, alcune squadre

fuoriuscirono dall’organizzazione creando una nuova associazione che prese il nome di federazione ciclistica italiana.

Solo nel 1964 l’Unione velocipedistica italiana cambiò

definitivamente il proprio nome in Federazione Ciclistica Italiana riunendo sotto di se le altre leghe che erano nate negli anni precedenti.

nel territorio nazionale, ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non persegue fini di lucro è disciplinata dal codice civile, e dalle disposizioni dello statuto.

La FCI è affiliata all’UCI come unico rappresentante del movimento ciclistico italiano, segue le deliberazione dell’UCI del CIO e del CONI. La federazione è retta da norme statutarie e regolamenti, si basa sulla democrazia ed etica rivolta alla partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti gli appartenenti all’ordinamento nazionale, internazionale, e segue le delibere del CONI. La stessa può istituire organismi, settori, commissioni, gruppi di lavoro per il raggiungimento dei propri fini istituzionali che operano nel presente statuto.

Possono affiliarsi all’F.C.I società e associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. Le società, le associazioni sportive dilettantistiche, gli sportivi dilettanti tesserati, gli atleti, i dirigenti ed i tecnici. Gli affiliati assumono la qualifica dopo l’accoglimento della domanda di iscrizione e il pagamento della quota di associazione.

Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del consiglio nazionale del CONI o a seguito di delega rilasciata dal consiglio federale.

Le società e le associazioni possono stabilire la loro sede ai fini dell’ordinamento statale in ognuno degli stati membri dell’Unione Europea purché ai fini del riconoscimento la sede sportiva sia stabilita nel territorio Italiano. Lo statuto delle società e delle associazioni deve prevedere l’assenza dello scopo di lucro ed inoltre prevedere l’obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie. La disciplina delle società professionistiche è quella regolata dall’art 12 della L. 91/81. Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a fare osservare dai propri soci lo statuto della FCI, le norme sportive, il codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI, il regolamento di giustizia e gli altri regolamenti federali oltre che gli obblighi di carattere economico secondo le stesse disposizioni federali.

Le società sportive professionistiche sono sottoposte alla verifica dei requisiti previsti per l’affiliazione alla FCI e ai controlli sulla gestione da parte della FCI, come previsto dalla L. 91/81 art 12.

Si intende per utente della bici il tesserato aderente senza vincolo di natura sportiva che utilizza la bici come mezzo di trasporto, per turismo, fitness, i tesserati ai quali la FCI assicura i servizi di utilità convenzionali.

Le modalità di trasferimento e di svincolo sono delineate dal consiglio federale.

Gli organi e le strutture federali si distinguono in organi centrali, organi territoriali, organi di giustizia e disciplina e strutture federali. Gli organi centrali hanno carattere deliberativo e sono: l’assemblea nazionale, il consiglio federale; il presidente della federazione; il consiglio di presidenza. E’ organo di controllo il collegio dei revisori dei conti. L’art. 22 dello statuto FCI che regola i compiti del collegio dei revisori dei conti prevede che questo sia costituito dal presidente, due membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea nazionale e da due membri effettivi ed un supplente nominato dal CONI. Possono esser scelti anche tra soggetti non tesserati. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti devono essere invitati a tutte le assemblee e alle riunioni degli organi federali. Il collegio dei revisori dei conti ha il compito:

 Controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della federazione;

 Accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;  Esaminare il bilancio preventivo e le successive variazioni, il

bilancio d’esercizio e i documenti ad essi allegati redigendo le prescritte variazioni;

 Effettuare ogni tre mesi verifiche alla cassa, ai valori della consistenza dei beni inventariati;

 Vigilare sull’osservanza delle leggi dello statuto e dei regolamenti;

Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi ogni tre mesi, è regolarmente costituito con la presenza maggioritaria dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La procura federale è l’organo preposto ad esercitare le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli organi di giustizia e disciplina federale, il procuratore federale può avvalersi di collaboratori ed esegue indagini a seguito di denuncia da parte dei tesserati, affiliati, organi federali, centrali o periferici e può procedere d’ufficio in piena autonomia ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti rilevanti ai fini delle sue competenze.

Le leghe del ciclismo

Le leghe, una per l’attività dilettantistica e l’altra per quella professionistica sono associazioni riconosciute dalla FCI ai fini sportivi con il compito di promuovere organizzare regolamentare e sviluppare le attività ciclistiche dilettantistiche o professionistiche, in conformità delle leggi dello stato e dei limiti fissati dalle norme dell’UCI e del CONI oltre che dallo statuto federale.

La lega costituita ai sensi dell’art 36 e seguenti del codice civile tutela gli interessi sportivi delle società e delle associazioni sportive ad essa aderenti, ha autonomia statutaria, regolamentare, tecnica e finanziaria sotto la vigilanza della FCI. La lega è costituita dalle società sportive affilate all’FCI, dalle società organizzatrici e dagli enti organizzatori FCI che organizzano gare dilettantistiche o professionistiche sia a livello internazionale che nazionale.

Lo statuto della lega deve garantire il principio di democrazia interna per l’elezione di tutti gli organi da parte dell’assemblea in quanto enti riconosciti dalla federazione, le leghe sono soggette alla giustizia sportiva federale.

2.5. FINANZIAMENTO E GESTIONE: BILANCIO E PATRIMONIO