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FINANZIAMENTO E GESTIONE: BILANCIO E PATRIMONIO FEDERALE

ISTITUZIONI E ORGANI NEL CICLISMO PROFESSIONISTICO

2.5. FINANZIAMENTO E GESTIONE: BILANCIO E PATRIMONIO FEDERALE

Il bilancio di esercizio federale è approvato annualmente dal consiglio federale visto il parere del collegio dei revisori dei conti ed è sottoposto all’approvazione della giunta nazionale del C.O.N.I. Nel caso di parere negativo del collegio dei revisori dei conti della federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del C.O.N.I. dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria degli affiliati per deliberare sul bilancio d’esercizio. Il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei principi contabili economico e patrimoniali. Tutti i beni oggetto al patrimonio devono risultare da un libro inventario dalla segreteria generale e debitamente vistato dal collegio dei revisori. L’amministrazione del patrimonio delle entrate e delle uscite è competenza esclusiva del consiglio federale il quale adotta un sistema di governance di gestione delle attività caratterizzato alla valorizzazione delle risorse e all’uso delle stesse per assicurare solidità finanziarie e patrimoniali alla federazione nel medio e lungo periodo. La gestione amministrativa dell’FCI è orientata ricorrendo alla normativa vigente con particolare riguardo al principio di correttezza, trasparenza ed esaustività.

Tutte le entrate e le uscite di qualsiasi organo federale, centrale o periferico, concorrono alla formazione del bilancio federale.

L’esercizio finanziario della federazione coincide con l’anno solare e la gestione spetta al Consiglio Federale ed è svolta sulla base di quanto previsto dal regolamento di iscrizione di contabilità della federazione. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate dal predetto regolamento approvato dal consiglio federale. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal consiglio federale e dai limiti e modalità previsti dalla legge, correlato con la relazione del presidente federale e del collegio dei revisori dei

l’approvazione del CONI devono essere pubblicizzati nel sito federale, il bilancio delle società strumentali al raggiungimento dei compiti della FCI deve essere pubblicato e allegato a bilancio federale.

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico elabora proposte in materia di organizzazione tecnica, gestionale ed amministrativa al fine di valorizzare il ciclismo professionistico nazionale. Ad esso è attribuito, inoltre, il compito di elaborare il Regolamento dell’attività professionistica, da sottoporre all’esame ed alla approvazione del Consiglio Federale e del C.O.N.I.. Al Consiglio del Ciclismo Professionistico sono affidate le risorse per l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali ed è gestito nel rispetto delle norme del regolamento di amministrazione in vigore nella F.C. I.

Nell’ambito dell’armonizzazione del movimento ciclistico

professionistico e delle proprie autonome competenze, Il Consiglio del Ciclismo Professionistico elabora le istanze da sottoporre agli organismi internazionali e nazionali (C.O.N.I.). Svolge tutti gli altri compiti che, in via ordinaria o straordinaria, gli saranno conferiti dal Consiglio Federale.

Il Consiglio del Ciclismo Professionistico è composto da un presidente e da otto consiglieri nominati dal Consiglio Federale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 4 dello Statuto Federale. Le assemblee delle Associazioni rappresentative delle categorie del professionismo riconosciute dalla F.C.I , indicate nel comma sopra richiamato, propongono, per la nomina, il loro rappresentante al Consiglio Federale, rispettando la rappresentanza delle categorie indicate dallo Statuto stesso. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio del ciclismo Professionistico, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, provvede ad organizzare e gestire l’attività ciclistica professionistica in aderenza ai principi dell’Unione Ciclistica Internazionale ed in conformità delle leggi dello Stato. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico, ai fini della successiva approvazione del Consiglio Federale, attua quanto segue:

- mette in atto gli indirizzi programmatici dell’attività professionistica stabiliti dal Consiglio Federale anche in materia di organizzazione tecnica ed amministrativa;

- propone al Consiglio Federale, per l’approvazione, il calendario internazionale e nazionale delle corse riservate alla categoria èlite con contratto di lavoro e l’ammontare dei premi e delle tasse relative alle manifestazioni inserite in detti calendari

- propone la deliberazione al Consiglio Federale per eventuali iniziative da assumere per la tutela dei diritti e degli interessi del ciclismo professionistico e delle sue componenti

- rappresenta gli Enti Organizzatori, su loro mandato, nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine, in armonia con l’art.2.15.145 del Regolamento U.C.I.;

- svolge ogni altro compito anche di carattere promozionale,inerente al settore di competenza demandatogli dal Consiglio Federale. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico, propone al Consiglio Federale, l’affiliazione dei gruppi sportivi professionistici, degli Enti Organizzatori di gare professionistiche, nonché il tesseramento ti tutte le categorie relative all’attività professionistica in conformità del Titolo II del presente Regolamento Organico. Per l’espletamento delle sue funzioni il Consiglio del Ciclismo Professionistico si avvale di appositi uffici amministrativi e di una segreteria La convocazione delle riunioni del Consiglio deve avvenire per iscritto a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica e contenere la data, la sede della riunione, l’ora e l’ordine del giorno dei lavori e deve essere inviata almeno tre giorni prima della data di svolgimento a tutti i componenti. Per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni gestionali ed operative il Consigli si avvale di una segreteria. Il Consiglio del Ciclismo Professionistico, per rispondere alle esigenze di carattere tecnico, indica i Componenti del il Settore Tecnico, composto da un responsabile e da due a quattro componenti. Alla cui nomina provvede il Consiglio Federale. I compiti e le funzioni dello stesso

F nomina una Commissione di Vigilanza sulle società professionistiche nel rispetto delle normative vigenti art. 12 legge 91/81, dell’ art 5 lettera e) del Dlgs 242/99 sulla vigilanza delle società sportive professionistiche e dell’art. 2 comma 9 dello Statuto Federale La Commissione deve essere un organismo di adeguata professionalità con carattere di indipendenza e pertanto di incompatibilità con ogni altra carica od incarico federale La Commissione e composta da un coordinatore e da tre componenti scelti fra persone aventi specifici requisiti professionali nelle materie giuridico- contabili ed economico-finanziarie iscritte negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. La commissione proporrà al Consiglio Federale per l’approvazione i criteri e le modalità