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IL FENOMENO DELL’ASSOCIAZIONISMO

La forma utilizzata dai sodalizi che svolgono l'attività sportiva è prevalentemente quella dell'associazione.

L’impiego di tale forma non è venuto meno con l'introduzione dell'ordinamento giuridico della possibilità di costituire società di capitali senza scopo di lucro.

La vita delle associazioni sportive nel corso del 2000 è stata interessata da molte modifiche normative, numerosi interventi hanno modificato le disposizioni contenute nell'articolo 90 della legge 289 del 2002. In particolare ha esteso le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche alle società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza scopo di lucro.

Le forme giuridiche previste per le associazioni sportive sono le seguenti:

- l'associazione sportiva priva di personalità giuridica;

- l'associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta come prevede il D.P.R. 361 del 2000;

- la società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, con l'eccezione della finalità di lucro.

Una grande novità è sicuramente l’ammissibilità delle società di capitali come soggetti legittimati a costituire un'attività sportiva dilettantistica. Queste società possono tuttavia costituirsi seguendo la seguente disposizione: ”ad eccezioni di quelle che prevedono finalità di lucro”.

L'assenza dello scopo di lucro significa che gli utili prodotti non possono essere distribuiti nemmeno in forma indiretta ai soci o associati.

La maggior parte delle società affiliate alle federazioni e gli enti di promozione sportiva sono costituiti nella forma di associazioni non riconosciute, dunque prive della personalità giuridica, tuttavia la mancanza di questo requisito non impedisce che l'associazione

stessa abbia una sua capacità di agire. La disciplina civilistica di queste associazioni è contenuta e regolata negli articoli 36 e seguenti del codice civile, da queste norme emerge, ”la figura di un gruppo di persone impegnate a svolgere in forma stabile un'attività di comune interesse regolato da un sistema normativo interno”.

La partecipazione a manifestazioni, gare, campionati, costituisce un’attività di comune interesse dell'associazione sportiva; le quote associative pagate da ciascuno associato così come le eventuali sponsorizzazioni, possono presentare una parte dei mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento dell'attività. Il legislatore ha previsto per le associazioni non riconosciute una disciplina caratterizzata dalla presenza di pochi articoli, attribuendo funzione normativa agli accordi tra associati. Questi accordi rappresentano la

vera fonte che disciplina l’associazionismo21

.

1.6.1. Gli elementi dell'atto costitutivo delle associazioni sportive

Il Codice Civile non prevede espressamente quali siano gli elementi da indicare nell'atto costitutivo delle associazioni non riconosciute; l'atto costitutivo può considerarsi formato se all'interno dello stesso ci sono degli elementi obbligatori.

Infatti anche se l'associazione non riconosciuta non è soggetta a pubblicità nel registro delle persone giuridiche, nell’atto costitutivo devono essere presenti le indicazione sulla denominazione, sulla

sede oltre il nome dell'associazione22.

Un elemento dell'atto costitutivo, anche se non obbligatorio, è il patrimonio. E’ un elemento importante, in quanto con il patrimonio dell'associazione viene garantito il soddisfacimento delle obbligazioni

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Corsini A., Le associazioni sportive e gli enti di tipo associativo, Centro Studi Tributari, 1999

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contratte con i terzi, in mancanza di questo, i creditori faranno valere i propri diritti rivalendosi sugli amministratori, che in questo caso risponderanno personalmente.

In base all'art. 37 del codice civile il patrimonio è costituito dai contributi versati dagli associati e dai beni acquistati, questi danno luogo ad un fondo comune dove i creditori dell'associazione potranno vantare le loro pretese.

I libri delle scritture contabili

Per quanto riguarda la tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche qui il codice civile non fornisce nessuna indicazione specifica con riferimento alle associazioni non riconosciute.

Nessuna particolare disposizione prevede la tenuta di una speciale contabilità, né del libro giornale né del libro degli inventari, tuttavia l'associazione dovrà di fatto istituire delle scritture contabili minime per poter redigere il rendiconto annuale. Per quanto riguarda invece quelle associazioni che, oltre alle attività istituzionali, esercitano un'attività commerciale anche se marginale si prevede l'obbligo di

separazione delle due contabilità.23

Le associazioni sportive si innestano tramite le rispettive federazioni dell'ordinamento giuridico, nella propria disciplina sportiva d’appartenenza. In origine, le esigenze economiche delle associazioni sportive erano soddisfatte con entrate rappresentate in larga parte dai contributi volontari dei soci e sostenitori. I bilanci sono di dimensioni ridotte, ma con il tempo, cominciano ad ampliarsi per

molteplici fattori storici, sociologici, culturali, tecnologici.

L'organizzazione delle discipline sportive viene ad assumere dimensioni e funzioni sempre maggiori.

La nascita di federazioni, inoltre, coincide con la formazione di programmi competitivi, il numero dei partecipanti aumenta con progressione e sale il livello tecnico delle competizioni. Grazie alla diffusione da parte dei mezzi di comunicazione, cresce l'interesse del

pubblico per le vicende agonistiche con relativo stimolo al raggiungimento dei risultati sempre più importanti. La situazione economica però, rende difficile il raggiungimento degli obiettivi sportivi crescenti con il semplice contributo volontario dei propri aderenti, ci si rivolge quindi al mercato tramite sponsorizzazioni assumendo connotati di tipo imprenditoriale. L'associazione comincia ad offrire al pubblico un servizio, spettacolo sportivo, contro pagamento di un prezzo commisurato all'offerta. L’associazione sportiva fa ricorso, in misura sempre crescente ad accordi di sponsorizzazione, attraverso i quali l'impresa stessa può finanziare la propria attività.

È proprio la crescita degli interessi, degli investimenti, che hanno obbligato il legislatore a regolamentare il settore dello sport, in particolare lo sport professionistico, portando la dottrina ad analizzare il fenomeno sportivo, indagando sul ruolo dell’impresa e dell’imprenditore ed il rapporto dello stesso con l’atleta cominciando a parlare di aziende di spettacoli pubblici con particolare interesse. L’interesse si sviluppa anche verso il tipo di rapporto di lavoro, da

alcuni considerato lavoro subordinato, da altri lavoro autonomo24.

La prima delle due concezioni si basa infatti sulla constatazione che nel rapporto sportivo esistono tutti gli estremi della subordinazione, rappresentati dalla direzione dell'atleta al potere disciplinare della società sportiva.

Chi invece avvicinava la figura dello sportivo professionista alla figura del lavoratore autonomo si basava sul concetto che definiva tale lavoro come professionale, dato da apporti di creatività e autonomia personale che rivendevano la figura dell'atleta come una figura atipica di lavoratore, l'atleta non è intercambiabile con qualsiasi altro come può succedere in altro tipo di lavoro, tutte queste caratteristiche prima della legge 91/81 lo avvicinavano quindi al concetto di autonomia nello svolgere la propria prestazione professionale.

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1.7. EVOLUZIONE NORMATIVA NELLO SPORT