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Natura fiscale della prestazione:

IL BUSINESS NEL CICLISMO

3.1. Componenti positivi di reddito

3.1.4. Natura fiscale della prestazione:

Entrando ora nel merito dell'esame dei caratteri distintivi delle prestazioni pubblicitarie da quelle da sponsorizzazione, appare del tutto evidente che una diversa qualificazione contrattuale delle spese promozionali determina riflessi fiscali specifici sul lato della deducibilità dei costi sostenuti dall'impresa sponsor, e ciò con particolare riguardo alla loro inquadrabilità tra le spese pubblicitarie od in quelle di rappresentanza.

Tale questione ripropone un tema molto diffuso e controverso della fiscalità d’impresa, ovvero quello della delimitazione delle due diverse tipologie di spese di propaganda le quali, com'è noto, costituiscono oneri aziendali soggetti al trattamento fiscale differenziato. Infatti, mentre le spese di pubblicità possono essere dedotte per intero dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono sostenute, ovvero facoltativamente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, le spese di rappresentanza prevedono una deducibilità limitata dal reddito di impresa, ovvero sono tali solo se rispondenti ai requisiti di inerenza di congruità stabiliti con un decreto del ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 19 Novembre 2008) di attuazione della norma primaria (art. 108, co. 2,, DPR 917/1986).

Nel caso di specie, in presenza della stipula di un contratto tra le parti contenente previsioni di reciproche prestazioni economico- professionale, si verte inequivocabilmente nel campo delle spese pubblicitarie, ammesse quindi al beneficio della integrale deducibilità. Sorregge tale affermazione la dottrina (N. 127 DEL 4.1.1996 dell'associazione dei dottori commercialisti di Milano) che ha catalogato le spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità cui la stessa prassi ministeriale (R.M. 17.6.1992, n. 9/2004), la quale dispone che le spese di sponsorizzazione possono ritenersi spese di pubblicità e come tali integralmente deducibili dal reddito d'impresa dello sponsor. La scelta della modalità di deduzione, almeno sotto il profilo della competenza temporale, dipenderà anche da una

valutazione in merito all’utilità futura della spesa sostenuta e se questa possa ritenersi esaurita nell'ambito di uno o più esercizi, una valutazione che comunque dal punto di vista civilistico, attiene agli amministratori.

Normalmente però le sponsorizzazioni consistono in prestazioni continuate e periodiche, per cui il relativo costo è scritto per quote di competenza (art. 109, comma. 2, lett.b, DPR 917/1986)

Considerazioni:

Una delle questioni più controverse, a partire dall'entrata in vigore de D.l. 69/89 , decreto che si pone l'obiettivo di distinguere le spese commerciali tra quelle di pubblicità e propaganda e quelle di rappresentanza,è l'esatta collocazione ai fini fiscali delle sponsorizzazioni.

Il problema è molto delicato in quanto una possibile ripresa a tassazione di dette spese anche pro quota, oltre agli immediati effetti economici in capo allo sponsor, avrebbe come conseguenza logica una drastica riduzione delle sponsorizzazioni medesime con grave danno del settore sportivo.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale degli oneri in questione una parte della dottrina assimila questi costi a spese di rappresentanza e quindi a deducibilità fiscale limitata sostenendo che le spese in oggetto, a differenza di quelle pubblicitarie, sono volte a reclamizzare esclusivamente l’immagine dell’azienda e non i singoli prodotti o servizi oggetto dell’attività.

Questo orientamento qualificherebbe le spese di sponsorizzazione come spese di rappresentanza, in quanto la sponsorizzazione si limiterebbe a richiamare il solo nome dell'impresa finanziatrice, mancherebbe e pertanto quella capacità di cattura del potenziale cliente, tipica del messaggio pubblicitario.

L'orientamento della dottrina prevalente fa rientrare le spese di sponsorizzazione nelle spese di pubblicità, spese la cui finalità diretta

sponsor e non solo il miglioramento dell'immagine di prestigio e di decoro dell'impresa, tipica delle spese di rappresentanza.

Amministrazione finanziaria con la risoluzione assoluzione 9/2004 del 1992 ha dimostrato, l’invalidità della prima impostazione riconoscendo la deducibilità fiscale integrale delle spese per sponsorizzazione nel caso di divulgazione anche del solo il nome dello sponsor,ma a determinate condizioni.

In linea di principio sembrerebbe impossibile catalogare a priori le spese di sponsorizzazione tra quelle di pubblicità

Importanza dell'aspetto della corrispettività, è sottolineata anche amministrazione finanziaria (Ris. Min. n. 9/204 del 17 giugno 1992), secondo la quale le spese di sponsorizzazione sono fiscalmente deducibili in quanto assimilate a spese pubblicitarie solo se connesse ad un contratto che preveda un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato .

Secondo l’ultimo orientamento giurisprudenziale (la recente sentenza

della Cassazione n.3433/2012), costituiscono spese di

rappresentanza quelle che “contribuiscono ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo”,mentre devono essere qualificate come spese di pubblicità e propaganda quelle “sostenute per la realizzazione di iniziative rivolte a pubblicizzare prodotti, marchi o servizi dell'attività svolta”. Da questa sentenza emerge che devono rientrare nelle spese di rappresentanza quelle sostenute senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, mentre devono inquadrarsi nelle spese di pubblicità se realizzate per ottenere un incremento più o meno immediato di quello che è stato propagandato.

Il criterio distintivo va quindi individuato nella diversità anche strategica degli obiettivi dei due oneri:accrescimento dell’immagine nella rappresentanza e incremento commerciale nella pubblicità. Nell’ultima vicenda esaminata dalla Suprema Corte è stato affermato ad esempio che l’indicazione su una vettura da corsa della denominazione della impresa non costituisce spesa di pubblicità ma di rappresentanza, se il contribuente non è in grado di dimostrare

quale sia l’incremento commerciale ottenuto, considerando nel caso in esame, che l’impresa sponsor esercitava produzione di impiantistica per imballaggi.

In questo caso, provare l’incremento commerciale ottenuto non è particolarmente semplice anche perché non è prevista una tempistica in cui l’incremento commerciale dovrebbe realizzarsi.