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3.2.7. Il ruolo delle garanzie

3.2.7.1. Fondo di Garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è una delle modalità di garanzia pubblica tramite la quale Unione europea e Stato Italiano affiancano le imprese con difficoltà di accesso al credito bancario poiché non dispongono di sufficienti garanzie. La possibilità di usufruire di questa garanzia rappresenta un grande vantaggio sia perché riduce il rischio dell’investimento sia perché nel caso siano soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale ne riduce l’assorbimento patrimoniale. Le imprese alle quali il fondo presta ausilio devono essere valutate come capaci di rimborsare il finanziamento garantito, quindi devono risultare economicamente e finanziariamente sane sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio o delle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi. Nel caso delle start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali. Ovviamente, come esplica il nome del fondo, possono essere garantite le imprese che rispettano i parametri dimensionali PMI: singolarmente o tra loro consolidate debbono avere meno di 250 occupati, il loro fatturato deve essere inferiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 milioni di euro. A partire dal giugno del 2014 sono stabiliti i requisiti di concessione delle garanzie da parte del Fondo sulle emissioni di mini-bond120:

 Essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa.

 Non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale.

 Essere sottoscritti dopo l’accoglimento della richiesta di garanzia da parte del Fondo Centrale.

 Avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi (per le operazioni su portafogli di mini-bond può essere previsto un periodo di ammortamento, la cui durata non può superare il periodo che intercorre tra la data di

113 sottoscrizione del mini-bond e la data di chiusura del portafoglio di mini- bond).

 Non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.

Possono beneficiarne sia banche che intermediari finanziari e gestori di fondi. Le risorse totali messe a disposizione possono arrivare fino a un massimo di 50 milioni di euro, ma potranno essere raddoppiate su proposta del Comitato di gestione del Fondo Centrale in base all’andamento delle operazioni. Il 40% di queste risorse sarà utilizzabile per erogare garanzie su singole emissioni di mini- bond e il 60% per coprire il rischio legato alla costruzione di portafogli di questi. Ma per capire al meglio come funzionano e quale è il valore che può raggiungere la copertura data dalla garanzia bisogna distinguere le operazioni a seconda che ci si riferisca ad una singola operazione di sottoscrizione oppure ad una su un portafoglio di bond.121

 In caso di singola operazione avremo che il massimo garantibile per singola impresa è pari 1,5 milioni di euro e la copertura può arrivare fino al 50% del valore nominale del mini-bond nel caso di rimborso a rate (amortising mini-bond) e fino al 30% del valore nel caso si tratti di un

bullet mini-bond ossia a rimborso unico a scadenza. L’ammissibilità alla

garanzia del Fondo Centrale è soggetta a una valutazione del beneficiario finale sulla base di specifici modelli di scoring e al pagamento, da parte del soggetto richiedente, di una commissione “una tantum” in misura pari all’1% dell’importo garantito, da versare entro 30 giorni dalla delibera positiva di concessione della garanzia.

 In caso di garanzia da rilasciare su un portafogli di mini-bond, la garanzia del Fondo Centrale viene concessa a condizione che le singole operazioni non superino il 3% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio, che dovrà essere compreso tra i 50 e i 300 milioni di euro. La garanzia potrà arrivare fino all’80% della tranche junior del portafoglio a condizione che non ecceda un importo pari all’8% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio.

114 L’importo della garanzia potrà, tuttavia, essere innalzato qualora vi sia il Cofinanziamento da parte di Regioni, o altri enti.

In questi casi rimane a carico del richiedente verificare il possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti imposti dalla normativa del Fondo Centrale relativamente alle caratteristiche dimensionali, al settore di appartenenza e alle finalità dell’operazione. Il soggetto richiedente calcola, inoltre, il rating dell’impresa che alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, ai fini dell’ammissibilità, deve risultare non inferiore alla classe “B-“ secondo la scala di valutazione Standard & Poor’s .

La possibilità di richiedere una garanzia su un emissione di mini-bond può valere anche nel caso in cui il portafoglio è in fase di costituzione122: è obbligatorio che

la chiusura del portafoglio avvenga entro il termine indicato dal soggetto richiedente in sede di richiesta di garanzia, che non potrà, in ogni caso, superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia. Il Comitato di gestione può concedere una proroga di 6 mesi. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio, il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al gestore del Fondo Centrale la data effettiva di chiusura del portafoglio, l’ammontare complessivo, il punto di stacco123 e lo spessore124 della

tranche junior dell’emissione nonché le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio. Potrebbe però accadere che alla data di scadenza massima l’importo del portafoglio di mini-bond sia inferiore all’importo indicato in fasi di richiesta e a questo punto in capo al soggetto richiedente nasce l’obbligo di pagare un corrispettivo al Fondo Centrale, che sarà:

 Per banche e intermediari finanziari sarà pari al prodotto tra la commissione di messa a disposizione fondi mediamente praticata dal soggetto finanziatore alla propria clientela nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di garanzia del Fondo e la differenza tra

122 R. CALUGI ,G. PAGLIETTI , Minibond istruzioni per l’uso, Camera di Commercio, Milano 2016.pag. 28. 123 Il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranche mezzanine a questa sovraordinate. 124 Percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di mini-bond.

115 l’importo della quota di tranche junior per la quale è stata richiesta la garanzia e l’importo effettivo della quota di tranche junior garantita.  Per i gestori sarà pari al 35% della differenza tra l’importo della quota di

tranche junior per la quale è stata deliberata la garanzia del Fondo Centrale e l’importo effettivo della quota di tranche junior garantito dal Fondo.

Il corrispettivo sarà incrementato del 5% nel caso in cui l’ammontare del portafoglio non raggiunga i 50 milioni di euro. Anche con riferimento all’ottenimento della garanzia su portafogli di mini-bond, i soggetti richiedenti dovranno versare, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio, una commissione “una tantum”, corrispondente all’1% dell’importo garantito.

A causa delle criticità che erano emerse in un primo momento, cioè con l’emanazione della normativa dettata dal Decreto Sviluppo, il Piano Destinazione Italia, si è occupato di integrare nuove disposizioni in caso di mini-bond. Il nuovo decreto prevede la possibilità per il Fondo di concedere garanzie dirette anche a favore di società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da PMI. Il Fondo per PMI potrebbe anche intervenire su cartolarizzazioni di portafogli di mini-bond ceduti a una società veicolo e in tale contesto lo stesso potrebbe intervenire mediante “garanzia di portafoglio”, acquisendo il rischio della tranche junior.