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Fra reiterate aperture e chiusure sulla questione delle trascrizioni: il

Nel documento Matrimoni fra persone dello stesso sesso (pagine 93-96)

Sommario 1. Breve storia della conquista dei diritti delle persone omosessuali – 2 Matrimoni same sex: il giro del mondo 2.1 Uno sguardo sull'Europa 2.1.1 I Paesi Bassi, il primo Paese al

3. Matrimoni same sex: Italia

3.2 La sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione e la persistente incertezza sulle conseguenze

3.2.3 Fra reiterate aperture e chiusure sulla questione delle trascrizioni: il

Il 2015 è iniziato con la rinnovata affermazione del Tribunale di Grosseto circa la trascrivibilità dei coniugi omosessuali sposatisi a New York. Infatti, con la pronuncia del 17 febbraio 2015, il giudice di Grosseto ha riconfermato la decisione che aveva preso un anno prima e che era stata annullata per ragioni procedurali dalla Corte d'Appello di Firenze. Ciò che distingue la seconda sentenza dalla prima è una trattazione più articolata delle motivazioni che vi hanno condotto. Nuovamente sono molti i rimandi alla giurisprudenza nazionale e ai principi espressi dalla Corte EDU. Invero, il giudice ha osservato come l’Italia faccia parte di un sistema ordinamentale multilivello per cui la normativa nazionale va considerata anche alla luce dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti umani. Considerato quindi che gli atti in oggetto incidono sullo status delle persone, è sentita la necessità di garantire la più ampia circolazione di esse al di là dei confini entro i quali si sono formati gli atti suddetti. In aggiunta, il giudice non ha rilevato alcuna norma dell'ordinamento interno che vieti né in maniera esplicita né implicita il matrimonio same

sex. Ne consegue la trascrivibilità dell'atto. A proposito delle norme di ordinamento interno

si crede opportuno riportare l'esame che il Tribunale compie dell'art. 29 Cost. Intorno alla locuzione “società naturale” il giudice ha asserito che:

“...non può ritenersi certamente riferita a medievali e discriminatorie

concezioni secondo cui l’unione omosessuale sarebbe 'contro natura' o secondo cui i diritti di famiglia possano essere riconosciuti soltanto a coniugi astrattamente idonei alla procreazione, ma va correttamente intesa come 'formazione sociale spontanea' (e in questo senso dunque naturale) formalmente suggellata da un atto sul quale confluiscono dei due soggetti in quel consenso celebrato che attribuisce dunque rilevanza sociale e giuridica a quella 'società naturale' che è appunto il matrimonio”

Dunque nell'opinione del Tribunale, neanche un'interpretazione restrittiva impedisce il riconoscimento nel nostro ordinamento del matrimonio omosessuale. Il giudice ha poi continuato con un altro passaggio importante. In esso ha affermato che il divieto di trascrizione si configurerebbe come una discriminazione basata sull'orientamento sessuale e contraria alla giurisprudenza della Corte EDU. Secondo quest'ultima,

“...affinché il rifiuto di riconoscere un atto riguardante lo status

acquisito all’estero sia legittimo deve rispondere ad un imperativo sociale e deve essere proporzionato allo scopo che si propone di raggiungere”310

308 Alcuni dei principali Comuni in cui sono state emanate direttive che ordinano la trascrizione dei matrimoni same

sex celebrati all'estero sono: Bologna, Empoli, Fano, Firenze, Grosseto, Milano, Napoli, Reggio Emilia, Roma e

Udine.

309 Circolare del Ministero degli Interni, 7 ottobre 2014. 310 Cfr. Ordinanza del Tribunale di Grosseto, 17 febbraio 2015.

Soprattutto, attestata l'acquisita uguaglianza dei coniugi nella disciplina che regola i rapporti matrimoniali, il diritto ad essere riconosciuti come parte di una famiglia è innegabile anche se alcune norme codicistiche contengono le parole 'marito' e 'moglie'. Ancora, la validazione di uno status acquisito all'estero deve verificarsi

“a prescindere da ogni ulteriore considerazione sul fatto che da questo

diritto possano sorgere un complesso di diritti e doveri che costituiscono appunto il rapporto”

In via di conclusione poi il giudice ha posto in risalto l'onere non più rinviabile del legislatore italiano. Su quest'ultimo grava il compito di offrire alle unioni omosessuali che la richiedano una tutela adeguata ed equivalente a quella di cui godono le coppie eterosessuali. Il giudice ha anche affermato che il riconoscimento non deve avvenire necessariamente attraverso l'estensione del matrimonio, ma che potrebbero essere predisposte altre forme, quali le unioni civili. Ha però chiarito che l'ufficio che gli pertiene è differente: egli difatti deve occuparsi della legittimità o meno della trascrizione dell'atto. A riguardo, dopo quanto premesso, si è limitato a ordinare all'Ufficiale di stato civile la trascrivibilità del matrimonio. Agendo così, ha mantenuto la separazione dei poteri e delle relative competenze dettata dalle sentenze 138/2010, 4184/2012 e 170/2014. Un'analoga divisione viene invocata dalla sentenza 3907/2015 del TAR del Lazio. Con essa, il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha accolto i ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti attraverso cui il Prefetto di Roma ha annullato le trascrizioni dei matrimoni

same sex celebrati all'estero e la Circolare del Ministero dell'Interno del 7 ottobre 2014. Il

giudice ha dichiarato che, anche se in Italia i matrimoni fra persone dello stesso sesso non hanno legittimazione da parte della legge, il Ministro dell'Interno e il Prefetto non possono imporre la cancellazione delle trascrizioni dai registri di stato civile. Tale facoltà appartiene infatti all'Autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale ha perciò ribadito quanto stabilito dalla sentenza 4184/2012, al contrario invece della pronuncia del Tribunale di Grosseto. Due profili di questa sentenza appaiono particolarmente interessanti. In primo luogo, riprendendo le argomentazioni delle ricorrenti e contestandole, i giudici affermano che la trascrizione dell’atto di matrimonio costituisce un atto amministrativo con effetti dichiarativi e di certificazione, e non un atto pubblico meramente formale. Sebbene non abbia carattere costitutivo, si configura comunque in qualità di provvedimento amministrativo. In virtù di queste considerazioni, combinate con i riferimenti che il Tribunale fa alla giurisprudenza nazionale e internazionale, Zago311 ritiene poco

comprensibile il motivo per cui viene negata la trascrizione. Un secondo profilo è quello per cui si potrebbe far rientrare la trascrizione degli atti matrimoniali nel novero di quelle particolari situazioni per cui componenti della coppia omosessuale, quale formazione sociale riconosciuta meritevole di tutela dall’ordinamento, hanno diritto ad adire il giudice ordinario per ottenere un trattamento omogeneo a quello che la legge assicura ad una coppia coniugata. In questo modo, esulando dagli effetti del riconoscimento di status, ogni coppia avrebbe la facoltà di dimostrare la costanza e la stabilità del rapporto che la caratterizza. D'altronde, il diritto ad un grado di tutela comparabile a quello matrimoniale è stato confermato dalla sentenza 2400/2015 della Corte di Cassazione, proclamata solo due mesi prima di quella del TAR del Lazio. Essa rappresenta il definitivo punto di arrivo della battaglia portata avanti dalla Rete Lenford e dall'Associazione Certi Diritti che aveva avuto un suo primo punto di arrivo con la sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale. Benché 311 “L’autorità giudiziaria, e non il Prefetto, può annullare la trascrizione nel registro dello stato civile. Nota a

sia stata nuovamente rigettata la richiesta di pubblicazioni matrimoniali fra persone dello stesso sesso, la Corte ha espresso la necessità di garantire alle coppie same sex gli stessi diritti di quelle eterosessuali sposate

“...in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina

legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali”

I Giudici hanno respinto la richiesta principalmente per due motivi. Il primo è rappresentato dalla volontà di rispettare la suddivisione dei poteri con il legislatore. A quest'ultimo, considerata la giurisprudenza nazionale312, l'art. 9 della Carta dei Diritti Fondamentali

dell'UE e l'art.12 CEDU nonché la giurisprudenza europea313, è demandato il compito di

legiferare in materia. Il secondo invece si basa sulla constatazione che non si è ravvisata una lesione della dignità umana o del principio di uguaglianza in quanto le coppie same sex sono protette come fattispecie rientrante nelle formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost. Nella misura in cui però si è riconosciuto un grado di tutela comparabile a quello dovuto alla coppia eterosessuale coniugata, si è compiuto un altro piccolo passo verso l'auspicata equiparazione totale.

Come si può notare, le pronunce italiane fin qui esaminate, probabilmente dettate dalla procrastinata inerzia del legislatore, hanno progressivamente lasciato spazio ad un intervento dei giudici. Solo attraverso un revirement le Corti potrebbero estendere l'istituto del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso. L'esigenza che il Parlamento italiano si esprima è sempre più pressante. A maggior ragione dopo l'ultima Risoluzione del Parlamento Europeo del 6 giugno 2015. Pur non essendo vincolante, ha il pregio di accogliere le istanze delle coppie formate dallo stesso sesso, dando rilevanza ai cambiamenti sociali degli ultimi due decenni. Invero, riconosce la “famiglia gay” e il diritto al matrimonio per le coppie omosessuali come diritto umano fondamentale.

312 Cfr. sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale, 4184 della Corte di Cassazione e 170/2014 della Corte Costituzionale.

313 Sentenza Shalk and Kopf v. Austria, 2010, Corte EDU; Sentenza Gas et Dubois c. Francia, 2012, Corte EDU; Sentenza Hämäläinen v. Finland, 2014, Corte EDU.

E vissero felici e contenti?

Riflessioni in chiave queer sul matrimonio same sex

Sommario: 1. La mancanza di contraddittorio all'interno del movimento omosessuale italiano

intorno al matrimonio fra persone dello stesso sesso 1.2 Sul “queer” 2. La contestazione queer sul same sex marriage 2.1Dentro o fuori “the charmed circle” 2.2 Reali possibilità di scelta?

Nel documento Matrimoni fra persone dello stesso sesso (pagine 93-96)