• Non ci sono risultati.

La sentenza 3 aprile 2014 del Tribunale di Grosseto e la soluzione per singoli cas

Nel documento Matrimoni fra persone dello stesso sesso (pagine 91-93)

Sommario 1. Breve storia della conquista dei diritti delle persone omosessuali – 2 Matrimoni same sex: il giro del mondo 2.1 Uno sguardo sull'Europa 2.1.1 I Paesi Bassi, il primo Paese al

3. Matrimoni same sex: Italia

3.2 La sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione e la persistente incertezza sulle conseguenze

3.2.2 La sentenza 3 aprile 2014 del Tribunale di Grosseto e la soluzione per singoli cas

Nel corso dell'analisi della sentenza 4184/2012 si è sottolineato che la Corte ha riconosciuto al giudice ordinario la facoltà di intervenire per garantire alle coppie same sex, in specifiche situazioni, un trattamento omogeneo a quello riservato alle coppie eterosessuali sposate. La prima conseguenza del maggiore spazio di intervento dato è stata l'ordinanza del 3 aprile 2014 del Tribunale di Grosseto. Con essa, il giudice ha imposto all'Ufficiale di stato civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio di due uomini celebrato a New York nel 2012. Come è evidente, le due pronunce (quella del 2012 e quella in oggetto) originano da una situazione analoga ma danno risposte differenti. Le motivazioni che hanno condotto l'Ufficiale di stato civile a rigettare la richiesta di trascrizione sono diverse. In primis ha affermato che la normativa italiana non consente a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio. In secondo luogo che la trascrizione dell'atto di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso non può essere effettuata perché contraria all'ordine pubblico. Poi che la capacità di contrarre matrimonio e le altre condizioni matrimoniali dei nubendi sono regolate dalle leggi nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 27 della legge 218/1995302. Infine che nel caso in specie non è

applicabile la normativa CEDU perché in essa vi è un chiaro rimando al legislatore nazionale. Durante il procedimento in Tribunale anche il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole alla trascrizione dell'atto, in accordo con l'Ufficiale di stato civile. Entrambi hanno altresì rimandato alla sentenza 4184/2012 nella parte in cui si asseriva l'impossibilità di trascrivere l'atto per l'inidoneità dello stesso a produrre effetti nell'ordinamento italiano. Il Tribunale si è espresso però a favore dei ricorrenti e, nel farlo, ha rinviato a varie disposizioni. Esse sono: l'art. 18 del D.P.R. 396/2000, cui si appellano i ricorrenti sia del caso in oggetto sia di quello conclusosi con la sentenza 4184/2012; l'art. 115 del Codice Civile, per il quale:

“Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di

questo capo [III, 84 ss. C.C.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite”

il già citato art. 27 della legge 218/1995 e gli artt. 28 e 65 della stessa legge secondo cui: Art 28 - “Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento” Art 65 - “Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacita' delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali

301 “Matrimonio omosessuale contratto all'estero: il faticoso percorso dei singoli casi” di Franco in “La nuova

giurisprudenza civile commentata”, 2014, v.11.

della difesa”

Infine si è rinviato anche alla sentenza 4184/2012. Intorno alle suddette normative e alla sentenza richiamata, il Tribunale ha operato delle considerazioni che sono poi risultate nella possibilità di trascrizione dell'atto. In particolare, il giudice ha affermato che, dalla sentenza citata si desume che il matrimonio same sex celebrato all'estero non è inesistente né contrario all'ordine pubblico. Inoltre che nelle norme che richiama l'art. 115 C.C. non è presente alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni per contrarre matrimonio, per cui anche l'art. 27 della legge 218/1995 non implica la diversità di sesso dei nubendi. Infine che è incontestato che, nel caso in specie, il matrimonio celebrato all'estero è valido, quanto alla forma, se tale lo è per la legge del luogo ove è stato celebrato e che è produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento di tale Stato. In conclusione, sottolineato che la trascrizione non ha natura costitutiva ma solo certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé, il giudice ha accolto l'istanza dei ricorrenti. Questa decisione fa però sorgere ancora più interrogativi rispetto a quella del 2012. Già allora, a partire dall'accertata inidoneità dell'atto a produrre effetti, che superava la nullità, l'inesistenza e la contrarietà all'ordine pubblico, appariva difficile argomentarne la totale estraneità nei confronti dell'ordinamento italiano. Dopo l'ordinanza del Tribunale di Grosseto diventa maggiormente urgente comprendere dove sia la soglia oltre la quale si trova ciò che l'ordinamento del nostro Paese non ammette. Definita la sua collocazione, alcuni effetti dei matrimoni same

sex celebrati all'estero potranno prodursi. Si è già visto, a riguardo, come sia accaduto per il

permesso di soggiorno o la libertà di circolazione303304. Sembra che il giudice di Grosseto,

astenendosi dal fornire indicazioni su quali conseguenze avrebbe potuto avere la sua pronuncia, non abbia dato una conclusione alle premesse fatte. In riferimento a ciò, Franco scrive che la giustificazione di siffatto comportamento trova risposta nel contrasto che avrebbe generato con le sentenze 138/2010 della Corte Costituzionale, 4184/2012 della Corte di Cassazione e 170/2014305 della Corte Costituzionale che hanno dichiarato la

questione di competenza del Parlamento. Franco asserisce che, a fronte dell' “astrattezza” della norma costituzionale italiana, del pluralismo dei modi di vivere che invocano un riconoscimento giuridico, dell'inerzia del legislatore e del bisogno di un'armonizzazione fra i Paesi europei, non resta che procedere caso per caso, come d'altra parte si evince dalla sentenza 4184/2012. A riguardo, Lorenzetti306 ha lamentato che procedimenti di tal fatta

rendono le relazioni omosessuali stabili delle eccezioni, private di dignità. Così il diritto imporrebbe alla società un modello che non ne considera i bisogni e ne appiattisce le differenze. D'altro canto, Sperti307 ha evidenziato che, dove il matrimonio same sex è stato

ormai riconosciuto, il processo è stato graduale e “a piccoli passi”. Se si assume questa interpretazione, la sentenza del Tribunale di Grosseto ha una notevole rilevanza. Va però detto che la vicenda non si è conclusa con essa. La Corte d'Appello di Firenze ha infatti annullato l'ordinanza del Tribunale di Grosseto per un vizio procedurale. Ancora, in risposta 303 Cfr supra.

304 Per quanto concerne le convivenze more uxorio, anche fra coppie formate da persone dello stesso sesso, sia i tribunali ordinari sia le Corti di più alto grado hanno sentenziato sulla necessità di garantire tutela in materia economico-patrimoniale (Cfr. Sentenza 7176/2012 della Corte d'Appello di Milano), di risarcibilità del danno da morte del convivente (Cfr. Tribunale di Milano, sez. penale, 13 novembre 2009), di successione nel contratto di locazione (Cfr. Sentenza 404/1988 della Corte Costituzionale) e di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Cfr. Sentenza 559/1983 della Corte Costituzionale).

305 Sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso delle coniugi Bernaroli che avevano visto sciolto d'ufficio il loro vincolo coniugale a seguito del cambio di sesso anagrafico di Alessandro Bernaroli.

306 “La giurisprudenza nazionale di merito: acquisizioni recenti e possibili sviluppi” in “Le coppie dello stesso sesso la

prima volta in Cassazione” a cura di Torino, 2013, Roma Tre Press, Roma.

alle direttive di alcuni Comuni308, che avevano ordinato la trascrizione a seguito della

pronuncia, il Ministro dell'Interno ha emesso una circolare309 (la cosiddetta “Circolare

Alfano”) che ordina ai Prefetti di rivolgere formale invito ai Sindaci di cancellare le trascrizioni effettuate e, in caso di rifiuto, a procedere d'ufficio. Il 2014 si è dunque concluso con un aspro dibattito, esaltato dai mezzi di comunicazione, fra Governo e Comuni, con interventi anche di personaggi pubblici.

Nel documento Matrimoni fra persone dello stesso sesso (pagine 91-93)