• Non ci sono risultati.

Funzionalmente alla presente trattazione si rende necessario verificare in con- con-creto se il principio dell’intangibilità della propria sfera giuridica, debba

Mora accipiendi e collaborazione del creditore

8. Funzionalmente alla presente trattazione si rende necessario verificare in con- con-creto se il principio dell’intangibilità della propria sfera giuridica, debba

considerar-si assoluto. Secondo il principio dell’autonomia, la sfera giuridica di ciascuno non può essere alterata, da un soggetto estraneo al negozio,80 essendo necessaria una coincidenza tra autore dell’atto e destinatario degli effetti.81 In base al principio del-la simmetria, si richiede, per motivi formali, del-la partecipazione di tutti gli interessa-ti.82 L’intangibilità della sfera patrimoniale è valore riconosciuto dall’ordinamento, poiché conformemente all’art. 1372 c.c. gli effetti si producono nella sfera giuridica altrui solo nei casi previsti dalla legge. Nella remissione del debito e nel contratto a favore di terzi l’attribuzione patrimoniale è subordinata alla accettazione da parte del beneficiario degli effetti. Nei contratti con obbligazioni del solo proponente, il rifiuto del beneficiario impedisce all’atto di formarsi, venendo a mancare l’elemento

78 G. Cattaneo, La cooperazione del creditore all’adempimento, cit., p. 60; L. Mengoni, Obbligazioni di «risulta-to» ed obbligazioni di «mezzi», cit., p. 186 ss.;

79 Nell’art. 1206 risiede una tipizzazione del principio di correttezza. Cfr.: G. Cattaneo, Mora del creditore, in Comm. C.c., Scialoja Branca, Bologna Roma, p. 14; U. Natoli e L. Bigliazzi Geri, Mora accipiendi e Mora debendi, cit., p. 23; E. Dell’Aquila, La correttezza nel diritto privato, Milano, 1980, p. 81;

80 Questa impostazione risente di una tendenza volontaristica che ritiene necessaria la partecipazione del sog-getto titolare della sfera giuridica interessata. Cfr.: F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1981, p. 236;

81 Il negozio giuridico come atto di autonomia privata ha forza di legge tra le parti. Cfr.: E. Damiani, Il con-tratto con prestazioni a carico del solo proponente, Milano, 2000, passim; F. Messineo, Concon-tratto nei rapporti con il terzo, in Enc. dir., Milano, 1962, p. 196; P. Rescigno, Il principio di eguaglianza nel diritto privato, in Riv. trim. dir. e proc. Civ., 1959, p. 1515;

82 In base al principio della simmetria, la modifica di un precedente negozio richiede un atto con medesima struttura e forma. Questo principio pretende un parallelismo tra fatti costitutivi dell’obbligazione e fatti estin-tivi della stessa. Cfr.: E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ., a cura Vassalli, Torino, 1952, p. 249; M. Lipari, La forma di negozio risolutorio di contratto preliminare formale, in Giust. civ., 1989, p.

1185; A. Luminoso, Il mutuo dissenso, Milano, 1980, p. 328; R. Rascio, Il contratto preliminare, Napoli, 1967, p. 187; R. Scognamiglio, Dei contratti in generale, art. 1321-1352 c.c., in Comm. C.c. cit.p. 447;

costitutivo della volontà del titolare della sfera giuridica.83 A sostegno di questa teo-ria il fatto che nel negozio a favore di terzi gli effetti si producono con l’accettazione, altrimenti non si capirebbe come mai lo stipulante, possa far venire meno l’acquisto attraverso l’esercizio del diritto di revoca.84

La dottrina che sostiene l’intangibilità trova un altro fondamento nell’istituto della remissione del debito,85 disciplina che dimostra la necessità del concorso del titolare della sfera giuridica interessata.86 La volontà del debitore e del creditore con-corrono alla formazione della fattispecie ed alla produzione degli effetti. La remissio-ne estingue il rapporto e si differenzia dalla rinuncia che determina la dismissioremissio-ne della situazione creditoria.87

Per un filone dottrinale, qualora il negozio generi effetti favorevoli non rileva il fatto che il beneficiario abbia concorso a produrli. Il negozio unilaterale non può produrre effetti dannosi ed il beneficiario, conserva il potere di rifiutare gli effetti favorevoli non voluti.88 Esisterebbe cioè solo la possibilità di modificare in meglio la sfera giuridica aliena con un negozio unilaterale atipico.89

83 Secondo parte della dottrina, gli effetti favorevoli per il destinatario si producono senza accettazione per effetto di atto unilaterale. Esisterebbe solo la possibilità di rifiutarli qualora gli effetti siano indesiderati. L.

Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1948, p. 122; G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Napoli, p. 191; R. Cicala, L’adempimento indiretto del diritto altrui. Disposizione novativa del credito ed estinzione dell’obbligazione, cit., p. 7; M. Costanza, Il contratto atipico, Milano, 1981, p. 92; F.

Gazzoni, Babbo natale e l’obbligo di dare, cit., p. 2896; L. V. Moscarini, Il contratto a favore di terzi, in Comm.

C.c., schlesinger, Milano, 1997, p. 61;

84 E. Damiani, Il contratto con prestazioni a carico del solo proponente, Milano, 2000, p. 233; O.T. Scozzafava, Contratto a favore di terzi, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, p. 4;

85 U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, IV, Appunti delle lezioni, cit., p. 64. In materia di adempi-mento del terzo, cfr.: A. Di Majo, Obbligazione, in Enc. giur. Treccani, Milano, 1990, p. 22;

86 L’inefficacia della rimessione del debito senza la volontà del destinatario degli effetti, dimostra l’impossibili-tà di estinguere l’obbligazione senza il consenso del debitore. Non esisterebbe un interesse all’adempimento poiché la permanenza in vita dell’obbligazione a seguito del rifiuto o dell’opposizione del debitore non co-stituisce garanzia di esatto adempimento. Le norme di cui all’art. 1180 c.c e 1236 c.c. sono finalizzate a tutelare la sfera giuridica debbitoria. Cfr.: R. Cicala, L’adempimento indiretto del debito altrui. Disposizione novativa del credito ed estinzione dell’obbligazione, cit., p. 197; A. Di Majo, Delle obbligazioni in generale, cit., p. 400;

87 La rinunzia può ricollegarsi all’estinzione come effetto meramente indiretto, cfr.: P. Perlingeri, Appunti sulla rinunzia, in Riv. notariato, 1968, p. 346 ss.;

88 Il negozio non può produrre effetti indipendentemente dalla volontà del beneficiario, cfr.: C.M. Bianca, Diritto civile, IV, L’obbligazione, cit., p., 13; R. Cicala, L’adempimento indiretto del debito altru. Disposizione novativa del credito ed estinzione dell’obbligazione, cit., p. 184;

89 G. Benedetti, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, passim; A. Chianale, Obbligazioni di dare a trasferimento della proprietà, Milano, 1990, passim; Id, Obbligazioni di dare ed atti traslativi solvendi causa, in Riv. dir. civ., 1989, II, p. 233; C. Donisi, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, passim;

F. Gazzoni, Babbo Natale e l’obbligo di dare, cit., 1991, p. 2896; G. Gorla, Il contratto, Problemi fondamen-tali trattati con il metodo comparativo e casistica, I, Lineamenti generali, Milano, 1955, passim; R. Sacco, Contratto e negozio a formazione bilaterale, in Studi in onore di P. Greco, II, Padova, 1965, passim;

Secondo questo filone dottrinale, l’art. 1180 c.c. in materia di adempimento del terzo, è considerato norma eccezionale, potendo derogare al principio di intangibi-lità delle sfere giuridiche. L’inefficacia dell’opposizione del debitore è espressione della scelta legislativa di sacrificare le ragioni debitorie, presupponendo le creditorie maggiormente meritevoli di tutela.90

L’attitudine del negozio unilaterale ad incidere sulla sfera giuridica del terzo è am-messa solo per i negozi tipici, quindi quelli unilaterali devono considerarsi tutti nomi-nati.91 I negozi unilaterali non possono sostituire il contratto,92 che produce effetti solo tra le parti, mentre la sfera patrimoniale di ciascuno non è modificabile da un terzo.

Dal negozio unilaterale scaturirebbero solo effetti obbligatori instabili, che divengono definitivi con l’accettazione del beneficiario. L’esistenza di un negozio unilaterale ati-pico, produttivo di effetti contrattuali, contrasta con l’idea che il negozio non possa incidere sulla sfera giuridica aliena, al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore. La produzione degli effetti sarebbe condizionata alla manifestazione della volontà di inci-dere nella propria sfera giuridica. Secondo altro filone dottrinale le disposizioni in materia remissione e rinuncia testimonierebbero l’interesse del debitore all’adempi-mento e non all’intangibilità della sfera giuridica.93 L’intangibilità della sfera giuridica debitoria sembra venire meno, ogni volta che il legislatore permetta ad un terzo di intervenire in un rapporto giuridico alieno. Attraverso l’istituto dell’adempimento del terzo è possibile incidere sulla sfera giuridica aliena, senza il consenso del titolare, non essendo l’opposizione debitoria idonea ad arrestare l’adempimento del terzo ma solo a legittimare il creditore a rifiutarlo. Conformemente all’art. 1324 c.c. le norme in ma-teria contrattuale sono applicabili agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimo-niale, salvo non sia diversamente disposto.94 L’art. 1322 c.c. in materia autonomia contrattuale prevede la conclusione di negozi atipici,95 ai quali in base al combinato disposto con l’art. 1173 c.c. è riconosciuta la possibilità di creare vincoli obbligatori.96 Mediante una rivalutazione degli interessi in gioco ed applicando il principio di

soli-90 P. Perlingeri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, p. 416; Id, Remissione del debito e ri-nunzia al credito, Napoli, 1968, passim;

91 F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, cit., p. 172;

92 Il contratto non potrà essere sostituito da un negozio unilaterale atipico, cfr.: F. Carresi, Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici, in Riv. dir. civ., 1957, p. 275; G. Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamen-to. Contributo ad una teoria dell’atto di ultima volontà, Milano, 1954, p. 115; G. Mirabelli, Dei contratti in gene-rale, in Comm. C.c. schlesinger, Torino, 1980, p. 30; G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, p. 40;

93 A. Falzea, L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, cit., p. 33; P. Rescigno, Obbligazioni, cit., p. 133 ss.;

94 Alcuni autori sostengono l’esistenza di una categoriaunitaria del negozio giuridico, cfr.: A. Cataudella, I con-tratti, Parte generale, Torino, 2000, p. 6; G.B. Ferri, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1995, p. 23;

95 C. Donisi, Atti unilaterali, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, p. 3;

96 L’art. 1173 c.c. è una norma aperta delle fonti delle obbligazioni. In materia cfr.: M. Giorgianni, Appunti sulle fonti delle obbligazioni, in Riv. dir. civ., 1965, p. 70; P. Rescigno, Obbligazioni, in Enc. Dir. Milano, 1979, p. 149;

darietà ed uguaglianza, si dimostra la relatività dell’autonomia della sfera giuridica, superando la tradizionale concezione che vedeva l’obbligazione incentrata sul solo in-teresse creditorio. Sarà necessario valutare in concreto se l’offerta del terzo sia idonea a realizzare l’interesse creditorio, anche alla presenza di prestazioni infungibili quali quelle artistiche e professionali.97 Classificare una prestazione fungibile in astratto, non permette di valutare concretamente il rapporto obbligatorio. La fungibilità deve essere valutata come peculiarità intrinseca della prestazione in relazione all’assetto degli inte-ressi.98 Il pagamento di una somma tradizionalmente fungibile potrebbe essere rifiuta-to se offerrifiuta-to da imprendirifiuta-tore norifiuta-toriamente insolvente, poiché il pagamenrifiuta-to potrebbe essere assoggettato ad azione revocatoria.99 È necessario tenere conto del riordino degli interessi in gioco, in riferimento ad un concreto rapporto obbligatorio, che vede con-trapporsi interessi individuali tra loro confligenti. Focalizzando l’attenzione sull’inte-resse, è possibile effettuare una diversa valutazione del negozio, ponderando quale in-teresse sia maggiormente meritevole fra quelli perseguiti. Il principio delle autonomie delle sfere giuridiche non è un valore assoluto ed è destinato a soccombere dinanzi ad un interesse meritevole di tutela. Ne consegue che per l’importanza degli interessi in gioco un atto unilaterale possa produrre gli effetti di un atto bilaterale o plurilaterale.

In tal modo è superata la correlazione tra struttura del negozio e produzione degli ef-fetti obbligatori. Conformemente con il principio dell’economicità degli atti, se gli stessi effetti possono essere prodotti da un negozio unilaterale, non si vede perché dover ricorrere ad un negozio a struttura complessa.100

9. È necessario verificare in concreto se l’interesse all’adempimento configuri un diritto soggettivo, oppure possa essere tutelato dall’ordinamento come se lo fosse.101 Il diritto soggettivo è considerato potere giuridico individuale attribuito ad un sog-getto dell’ordinamento, il suo contenuto è determinato dalla norma,102 la sua effet-tiva attuazione è nella disponibilità del titolare.103 Nucleo del diritto soggettivo è

97 Cfr.: U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1966, p. 186; R. Nicolò, L’adempimento dell’obbligazione altrui, Napoli, 1936, p. 119;

98 Una prestazione può divenire fungibile in virtù del concreto assetto degli interessi che caratterizzano l’ob-bligazione. Cfr.: P. Perlingeri, Profili del diritto civile, cit., p. 186;

99 Cfr.: C.A. Cannata, L’adempimento delle obbligazioni, in Tratt. dir. priv., P. Rescigno, Torino, 1999, p. 96;

100 G. Biscontini, Assunzione del debito e garanzia del credito, Napoli, 1993, passim; P. Perlingeri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento art. 1230-1259, cit., p. 20;

101 Cfr.: M. Comporti, Formalismo e realismo in tema di diritto soggettivo, in Riv. dir. civ., 1970, p. 435;

102 D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino, 1958, passim; F. Ferrara, Trattato di di-ritto civile italiano, Roma, 1921, passim;

103 R. Niccolò, L’adempimento dell’obbligo altrui, Napoli, 1936, passim. Parte della dottrina considera il diritto soggettivo come una volontà generale, manifestazione della volontà personale del volere, cfr.: A. E. Camma-rata, Formalismo e sapere giuridico, Milano, 1963, p. 345; L. Mengoni, L’oggetto della obbligazione, in Jus, 1952, p. 166;

l’interesse tutelato, ciò permette di estendere la titolarità di diritti, a soggetti sforni-ti di una volontà cosciente poiché incapaci di intendere o volere, o privi di una vo-lontà come le persone giuridiche.104 L’interesse che si realizza attraverso il diritto soggettivo non è assoluto ma soggetto a limitazioni interne nascenti dal diritto stes-so, attraverso la coordinazione con le altre norme anche di natura costituzionale.105 L’interesse come ragione dell’agire, costituisce il fondamento di ogni situazione sog-gettiva esistente solo alla presenza di una concreta «meritevolezza». Dobbiamo par-tire dall’interesse per creare il concetto di obbligazione, esso è fondamento giuridico dell’agire. L’interesse come chiave di lettura del rapporto obbligatorio è l’unico ca-pace di ricostruire l’obbligazione secondo l’ordinamento giuridico.106

Attraverso la valorizzazione dell’interesse può essere valutata la meritevolezza, in altre parole l’idoneità dello strumento privatistico a derogare ai principi di tipici-tà.107 Il giudizio di meritevolezza non è scindibile da quello di liceità, fondandosi sul legame tra la causa del negozio l’interesse perseguito e gli effetti che si vogliono produrre.108 L’interesse come misura del valore giuridico, diviene criterio di confor-mazione della condotta dovuta nel caso concreto,109 ed è finalizzato ad individuare l’utilità sociale del negozio. La verifica di meritevolezza va fatta su tutti i negozi in-dipendentemente dalla loro atipicità, poiché nei tipici la meritevolezza non è pre-sunta, ma deve essere accertata in concreto. Il singolo atto risulta meritevole, quan-do risponde ad una funzione giuridicamente e socialmente utile, finalizzata alla realizzazione di valori costituzionali.110 Qualora il giudizio di meritevolezza si ridu-cesse ad un giudizio di conformità ai principi generali dell’ordinamento, finirebbe per coincidere con il giudizio di liceità, volto a verificare i contrasti con l’ordine pubblico ed il buon costume. Il giudizio di meritevolezza, valuta in concreto il per-seguimento e l’attuazione dei valori contenuti nella nostra carta costituzionale.111

L’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato non implica la nascita di un diritto soggettivo.112 Dall’interesse del debitore all’esecuzione, non scaturisce

auto-104 M. Miele, Potere, diritto soggettivo ed interesse, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1944, p. 114;

105 P. Perlingeri, Profili del diritto civile, cit., p. 108 ss.;

106 E. Betti, Interesse, in Noviss. Dig. It., Torino, 1957, p. 838;

107 Parte della dottrina ritiene la meritevolezza utile ad analizzare gli schemi atipici creati dai privati per regola-mentare i loro interessi. Trattasi di una verifica dell’idoneità dello strumento privatistico a derogare ai prin-cipi di tipicità. Cfr.: F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo, funzionalizzazione degli interes-si, in Riv. dir. civ., 1978, p. 69;

108 G. B. Ferri, Ancora in tema di meritevolezza dell’interesse, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1979, p. 1 ss.;

109 G. Romano, Interessi del debitore ed adempimento, Napoli, 1945, p. 44 ss.;

110 P. Perlingeri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 235;

111 G. Biscontini, Assunzione del debito e garanzia del credito, Napoli, 1993, p. 317;

112 Sui rapporti tra interesse e diritto soggettivo e sull’attribuzione della qualità di diritto soggettivo, cfr.: R.

Nicolò, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1962, passim; S. Pugliatti, Istituzioni di diritto civile, Milano, 1938, passim;

maticamente un diritto all’adempimento,113 che emerge solo nelle ipotesi in cui ac-quisti rilievo un diritto della personalità. L’interesse dell’obbligato all’esecuzione della prestazione deve essere valutato in termini di meritevolezza, in relazione alla realtà concreta.114 La soggettivizzazione dell’interesse consiste nell’individuare l’uti-lità che il bene ha per un certo soggetto. Uno stesso bene può trovarsi al centro di interessi tra loro confligenti, che possono avere una realizzazione differenziata.115 Attraverso la contrapposizione di situazioni soggettive, si attua una contrapposizio-ne degli interessi in gioco, tra i quali ci sono quelli concontrapposizio-nessi ad esigenze debitorie non finalizzate alla estinzione dell’obbligazione, ma volte a perseguire un interesse interno al rapporto.116 Conformemente all’art. 1174 c.c. la prestazione è corrispon-dente ad un interesse creditorio, quindi oggetto del diritto di credito è l’interesse che la prestazione è diretta a soddisfare. L’obbligazione non si costituisce se l’interesse non sussiste o se la prestazione è insuscettibile di soddisfarlo. L’analisi della coopera-zione non è svincolabile dal complessivo assetto degli interessi. Il modo in cui il creditore intende soddisfare l’interesse è parte integrante della causa dell’obbligazio-ne, delineando la ragion pratica del negozio.

10. Il risarcimento del danno previsto dal codice, prescinde dall’ipotesi che sia

Outline

Documenti correlati