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Parte della dottrina riconduce il dovere di cooperazione allo schema dell’ob- dell’ob-bligazione senza prestazione, e quindi al di fuori delle figure del diritto e

Mora accipiendi e collaborazione del creditore

5. Parte della dottrina riconduce il dovere di cooperazione allo schema dell’ob- dell’ob-bligazione senza prestazione, e quindi al di fuori delle figure del diritto e

dell’one-re.40 Si pone la questione se dalla mancata collaborazione, possa scaturire una re-sponsabilità da contatto sociale,41 per violazione degli obblighi di protezione.

preliminari ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, in Riv. trim. dir. e proc. Civ., 1958, p. 18 ss; Id, L’attuazione del rapporto obbligatorio, IV, Appunti delle lezioni, Milano, 1964, passim; P. Re-scigno, L’Abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 205 ss.; Id, L’abuso del diritto, Bologna, 2001, passim;

36 P. Perlingeri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti, in Rass. Dir. civ., 2001, p. 334;

37 S. Patti, Abuso del diritto, in Dig. Disc. priv. Sez. civ.; I, Torino, 1987, p. 1

38 L. Bigliazzi Geri, Contributo alla teoria dell’interesse legittimo nel diritto privato, Milano, 1967, p. 194; G.

Ghezzi, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, 1965, p. 19 ss.; Negano l’esistenza della cate-goria dell’abuso del diritto: F. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1983, p. 76 ss.;

G. D’amico, Libertà di scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Milano, 1993, p. 96;

39 La mancata cooperazione consiste nell’omissione di un comportamento doveroso e non nell’esercizio abu-sivo di un diritto che per sua natura necessita di un facere.

40 G. D’amico, Mancata cooperazione del creditore e violazione contrattuale, in Riv. dir. civ., 2004, p. 82; Id, Liberazione coattiva del debitore, in Enc. dir., Agg., Milano, 1998, p. 506;

41 Configurato in dottrina per dare una definizione a fattispecie ai confini tra l’area contrattuale e quella

Qualificare l’obbligo di collaborazione come obbligazione senza prestazione sareb-be utile a risolvere la questione della risarcibilità del danno per mancata coopera-zione. La responsabilità da contatto nasce nella Germania degli anni quaranta, quando nel tentativo di ricostruire le fonti delle obbligazioni si individuarono i rapporti contrattuali di fatto.42 In quest’epoca l’antiindividualismo nazional-socia-lista credeva di smascherare l’utopia dell’uguaglianza tra le parti contrattuali, con-siderata uno strumento d’oppressione economica.43 Gli obblighi di protezione sono finalizzati alla conservazione dell’integrità della sfera giuridica di ciascuno, basati sull’affidamento rientrano tra le fonti atipiche introdotte dall’art. 1173 c.c.

Il rinvio ai casi previsti dall’ordinamento, permette all’interprete di comprendervi le situazioni scaturenti dal contatto sociale, dando efficacia obbligatoria a rapporti atipici. Questi obblighi sono autonomi rispetto alla prestazione principale e scatu-riscono dal principio generale di buona fede e correttezza contenuto nell’art. 1175 c.c., espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale. La buona fede consiste in ciò che ci si deve attendere dagli altri a seguito della relazione tra sog-getti, quindi l’obbligo scaturisce dal rapporto di fatto indipendentemente da una manifestazione di volontà.44 La responsabilità da contatto, scaturente dall’affida-mento ingenerato nel terzo, produce un obbligo di protezione solo alla presenza dell’elemento della professionalità, circostanza a cui sì ancora l’affidamento.45 Così

extracontrattuale, per situazioni meno articolate del rapporto obbligatorio e più complesse del mero ob-bligo di risarcimento. Cfr.: C. Castronovo, L’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto, Scritti in onore di L. Mengoni, Milano, 1995, p. 147; F. D. Busnelli, Itinerari europei nella terra di nessuno tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte, in Contr.

Impr., 1991, p. 539;

42 Cfr.: G. Haupt, Sui rapporti contrattuali di fatto, Torino, 2012; H. Staub, Le violazioni positive del contratto, Napoli, 2001;

43 Si voleva evitare che a causa di situazioni socio economiche contingenti le parti fossrero obbligate a sceglie-re una disciplina contrattuale indipendentemente dal loro effettivo volesceglie-re. Abbiamo, per ragioni politiche, un declino della volontà del consenso quale elemento necessario per la formazione del negozio.

44 Cfr.: R. De Rosa, Obbligazione senza prestazione o prestazione senza obbligazione?, in Giur. merito, 1999, p. 151;

45 La responsabilità da contatto consiste nella violazione dell’affidamento riposta in un soggetto professionale tenuto ad obblighi di protezione della sfera giuridica di altri soggetti. In dottrina cfr.: C. Angelici, Rapporti contrattuali di fatto, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991; C. Castronovo, Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Europa. dir. priv., 2009, p. 679; Id., La responsabilità da inadempimento da Osti a Mengoni, ivi, 2008, p. 1; Id, L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto, Scritti in onore L. Mengoni, Milano, 1995, p. 197; Id, L’incerta configurazione di alcune ipotesi di danno, in La nuova responsabilità civile, Milano, 1997, p. 177; Id, Obblighi di protezione, in Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 190, p. 8; Id, Le frontiere nobili della responsabilità civile, in Riv. crit. Dir. priv., 1989, p. 540; P.

Gentile, La responsabilità da contatto sociale in una visione comparatistica, in Civitas, 2006, p. 127; S. Failla-ce, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004; P. Minetti, Responsabilità e risarcibilità: la responsabi-lità da contatto sociale, in Comuni d’italia 2008, 9, p. 20; F. Rolfi, Le obbligazioni da contatto sociale nel quadro delle fonti di obbligazione, in Giur. merito, 2007, p. 555;

come per le relazioni, precontrattuali,46 s’instaura un rapporto obbligatorio basato sull’affidamento nella lealtà e correttezza della controparte,47 anche per gli obblighi di protezione, in virtù della eadem ratio, si applica la disciplina dei rapporti contrat-tuali.48 In caso di violazione degli obblighi di protezione si ha una responsabilità contrattuale che si caratterizza per la preesistenza degli obblighi protettivi. Ma dal-la cooperazione creditoria non scaturisce un’obbligazione da contatto sociale. L’at-tività collaborativa creditoria non avendo ad oggetto una prestazione non può tec-nicamente qualificarsi come obbligazione. Non si ha un vero e proprio obbligo giuridico, poiché la cooperazione creditoria non si configura in una condotta ob-bligatoria predefinita. Quello di cooperazione è un dovere del creditore emergente dall’interesse strumentale del debitore a liberarsi dal vincolo. Dal rapporto obbliga-torio sorgono obblighi a carico di entrambe le parti.49 Non c’è violazione di un obbligo preesistente, da cui scaturisca l’obbligo di risarcire i danni successivi alla messa in mora. Inoltre l’elemento della professionalità su cui si ingenera l’affida-mento non è sempre presente. La risarcibilità è dovuta in base alla violazione del dovere generale di non ostacolare la liberazione dal debito e dal più ampio dovere di rispetto della sfera giuridica altrui. Da ciò scaturirebbe l’obbligo di risarcire i danni conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del dovere di collabo-razione nei limiti della loro prevedibilità. Nel caso di specie non si ha un generale dovere di non ledere la sfera giuridica altrui, ma l’interesse giuridico a non subire lesione dell’affidamento che il debitore ripone sulle modalità di estinzione del vin-colo assunto. Esiste tra le parti un vinvin-colo obbligatorio preesistente di natura pat-tizia, che va oltre il semplice contatto, in quanto espressione diretta della volontà delle parti di impegnarsi. Il dovere alla collaborazione è un distinto obbligo del creditore scaturente dal rapporto obbligatorio. Non si vede perché ricorrere alla teoria degli obblighi di protezione, quando il medesimo risultato si potrebbe otte-nere applicando la disciplina in materia di correttezza nell’esecuzione.

6. Il rapporto obbligatorio è costituito da situazioni giuridiche complesse attive e passive, tra le quali emerge un interesse del debitore all’adempimento. Sbaglia chi vede nell’interesse debitorio un mero intereresse ad essere liberato trascurando di

46 Cfr.: L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1956, II, p. 370;

47 Cfr.: V. Cuffaro, Responsabilità precontrattuale, in Enc. giur., Torino, XXXIX, p. 1266; F. Benatti, La respon-sabilità precontrattuale, Milano, 1963, p. 83;

48 Cfr.: L. Mengoni, Obbligazioni di risultato ed obbligazione di mezzi, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 1953, I, p.185;

49 G. Biscontini, Onerosità corrispettività e qualificazione dei contratti. Il problema della donazione mista, Mila-no, 1984, p. 27; L’A. sostiene che tutti i rapporti obbligatori presentino il carattere della bilateralità sia nella fase di formazione che in quella di produzione degli effetti.

individuare nell’adempimento un valore morale e patrimoniale. Conformemente al principio dell’autonomia della propria sfera giuridica, nell’ambito della disciplina obbligatoria è individuata una forma di tutela del debitore, ogni volta sia coinvolto in una situazione posta in essere da altri.50 Alcune disposizioni codicistiche mostra-no una particolare attenzione alle esigenze debitorie, tanto da poter quasi configura-re un favor debitoris come caratteristica del rapporto obbligatorio.51 La mora creden-di è antecedente tecnico giuricreden-dico per lo scioglimento del vincolo, l’interesse protetto è quello alla sopravvivenza dell’obbligazione che permetterà al debitore di procedere al deposito. Attraverso la mora credendi si realizza l’interesse del debitore a non vedere aggravata la propria posizione giuridica.52 L’interesse che emerge dal deposito è la liberazione dal vincolo, senza dover dipendere dalla volontà del credi-tore. Le norme sul deposito coattivo sembrano dimostrare solo l’esistenza di un in-teresse alla liberazione e non l’introduzione di un diritto all’esecuzione.53 Le norme in materia di remissione del debito ed adempimento del terzo sembrano tutelare l’interesse alla liberazione mediante adempimento. Il potere del debitore di rifiutare l’adempimento del terzo riceve una tutela inferiore rispetto all’interesse alla libera-zione, ma ha sempre una sua rilevanza. Qualora il debitore accetti l’adempimento del terzo, l’obbligazione, in assenza di surrogazione, si estingue. Il terzo potrà eser-citare solo azione sussidiaria di ingiusto arricchimento.54

Nel tentativo di delineare un dovere alla cooperazione, parte della dottrina ha equiparato la mora accipiendi alla solvendi, presumendo il costituirsi in capo a ciascu-na parte, di un obbligo corrispondente ad un diritto della controparte. Mora creden-di e debencreden-di si coorcreden-dinerebbero presiedendo alla tutela creden-di interessi creden-diversi, resi omo-genei dalla fonte comune costituita dalla attuazione unilaterale del rapporto.55 La

50 Secondo questa dottrina le vicende negoziali che incidono sulla sfera giuridica altrui necessitano del consen-so dei consen-soggetti coinvolti, cfr.: R. Cicala, L’adempimento indiretto del debito altrui. Disposizione novativa del credito ed estinzione dell’obbligazione, cit., p. 181; A. Di Majo, Delle obbligazioni in generale, in Comm. C.c.

Scialoja e Branca, Bologna Roma, 1989, p. 400; G. Giacobbe e M.L. Guida, Remissione del debito, in Enc.

dir., Milano, 1988, p. 768; U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 3;

51 Cfr.: A. Di Majo, Delle obbligazioni in generale, in Comm. C.c. Scialoja e Branca, Bologna Roma, 1989, p. 395;

52 Le disposizioni di cui agli artt. 1206 c.c. ss. Sono volte ad evitare l’aggravamento della prestazione dovuta.

V.: G. Cattaneo, La cooperazione del creditore all’adempimento, cit., p. 36;

53 C.M. Bianca, Diritto civile, IV, l’obbligazione, cit., p. 375; R. Cicala, L’adempimento indiretto del diritto al-trui. Disposizione novativa del credito ed estinzione dell’obbligazione, Napoli, 1968, p. 169; A. Di Majo, Ob-bligazioni e contratti. L’adempimento dell’obbligazione, Bologna, 1993, p. 24; F. Galgano, Diritto civile e commerciale, II, Padova, 1990, p. 81; U. Natoli, Il comportamento del creditore, Milano, 1974, p. 46;

54 Cfr.: R. Niccolò, L’adempimento dell’obbligazione altrui, Napoli, 1936, p. 25; contra: M. Giorgianni, L’ob-bligazione, Milano, 1968, p. 230, il quale ritiene che con l’adempimento del terzo si estingua l’obbligazione per il conseguimento dello scopo

55 F. Benfatti, La costituzione in mora del debitore, Milano, 1968, passim, M. Giorgianni, L’inadempimento, Milano, 1975, p. 87; A. Magazzu, Mora del debitore, in Enc. dir., Milano, 1976, p. 934; A. Ravazzoni, La

mora credendi sarebbe finalizzata alla liberazione del debitore la solvendi tenderebbe alla perpetuatio obligationis.56

Il diritto del debitore di rifiutare la remissione del debito o l’adempimento del terzo, non implica un obbligo del creditore di riceverlo. Le disposizioni di cui agli artt. 1184 c.c. e 1286 c.c. relative ai termini per adempiere ed alla possibilità di scelta nelle obbligazioni alternative, sono mere regole interpretative della fonte del rapporto e non introducono il favor debitoris come principio generale.57 Conseguen-temente a quanto brevemente esposto si deve negare l’esistenza di un favor debitoris come principio di natura generale, poiché una simile interpretazione sarebbe frutto di un eccessivo formalismo.

7. Il fondamento della cooperazione è riconducibile al dovere di comportarsi

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