5. Il fenomeno delle “contestazioni a catena” e il tentativo d
5.1. Genesi ed evoluzione dell' istituto della retrodatazione
La prima disciplina normativa mirante alla repressione del fenomeno delle contestazioni a catena è stata introdotta nel nostro ordinamento dall' art. 2 della legge n. 398 del 1984. Questo articolo, intervenendo sul testo dell' art. 271 c.p.p. del 1930, stabiliva che nelle ipotesi di emissione, nei confronti del medesimo imputato, di più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione decorressero dal giorno di esecuzione del primo provvedimento e venissero commisurati all' ultima imputazione ovvero, nei casi di concorso formale, al più grave dei reati oggetto di contestazione.
La previsione della l. 398 del 1984155 recepiva le indicazioni e le conclusioni provenienti dalla dottrina156 e della giurisprudenza che si erano andate sviluppando in materia a partire dal
155 Riportiamo l' art. 271 comma 3 così come sostituito dall' art. 2 della legge n. 398 del 1984. «se nei confronti di un imputato sono emessi più provvedimenti di cattura o di arresto per uno stesso fatto, benchè diversamente circostanziato o qualificato, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l' esecuzione del primo provvedimento e vengono commisurati in relazione all' ultima delle imputazioni contestate. Le disposizioni che precedono si osservano anche nei casi previsti dal primo comma dell' art. 81 del codice penale; in tal caso i termini vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati».
156 Vedi V. GREVI, Libertà personale dell' imputato e costituzione, cit., pp. 216 ss.
momento in cui, per effetto della legge n. 517 del 1955, era stato reintrodotto, lo si è visto, l' istituto – contemplato dal codice di rito del 1913 e “bandito” dal codice fascista del 1930 – della scarcerazione automatica per decorrenza dei termini. Pur riconoscendo il potere-dovere dell' autorità giudiziaria di emettere successivi provvedimenti cautelari per aggiornare l' accusa agli sviluppi del processo, la giurisprudenza aveva stabilito che in tali ipotesi il termine della custodia dovesse comunque decorrere dal giorno di esecuzione della prima misura157; tutto ciò chiaramente in un' ottica mirante ad impedire che la distribuzione in tempi successivi di più provvedimenti di cattura assumesse connotati di un sotterfugio per trattenere l' imputato in stato di custodia cautelare per un periodo più lungo.
La formulazione dell' art. 271 c.p.p. del 1930 è stata riportata nel testo originario dell' art. 297 comma 3 c.p.p. del codice di rito del 1988, con l' unica novità che tra i casi che imponevano la retrodatazione venivano menzionati anche quelli di aberratio
ictus ed aberratio delicti plurioffensivi. Analogamente al suo 157 P. FERRUA, I termini massimi della custodia cautelare al centro della
riforma, in La nuova disciplina della libertà personale nel processo penale, a
predecessore tale articolo non disciplinava l' eventualità in cui le contestazioni a catena concernessero fatti diversi rispetto a quello oggetto del primo provvedimento cautelare: il silenzio normativo era stato colmato dalla giurisprudenza che, sulla stessa lunghezza d' onda dell' orientamento interpretativo sviluppatosi durante la vigenza del codice del 1930, aveva esteso anche a queste ipotesi l' operatività della retrodatazione, qualora i fatti diversi fossero «conosciuti o conoscibili ab initio dall' autorità giudiziaria»158 e la reiterazione dei provvedimenti fosse riconducibile ad una colpevole inerzia del requirente nella verifica della sussistenza o della consistenza degli indizi in ordine ai fatti per ultimi contestati.
La retrodatazione non trovava applicazione, invece, nei casi in cui le successive contestazioni fossero riconducibili ad una fisiologica «progressività nelle acquisizioni investigative»159. In questo contesto si inseriscono le modifiche apportate dalla legge n. 332 del 1995 che, nel tentativo di modificare ampiamente la disciplina delle misure cautelari al fine di introdurre più incisive garanzie per la tutela della libertà personale, ha, tra le
158 Cass., sez. VI, 5 agosto 1980, Calleri di Sala, in Giust. Pen., 1981, p. 65. 159 P. RIVIELLO, “Graziata” dalla Corte costituzionale la nuova anomala
disciplina circa il computo dei termini delle misure cautelari in caso di “contestazioni a catena” per fatti diversi, in Giur, cost., 1996, p. 828.
altre cose, novellato l' art. 297 comma 3 c.p.p., ampliando l' operatività dell' istituto della retrodatazione ben oltre i confini che erano stati tracciati in dottrina e giurisprudenza160.
Così, in base a quanto statuisce il nuovo testo della disposizione, la retrodatazione trova applicazione quando nei riguardi dello stesso imputato sono emessi più provvedimenti concernenti il medesimo fatto161 ovvero fatti diversi «in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell' art. 12 comma 1 lett. b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri». In tutti questi casi, i termini di durata della custodia cautelare decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati alla più grave delle imputazioni contestate162.
L' art. 297 comma 3, secondo periodo, precisa anche che tale
160 In senso critico A. SCELLA, Commento all' art. 12, in AA.VV., Modifiche al
codice di procedura penale. Nuovi diritti della difesa e riforma della custodia cautelare, Padova, 1995, p. 160, ad avviso del quale: «si tratta di riforme non
strettamente necessarie e che potrebbero addirittura produrre il nefasto effetto di rimettere in discussione consolidati orientamenti giurisprudenziali che rappresentano un apprezzabile punto d' equilibrio in una materia così importante e delicata».
161 Può essere utile ricordare che la corte di cassazione ha affermato che ricorre il presupposto dello stesso fatto ex art. 297 comma 3 c.p.p. anche nel caso di continenza della seconda contestazione nella prima, cioè quando la condotta contestata successivamente non coincida totalmente con quella considerata nel primo provvedimento, ma ne costituisca una specificazione. Cass., sez. VI, 13 luglio 1998, n. 2498, in Cass. pen., 2000, p. 131.
162 R. FONTI, Il regime delle “contestazioni a catena” nel sistema processuale
disciplina «non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste» il vincolo di connessione sopra precisato.
5.2. La risoluzione dei contrasti interpretativi riguardo alle