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5. Il dies a quo delle indagini preliminari

5.2. Le prospettive di riforma

Con la sentenza 40538 del 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione, investite di nuovo della questione relativa alla sindacabilità da parte del giudice della data in cui il pubblico ministero ha effettuato l' iscrizione del nominativo dell' indagato nel registro ex art. 335 c.p.p., confermando il precedente indirizzo interpretativo, hanno negato questa possibilità93. Tra gli argomenti addotti per giustificare tale insindacabilità, il Supremo consesso ha detto che si è in presenza di un vuoto normativo. Infatti, ad avviso delle Sezioni unite, non esiste un principio generale di sindacabilità degli atti dell' organo dell' accusa: durante le indagini il giudice interviene solo nei casi tassativi e tipici previsti dalla legge. Siamo in presenza, da questo punto di vista, di un' affermazione ineccepibile da parte della Corte: secondo l' articolo 328 c.p.p. il giudice per le indagini

93 R. APRATI, Confermata l' insindacabilità della data di iscrizione del

nominativo dell' indagato nel registro delle notizie di reato, in Cass. pen., 2010,

preliminari «provvede nei casi previsti dalla legge sulle richieste del p.m., delle parti private e della persona offesa dal reato». Si rinvengono così due regole generali: la tassatività degli interventi del giudice e l' esclusione di iniziative ex officio. Emerge di conseguenza un quadro normativo nel quale soltanto con una modifica legislativa si potrebbe arrivare a configurare un intervento del giudice in tema di data di iscrizione94.

Il lavoro delle due ultime commissioni ministeriali Riccio e Canzio, istituite per riformare il codice di rito penale – il quale ha trovato parziale riscontro nel d.d.l. S. 2067 (C. 2798) “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all' ordinamento penitenziario per l' effettività rieducativa della pena”, trasmesso dalla camera il 24 settembre 2015 e assegnato alla commissione giustizia, in sede referente, il 29 settembre 2015 - ha toccato, tra i vari temi affrontati, anche la questione della lacuna legislativa qui oggetto di esame.

La Commissione Canzio, costituita con decreto ministeriale il 10 giugno 2013, in tema di indagini preliminari ha focalizzato

94 R. APRATI, Confermata l' insindacabilità della data di iscrizione del

l' attenzione su appena tre disposizioni alle quali apportare modifiche, in un' ottica volta ad imprimere una più efficace e serrata cadenza dei tempi della fase investigativa.

Tralasciando in questa sede l' intervento in materia di incidente probatorio ex art. 360 comma 4 c.p.p., va posto lo sguardo sulle altre due proposte riguardanti, appunto, il bisogno di una maggiore certezza del dies a quo delle investigazioni95.

La problematica della ritardata iscrizione è stata ritenuta dalla Commissione una delle questioni di maggiore delicatezza per le indiscutibili interrelazioni che ha con aspetti diversi dalla procedura, fra i quali si annovera quello afferente al controllo del potere spettante sul punto al pubblico ministero. A fronte di una giurisprudenza che, come si è visto, pur rendendosi conto della delicatezza del tema (conscia del fatto che iscrivere con ritardo una notizia o la persona alla quale attribuire il reato significa dilatare arbitrariamente i tempi delle indagini) ha continuato ad affermare che la ritardata iscrizione di una notizia di reato non fa scaturire sanzioni processuali, potendo solamente ripercuotersi sul piano penale e disciplinare, la Commissione si è impegnata a

95 A. ZAPPULLA, Retrodatazione dell' iscrizione della notitia criminis nella

dare maggiore concretezza al principio di durata certa delle indagini96. A tal fine, si attribuisce al giudice il potere di verificare «la tempestività degli adempimenti di cui all' art. 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere» (nuovo periodo finale dell' art. 407 comma 3 c.p.p.)97. Si vogliono così contrastare le prassi devianti che vedono il pubblico ministero auto-attribuirsi ampi poteri discrezionali in ordine ai tempi d’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito. Lasciando inalterato il meccanismo stabilito all’art. 335 c.p.p., la Commissione ha inteso attribuire al giudice il potere di verificare la tempestività dell’iscrizione e, se occorre, di retrodatarla al momento nel quale doveva essere effettuata, con la conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine che si pongano “a valle” rispetto al termine massimo computato dalla data (oggettiva e/o soggettiva) individuata dal giudice. Inoltre, pur nella consapevolezza che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’inutilizzabilità degli atti per decorrenza dei termini di indagine è dichiarabile soltanto a richiesta di parte e

96 Relazione di accompagnamento alle modifiche in materia di indagini

preliminari, lett. B, in Diritto penale contemporaneo, 27 ottobre 2014, pp. 1-2.

97 A. ZAPPULLA, Retrodatazione dell' iscrizione della notitia criminis nella

non è rilevabile né deducibile per la prima volta in sede d’impugnazione, al fine di evitare eccessivi irrigidimenti si è, comunque, ritenuto di lasciare alla giurisprudenza la possibilità di orientarsi liberamente sul regime di rilevabilità del vizio, non potendosi escludere che gli atti di indagine “tardivi” possano essere favorevoli alla posizione della persona sottoposta alle indagini.

In analoga prospettiva si colloca la scelta d’intervenire sull’art. 415 c.p.p. Al fine di rendere effettiva la tutela soggettiva e oggettiva (obbligatorietà dell’azione penale) che il meccanismo riguardante il procedimento contro ignoti è chiamato, anche nell’ambito del sistema dei tempi di durata delle indagini, a svolgere, si sostituisce il semplice potere del giudice di ordinare all' organo dell' accusa l’iscrizione soggettiva, con il potere di retrodatare il momento nel quale l’iscrizione nominativa doveva essere effettuata, con conseguente inutilizzabilità – anche in questo caso - degli atti compiuti fuori termine ai sensi dell’art. 405, comma 2 c.p.p98.

Del tema della retrodatazione della notizia di reato si era già

98 Relazione di accompagnamento alle modifiche in materia di indagini

occupato anche il d.d.l. S. 1440 del 2009 (c.d. progetto Alfano), il quale prevedeva un nuovo comma 2 dell' art. 405 c.p.p. Ai sensi di questo nuovo articolo del codice di rito, al fine di garantire il rispetto da parte dell' organo dell' accusa del termine di « sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato ovvero dalla data in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito, ai sensi dell' art. 335 comma 1 … il giudice verifica l' iscrizione operata dal pubblico ministero e determina la data nella quale essa doveva essere effettuata, anche agli effetti dell' art. 407 comma 3». La proposta era diretta a trovare una soluzione «a un meccanismo (…) che rischia di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero la concreta determinazione dei tempi processuali (…) con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagini preliminari, ai fini sia acceleratori che di garanzia»99. Tra la proposta del progetto Alfano e quella della Commissione Canzio, la differenza è insita nel fatto che l' ultima, coinvolgendo l' art. 407 comma 3 c.p.p., con il conseguente immediato riferimento all' inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine, non necessita

del richiamo necessario a detto articolo che caratterizza il progetto del 2009. Inoltre, mentre il progetto partorito dalla Commissione Canzio tendeva a interventi settoriali, non in contrasto con l' originaria architettura codicistica, quello “alfaniano” , per quanto riguarda la materia qui oggetto di esame, appariva tenuto insieme da un unico filo conduttore che legava insieme previsioni variegate e di difficile lettura.

Infatti, con il d.d.l. 1440 del 2009, si voleva andare ad incidere significativamente sul ruolo del pubblico ministero il quale, nell' architettura delineata con la proposta - che ne manteneva il ruolo requirente facendo quasi scomparire, invece, quello inquirente - «avrebbe perso l'attuale posizione di egemonia sulla

notitia criminis, con una combinata azione centrifuga che,

ponendo al centro l'organo della pubblica accusa, lo avrebbe privato contestualmente della possibilità di ricercare la notizia di reato, in favore di un potere esclusivo attribuito alla polizia giudiziaria, riservando al pubblico ministero il circoscritto ruolo di mero recettore di stimoli informativi esterni, nonché del dominio, in favore del giudice, sulle iscrizioni nel registro, attraverso ingerenze collocate al momento di esercizio

dell'azione penale, trasferendo a quest'ultimo le valutazioni sulla configurazione della notizia di reato o, comunque, sulla sua attribuibilità soggettiva a persona determinata»100. Da ciò si poteva dedurre che a valutare sul rispetto dei tempi delle indagini preliminari sarebbe stato il giudice dell' udienza preliminare (il controllo giurisdizionale all' esito delle indagini preliminari lo proponeva anche la bozza di delega Riccio) e non il giudice per le indagini preliminari, in una nuova architettura processuale in cui il ruolo nevralgico sarebbe stato giocato dall' udienza di conclusione delle indagini.