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In un ordinamento giuridico che si caratterizza per la molteplicità delle fonti normative, l' esame di istituti incidenti su beni primari quali la libertà personale non può prescindere da un' analisi delle fonti gerarchicamente superiori che ad essi si riferiscono e al cui dettato è necessario adeguarsi. La portata innovativa delle sentenze gemelle della Corte costituzionale 348 e 349 del 2007172 - che hanno, come noto, riconosciuto valore di norma interposta alle disposizioni contenute nella CEDU – impone, infatti, di leggere il sistema delle cautele anche alla luce dell' art. 5 CEDU, così come interpretato dai giudici di Strasburgo, e non solo secondo i dettami della nostra Carta fondamentale.

171 Corte cost., sent. 3 novembre 2005, n. 408, Giur. Cost., 2005, p. 4462 ss. 172 La natura interposta delle norme convenzionali è stata ribadita anche successivamente dalla Consulta con le sentenze 239 e 311 del 2009.

Come accade per quel che concerne la “ragionevole durata del processo”, la Convenzione non pone alcun limite massimo di durata della misura cautelare173; nondimeno, l' art. 5 par. 3 CEDU riconosce il diritto della persona accusata – se sottoposta a misura custodiale - ad essere giudicata entro un termine ragionevole ovvero ad essere rimessa in libertà174.

Il significato dell' alternativa è stato oggetto di un' opportuna precisazione nella giurisprudenza della Corte Edu.

È stato chiarito, infatti, che non si tratta di consentire una scelta tra il provvedere ad un giudizio rapido o porre in libertà l' accusato, dato che una interpretazione in tal senso sarebbe quanto meno in contraddizione con l' art. 6 comma 1 CEDU laddove prescrive che il processo si svolga entro un termine ragionevole. Si tratta, invece – come precisato dalla Corte con la sentenza 27 giugno 1968 Wemhoff c. Germania175 - di imporre la liberazione dell' imputato dal momento in cui il suo

173 M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale, cit., p. 805: «Resta estranea al “diritto vivente” dell' art. 5 CEDU – così come al suo dettato testuale – la prescrizione di “termini” più o meno rigidi di durata massima delle misure detentive (o affini) in corso di processo; ma il dato non significa trascuratezza per questa problematica, che ad esempio può essere affrontato anche con meccanismi alternativi, come quello dei “controlli periodici” sulla legalità della detenzione».

174 B. NACAR, La ragionevole durata delle misure cautelari personali, in Dir.

pen. proc., 2014, p. 342.

175 Corte Edu, sent.Wemhoff c. Germania, 27 giugno 1968, par. 5, in

mantenimento in detenzione superi i limiti della ragionevolezza, vale a dire quelli del sacrificio della libertà che, attraverso una valutazione in concreto dei dati della causa, può essere ragionevolmente inflitto ad una persona presunta innocente176. Quando il mantenimento in vinculis supera questi limiti, la Corte ha riconosciuto all' imputato il diritto al rilascio177. La sostanza normativa dell' art. 5 par. 3 CEDU è rappresentata, perciò, dalla riaffermazione del diritto dell' imputato di rimanere libero durante il processo penale178 e, di conseguenza, da ciò deriva una presunzione in favore del rilascio dell' imputato in

vinculis quando la custodia superi i limiti della ragionevolezza179. Se per il dies a quo non sembra potersi dubitare di una sua identificazione con il giorno in cui sia avvenuta la privazione della libertà, per l' individuazione del dies a quem, si è posto il quesito se debba essere considerato il giorno in cui una sentenza diventa definitiva oppure quello in cui si statuisce sulla fondatezza dell' accusa, anche solo in primo grado. La

176 G. UBERTIS, Principi di procedura penale europea, Milano, 2000, p. 88. 177 Corte EDU, sent. Neumeister c. Austria, 27 giugno 1968, par. 4, in

www.hudoc.echr.coe.int.

178 Corte EDU, Vafiadis c. Grecia, 2 luglio 2009, par. 50, in

www.hudoc.echr.coe.int.

179 M. GIALUZ, Sub art. 5 CEDU, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla CEDU, Padova, 2012, p. 148.

giurisprudenza di Strasburgo ha accolto quest' ultima soluzione, stabilendo che, ai fini della garanzia di cui all' art. 5 comma 3, assume rilievo la sola detenzione precedente alla sentenza di primo grado, mentre - come ha chiarito sempre la sentenza Wemhoff c. Germania - a garantire la ragionevolezza della restrizione della libertà in appello sia la previsione generale dell' art. 6 comma 1180.

Qualora il diritto nazionale preveda limiti massimi di durata della custodia cautelare, il loro mancato rispetto integra automaticamente una violazione del requisito di legalità della misura privativa della libertà personale espressamente contemplato dall' art. 5 comma 1 lett. c CEDU, mentre la loro osservanza non sarebbe di per sé garanzia di conformità alle norme pattizie, restando di competenza della Corte l' apprezzamento dei motivi che nel caso concreto hanno indotto gli organi interni a mantenere in vinculis un individuo che eccepisca l' insussistenza di ragioni legittimanti il perdurare della sua detenzione.

Per valutare la ragionevolezza della prosecuzione di

180 M. GIALUZ, Sub art. 5 CEDU, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla CEDU, cit., p. 148.

quest' ultima, invero, non si possono indicare termini aprioristici, ma occorre portare l' esame sul carattere ragionevole dei motivi che l' hanno determinata181, infatti «la ragionevolezza della durata della custodia non si presta a una valutazione astratta. Il prolungamento, in una determinata fattispecie, della reclusione è giustificato solo se indizi concreti rivelino un' effettiva necessità di interesse pubblico che prevale, nonostante la presunzione d' innocenza, sulla regola del rispetto della libertà individuale»182.

Così, i requisiti richiesti per procedere alla privazione della libertà individuale in funzione cautelare possono non coincidere con i motivi costituenti la giustificazione della durata della custodia cautelare: mutuando il lessico del nostro codice di rito, si potrebbe sostenere che i gravi indizi di colpevolezza, sufficienti per arrestare la persona, non sono più tali per giustificare la protrazione della detenzione: debbono essere presenti e adeguatamente giustificati dalle esigenze cautelari183. Il pericolo di fuga, quello della commissione di nuovi reati e

181 Corte EDU, sent. Stögmüller c. Austria, 10 novembre 1969, par. 4., in

www.hudoc.echr.coe.int.

182 Corte EDU, sent. Labita c. Italia, 6 aprile 2000, in Dir. proc. pen., 2000, p. 888.

183 O. MAZZA, La libertà personale nella costituzione europea, in AA.VV.,

quello di inquinamento probatorio uniti al ragionevole sospetto della commissione di un reato, sono, pertanto, i motivi legittimatori, ad avviso della Corte europea, del protrarsi della custodia184.

Una volta accertata la sussistenza e persistenza dei presupposti della custodia (an), si passa al sindacato volto a verificare se l' estensione temporale è ragionevole in considerazione delle caratteristiche della singola causa (quantum).

Si tratta delle medesime regole di giudizio impiegate anche per esaminare la ragionevole durata dei processi. Infatti, sebbene si parli di due temi diversi, la Corte Edu utilizza, con gli adeguamenti del caso, gli stessi parametri, vale a dire la complessità della causa; il comportamento dell' imputato e quello delle autorità procedenti.

Quanto alla complessità della causa, vengono in rilievo il numero degli imputati, le difficoltà relative all' accertamento, la necessità di compiere rogatorie all' estero. Se un imputato detenuto ha diritto a che il suo caso sia trattato con priorità e con una rapidità particolare, «questo non deve nuocere agli sforzi perseguiti dai

184 Corte EDU, sent. Van der Tang c. Spagna, 13 luglio 1995, par. 63, in

magistrati per far pienamente luce sui fatti denunciati, per fornire sia alla difesa, sia all' accusa tutte le facilitazioni necessarie per produrre le loro spiegazioni e per pronunciarsi soltanto dopo una seria riflessione sull' esistenza del reato e della pena»185. La Corte sembra così prospettare una sorta di “neutralizzazione” dei tempi spesi per effettiva attività processuale, ai fini della ragionevolezza della custodia cautelare. Passando al comportamento dell' imputato, la Corte Edu pare accogliere una distinzione tra gli effetti del comportamento dilatorio e quelli del comportamento legittimo, affermando che se l' esercizio “normale” delle impugnazioni o la richiesta di indagini particolari non sono addebitabili all' imputato, lo stesso non può dirsi quando di questi strumenti ne viene effettuato un impegno sistematico: in questi casi il prolungamento della procedura non può comportare la condanna dello Stato per violazione del principio della ragionevole durata.

L' ultimo fattore è costituito dal comportamento delle autorità competenti. La Corte Edu ha affermato che, salvo circostanze eccezionali, spetta in linea di principio agli Stati membri

185 Corte EDU, sent. Wemhoff c. Germania, 27 giugno 1968, par. 17, in

organizzare il loro sistema giudiziario in modo tale da soddisfare l' esigenza di celerità richiesta dalla CEDU186. Le autorità dovranno però vigilare in maniera attenta, infatti la detenzione è ammessa se e nella misura in cui si protrae per il periodo necessario a far progredire le indagini, le quali devono essere condotte in modo serio, regolare ed ininterrotto187, tanto che certi ritardi istruttori potrebbero essere compatibili in relazione all' art. 6 comma 1 CEDU, ma non con riguardo all' art. 5 comma 3 CEDU188.

7. La sentenza n. 29556/2014 delle Sezioni Unite della Corte di