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Negli ultimi tre mesi del 2000 in Italia c'è stata una

forte produzione normativa sulla scuola e anche particolarmente significativa.

Abbiamo avuto l'entrata in vigore dell'autonomia scolastica, un lungo dibattito sulla riforma dei cicli scolastici comprendente la scelta del contenuto disciplinare per tutto il percorso di studi, la riforma dell'amministrazione della Pubblica Istruzione, l'abolizione dei Provveditorati agli Studi e delle Sovrintendenze Scolastiche e l'istituzione al loro posto anche se con funzioni diverse delle Direzioni Generali Regionali, l'attribuzione del livello dirigenziale ai capi d'istituto.

Le riforme del sistema educativo di questo periodo riguardano anche la figura dell'insegnante che avrà il compito di sviluppare un talento in ogni individuo, perché l'educazione sta andando incontro ad una modernizzazione come anche il mondo del lavoro.52

Con la L. n. 30 del 10 febbraio 2000 fu approvato il riordino dei cicli con il quale si portava la durata complessiva del ciclo di studi da 13 anni a 12, costituendo due soli cicli, uno di 7 anni (la scuola di base) e uno di 5. Tale Legge incontrò forti perplessità da parte degli insegnanti, di commissioni come quella degli Stati Generali dell'Istruzione, dei sindacati e con il nuovo Ministro Letizia Moratti fu messo tutto in discussione arrivando così al disegno di Legge di Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale approvato il 52 BINANTI L., 20 0ttobre-21 dicembre 2000. I sessanta giorni che hanno cambiato la

scuola italiana. Diario di un idealista senza illusioni, Editoriale Tuttoscuola, Roma, 2001.

14 marzo 2002.

Entrò in vigore il primo D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 di attuazione della L. n. 53/2003 relativo alla scuola dell'infanzia e primaria e il 5 marzo fu emanata la C.M. n. 29 per la sua applicazione coerente con i nuovi piani di studio introdotti nella riforma Moratti.

Principale novità era l'inserimento della figura dell'insegnante tutor nella scuola primaria ovvero sia l'insegnante che all'interno del team aveva il compito della stesura del “portfolio” , lo strumento di valutazione degli apprendimenti introdotto con tale riforma.

L'introduzione del docente tutor nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado fu vista dagli insegnanti stessi, dai sindacati e dall'opposizione politica come un ritorno al maestro unico prima della L. n. 148/1990 anche se si trattava di un rafforzamento di orario di un insegnante ogni tre su due classi per la primaria e del rafforzamento di orario del docente coordinatore già esistente nella scuola secondaria di primo grado. 53

La cosiddetta “Riforma Moratti”, L. n. 53 del 28 marzo 2003 era una legge di delega e quindi la sua attuazione era costituita da una serie di decreti delegati, dei quali solo cinque entrarono in vigore prima della fine della legislatura del Ministro:

D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, riguardante le norme relative alla scuola dell'infanzia e primaria. Potevano essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compivano il terzo anno di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento e alla scuola primaria i bambini e le bambine che compivano il sesto anno di età entro il 31 53 NICEFORO O., Da Berlinguer a Gelmini,come (non) cambia la scuola, Editoriale

agosto dell'anno di riferimento. Veniva inoltre fissato il monte ore annuale educativo da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore nella scuola dell'infanzia e di 891 più altre eventuali 99 ore facoltative e gratuite da svolgere per attività di personalizzazione del piano di studi nella scuola primaria.

D. Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, riguardante l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e riordino di tale istituto.

D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, riguardante la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro.

D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 227, riguardante la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'acceso all'insegnamento.

Se facciamo un raffronto tra la Riforma Berlinguer e la Riforma Moratti per quanto riguarda la disabilità possiamo notare che si trovano in pieno accordo.

Nella Riforma Berlinguer nell'art. 1 viene affermato che “Nel sistema educativo di istruzione e formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni”.

Nella Riforma Moratti nell'art. 2 viene affermato che “ […] e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della Legge 5 febbraio 1992 n. 104” e nell'art. 5 “[…] i decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap”.54

Nel 2006 il nuovo Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni si trovò di fronte alla gestione di una scuola che si reggeva su due riforme e su sperimentazioni in parte non attuate.

Uno dei problemi più grossi riguardava l'innalzamento dell'obbligo di istruzione che fu risolto dopo mesi di dibattiti; si sosteneva che elevare l'obbligo scolastico avrebbe portato ad una maggiore dispersione scolastica come era accaduto negli anni in cui era stato sperimentato con la Riforma Berlinguer. Fu scartata l'alternativa dell'obbligo a 16 anni da adempiere esclusivamente nei licei e fu inserita nella finanziaria la formula che permetteva a tutti gli studenti “l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” che potevano essere concordati tra il Ministero e le Regioni in “percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, fossero in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.55

Nel 2006 viene emanata un Decreto del Presidente della Repubblica, con il quale vengono rivisti i criteri e le modalità di certificazione dell'alunno disabile. Si tratta del D.P.R. n.185 del 23 febbraio 2006 (vedi appendice normativa, allegato 4).

Con il D.M. n. 68 del 31 luglio 2007 vengono emanate le Nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione, con le quali vengono regolamentati le esistenti Indicazioni della riforma Moratti. Si mette al centro l'alunno-persona e viene tenuta in considerazione l'autonomia scolastica che deve però tenere di conto delle Indicazioni nazionali.

Nel 2008 alla guida del ricostituito Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) approdò il Ministro Maria Stella Gelmini. Per molti aspetti ricalca le orme di Fioroni, ma deve fare i conti con i tagli al personale che arrivano dal Ministro dell'Economia.

Per quanto riguarda la scuola primaria le classi mediamente sono affidate ad un unico insegnante con orario di 24 ore settimanali relativamente alle prime classi che inizieranno l'a.s. 2009/10 mentre quelle già avviate procederanno come hanno iniziato. Questo insegnante però non sarà “Unico”, ma coadiuvato dagli specialisti di lingua inglese e di religione cattolica.

Vengono ripristinati i voti in decimi e ritorna la valutazione sul comportamento. Per la scuola primaria il giudizio è formulato collegialmente dai docenti contitolari della classe all'unanimità e solo in casi eccezionali e ben motivati si può non ammettere gli alunni alla classe successiva.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni e per quanto riguarda gli alunni disabili intervengono con speciali criteri, in base al D.P.R. 122/2009.

Attraverso la Nota n. 4274 del 04/08/2009 il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fornito indicazioni in materia di integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il documento raccoglie “una serie di direttive che hanno lo scopo, nel rispetto dell’autonomia scolastica e della legislazione vigente, di migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità”(vedi appendice normativa, allegato 5).56

La risorsa fondamentale su cui si regge il modello dell’integrazione è la figura dell’insegnante di sostegno. Per 56 Cfr. D'AMICO N., Storia e storie..., op. cit.

quanto la normativa stabilisca che si tratti di risorsa finalizzata a promuovere differenziati processi di integrazione rivolti alla classe, ancora oggi tale figura professionale viene considerata e vissuta come “l’insegnante dell’alunno certificato”. Nella scuola inclusiva, viceversa, si offre la garanzia che “tutti gli insegnanti siano ben formati e si sentano in grado di prendersi la responsabilità di tutti gli studenti, qualunque siano le loro esigenze personali”57

La normativa in materia d’integrazione prevede che la risorsa “insegnante di sostegno” sia resa disponibile alla scuola solo nei casi in cui è presente in classe almeno un alunno con “certificazione di handicap”. Nella scuola inclusiva, la risorsa dell’insegnante specializzato viene concepita come risorsa di sistema.

Dal rapporto di studio dal titolo “Organizzazione del Sostegno per gli Insegnanti che lavorano con i Bisogni Speciali nell’Educazione Comune”, elaborato da ricercatori dell'Agenzia Europea per la disabilità, emerge la necessità che il sostegno non vada solamente centrato sull’alunno, in quanto richiede di essere indirizzato anche agli insegnanti curriculari con l’obiettivo di aiutarli a migliorare specifiche abilità di trattamento e gestione dei bisogni educativi speciali presenti nelle classi.58

La distinzione tra insegnanti “ordinari” (senza una formazione specifica sui temi dell’inclusione) e insegnanti “specializzati” (con titolo di specializzazione per il sostegno) ha generato specularmente la divisione – nel contesto classe – tra studenti “normali” e studenti “speciali”.