• Non ci sono risultati.

La Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 viene definita Legge quadro poiché fondamentale per la normativa sull'integrazione in quanto tratta l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità (vedi appendice normativa, allegato 3). Gli ambiti di interesse della legge sono quattro e più precisamente l'inserimento e l'integrazione scolastica, il diritto all'educazione e all'istruzione e all'integrazione scolastica, l'integrazione lavorativa e agevolazioni per le famiglie di persone con disabilità.

Viene anche definito un quadro della normativa relativa all'inserimento scolastico in ogni ordine di scuola degli alunni diversamente abili. 41

Il testo della Legge inizialmente era composto da circa venti articoli di principi e alla fine dell'iter legislativo risultò composto da 44 articoli, molti dei quali necessitarono di leggi regionali di attuazione secondo l'art. 117 della Costituzione.

Gli articoli specificatamente dedicati all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità sono in tutto 6, dall'art. 12 all'art. 16 e l'art. 43.

Nell'art. 12, commi 1 e 2, viene garantito il diritto all'educazione e all'istruzione dei bambini con disabilità a partire dall'asilo nido fino all'Università.

Nel comma 3 si si precisa il fine che deve avere l'integrazione nei confronti di un reciproco accrescimento nell'apprendimento, nella socializzazione e nella comunicazione sia dei bambini con disabilità che degli altri

compagni.

Dal comma 5 al comma 8 vengono esplicati i passaggi che si devono eseguire per l'inserimento dell'alunno diversamente abile a scuola: individuazione dell'alunno ad opera di uno specialista dell'USL (diagnosi clinica), descrizione delle potenzialità e capacità dell'alunno da parte delle insegnanti e dell'equipe socio-sanitaria (diagnosi funzionale), periodo di osservazione e stesura, anche con la famiglia, di un documento che individua ancora meglio le potenzialità dell'alunno (profilo dinamico funzionale), infine sulla base di questi documenti, insegnanti, operatori socio-sanitari e famiglia producono un documento finale che verrà aggiornato per la carriera scolastica dell'alunno e che riguarda il progetto di vita scolastica ed extrascolastica dell'alunno (piano educativo individualizzato).

Il ruolo della famiglia è molto importante nella Legge quadro. Viene previsto che debba mantenere e allevare il figlio disabile, nella scelta dei servizi territoriali disponibili, nel diritto all'informazione sugli interventi riguardanti il figlio, nella progettazione degli interventi educativi e riabilitativi e nella verifica degli stessi. Non si esplicita direttamente l'obbligo all'istruzione scolastica, ma lo si evince anche dai riferimenti alla L. 517/77. 42

Nella Legge quadro molta importanza viene data ai rapporti tra scuola e servizi socio-sanitari. È fondamentale l'obiettivo che deve avere l' integrazione scolastica dell'alunno disabile nello sviluppo delle potenzialità dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione e della comunicazione.

Si prevede anche la costituzione presso ogni Provveditorato agli Studi di Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali per l'handicap (GLIP) con vari compiti da svolgere 42 Cfr.. NOCERA S., Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia... op. cit.

quali: fornire consulenza e proposte al Provveditore agli studi, offrire consulenza alle singole scuole, collaborare con gli Enti Locali e le strutture sanitarie, fornire indicazioni agli insegnanti sulla stesura dei Piani Educativi Individualizzati, elaborare proposte su attività extrascolastiche in continuità con l'attività educativa.

All'interno dei Circoli Didattici e degli Istituti di Scuola Secondaria di I e II grado vengono inoltre istituiti dei gruppi di studio e di lavoro con lo scopo di collaborare alle iniziative alle iniziative educative e di integrazione proposte dal piano educativo d'istituto.

Si viene qui consolidando l'idea che la collaborazione della scuola con gli Enti Locali, le strutture sanitarie e le famiglie possa migliorare l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità, anche se serviranno ancora leggi e volontà di applicarle per dare un contributo sempre più proficuo a questo tema.43

Per quanto riguarda la valutazione del rendimento e le prove d'esame, gli insegnanti di sostegno in base al piano educativo individualizzato, devono indicare per quali discipline sono stati utilizzati particolari criteri didattici e quali attività integrative sono state svolte. Per svolgere prove finalizzate alla valutazione gli alunni disabili possono utilizzare gli ausili a loro disposizione.

La legge quadro ha fornito anche una nuova definizione in materia di disabilità:

«È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».44

È bene ritornare sopra all'importanza dei documenti che con la Legge 104 e le successive disposizioni applicative sono stati formulati al fine di ottenere una integrazione scolastica migliore possibile. La diagnosi funzionale deve essere il frutto di una intensa collaborazione tra neuropsichiatri, terapisti della riabilitazione, operatori sociali della rispettiva USL di appartenenza del bambino, insegnanti e famiglia. Spesso ciò non avveniva in modo adeguato e purtroppo ancora oggi non sempre avviene con conseguenze negative per l'integrazione scolastica del bambino disabile.

Secondo Cottini la diagnosi funzionale deve assumere un ruolo operativo non solo per quanto riguarda l'integrazione scolastica ma anche quella sociale. Se redatta in modo adeguato, utilizzando vari strumenti e coinvolgendo tutte le persone che devono far parte del gruppo di lavoro, si può ottenere un quadro generale di punti di forza e punti di debolezza dal quale partire per lavorare con il bambino disabile in ambito scolastico ed extra scolastico. Si viene così elaborando il Profilo Dinamico Funzionale, documento nel quale vengono delineati i livelli di sviluppo che l'alunno può raggiungere nel breve e medio termine, e quindi gli obiettivi didattici appropriati da raggiungere.

Infine arriviamo al Piano Educativo Individualizzato che deve essere realizzato con la collaborazione degli 44 Cfr. D'AMICO N., Storia e storie... op. cit.

insegnanti, degli specialisti dell'USL e della famiglia e che deve comprendere gli interventi integrati da svolgere con l'alunno disabile. Ci deve essere una grande collaborazione tra insegnanti di sostegno e insegnanti curricolari perché l'integrazione scolastica riguarda tutta la vita scolastica dell'alunno, da quando entra a quando esce da scuola e non solo in presenza dell'insegnante di sostegno. Il PEI inoltre deve riguardare anche gli aspetti extrascolastici, riabilitativi e socializzanti per evitare una frammentazione dell'integrazione. Il PEI deve continuare a seguire l'alunno nel percorso scolastico seguendo i cambiamenti, anche quelli riabilitativi, professionali, ricreativi affinché costituisca un vero e proprio Progetto di Vita. 45

1.10 La legislazione dagli anni '90 al 2000: buoni propositi