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Paragrafo 2. Il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero

A. Il giudizio immediato “tradizionale”

Come già anticipato a proposito del giudizio direttissimo, il presupposto principale del rito immediato “tradizionale” (detto così per differenziarlo dalla nuova tipologia inserita nel 2008 che ha dato vita al modello “custodiale”) consiste nell'evidenza probatoria ai sensi dell'art. 453, comma 1, c.p.p.

Con questa generica espressione il codice si riferisce ad un quadro accusatorio fondato su elementi difficilmente controvertibili a carico dell'indagato; nella circostanza nella quale ci fosse “evidenza probatoria” in favore di quest'ultimo, il pubblico ministero dovrebbe richiedere l'archiviazione.172

Anche per ragioni di limiti temporali è un rito utilizzabile per situazioni relativamente semplici da accertare, con un peso importante rivestito dalle informazioni contenute nella notitia criminis iscritta nell'apposito registro.

I risultati che sono emersi nel corso delle indagini preliminari, sia nel senso della completezza che in quello della concludenza, mostrano con chiarezza i contorni dell'evento criminoso; in questa situazione, la verifica circa la fondatezza dell'accusa, che normalmente si ha

171 R. ORLANDI, I procedimenti speciali, cit., p. 655. 172 R. ORLANDI, Ibidem, p. 641.

nell'udienza preliminare diviene superflua, cioè il titolare dell'accusa attuando un giudizio prognostico, giudica le eventuali integrazioni probatorie usufruibili nell'udienza preliminare a norma degli artt. 421-

bis e 422, c.p.p., non in grado di mutare gli elementi a carico

dell'indagato. In base a queste ultime considerazioni, si può notare come sia labile il confine con una valutazione, che sarebbe incostituzionale, di anticipazione di una colpevolezza, tipica invece dell'epilogo del processo.

Già in sede di esercizio dell'azione penale l'accusatore pubblico deve quindi ritenere non solo che l'accusa è fondata, come accade per il decreto che dispone il giudizio, ma anche che, la fase intermedia dell'udienza preliminare è inutile, ai fini degli apporti dialettici delle parti.173

Accusa fondata su indagini complete e risultati concludenti delle stesse, non vuol dire però anche accertamento totale nel corso delle investigazioni, potendo invece in dibattimento svolgersi attività di integrazione probatoria, a differenza dei procedimenti definibili allo stato degli atti. L'evidenza probatoria non deve esaurire tutti gli elementi della vicenda processuale, in particolare le circostanze attenuanti e le informazioni circa la commisurazione della pena possono emergere con l'istruzione probatoria.

Per “concludenza” delle risultanze si intende l'univocità degli elementi raccolti; tali elementi non lasciano spazio a dubbi sulla ricostruzione dei fatti processuali. Dubbi che, in un percorso ordinario, avrebbero costituito l'oggetto dell'udienza preliminare, deputata a filtrare le imputazioni realmente fondate.174

173 G. VARRASO, Il “doppio binario” del giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, in Il decreto sicurezza, a cura di A. Scalfati, con la collaborazione di E. Aprile e R. Bricchetti, cit., p. 177.

Ne consegue che anche le attività integrative di indagine previste dall'art. 430, comma 1, c.p.p., pur se astrattamente esperibili, sarebbero inconciliabili logicamente con una situazione di esaustività e univocità autorizzata dal giudice per le indagini preliminari; probabilmente solo a seguito di richieste difensive o elementi sopravvenuti il pubblico ministero potrebbe utilizzare lo strumento stabilito dall'art. 430, comma 1, c.p.p.175

Il pubblico ministero ritiene che le indagini espletate abbiano formato una prova evidente e sulla base di questa convinzione, cerca di convincere il giudice della inutilità della verifica in contraddittorio propria dell'udienza preliminare, inducendolo a disporre subito il rinvio a giudizio.176

Secondo il pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare non si potranno verosimilmente presentare novità tali da incidere sul successivo sviluppo dibattimentale, posto che il quadro accusatorio è fondato, tanto dal lato degli addebiti, quanto sotto gli aspetti favorevoli all'imputato.177

L'art. 453, comma 1, c.p.p., è stato riformato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito con l. n. 125 del 2008, con lo scopo di obbligare il rappresentante dell'accusa a chiedere il giudizio immediato, cambiando la precedente espressione “può chiedere” con quella più tassativa di “chiede”, sempre che non ci sia un “grave pregiudizio per le indagini”.

Bisogna però dire che, anche nella formulazione precedente il

175 Cfr. D. NEGRI, Fumus commissi delicti, Giappichelli, 2004, p. 307; G. VARRASO, Le

indagini “suppletive” ed “integrative” delle parti. Metamorfosi di un istituto, Cedam, Padova,

2004, p. 120.

176 G. CONTI-A. MACCHIA, Il nuovo processo penale. Lineamenti della riforma, Buffetti, Roma, 1990, p. 203.

177 A. GAITO, Giudizio immediato, in A.A. DALIA (a cura di), I procedimenti speciali, Jovene, Napoli, 1989, p. 254 s.

pubblico ministero era di fronte ad una “discrezionalità vincolata”, essendo soggetto ad un potere-dovere di attivare il rito in discorso, una volta integrati i presupposti.

La scelta di costui, di saltare dalle indagini preliminari al dibattimento, in realtà già prima del 2008, sembrava assai guidata dai parametri della legge processuale.178

In realtà, il nodo problematico circa il margine di discrezionalità in capo al pubblico ministero, riguarda il concetto stesso di “prova evidente”, mutevole al variare delle circostanze che lo influenzano. Oggi, il testo legislativo, aggiungendo la condizione negativa dell'assenza di “gravi pregiudizi per le indagini”, sembra addirittura ampliare la libertà dell'accusatore pubblico di attivare il rito in questione, rispetto all'assetto previgente. Nonostante la prova evidente, costui sarebbe libero di procedere ordinariamente, nel caso in cui giudichi che il giudizio immediato arrecherebbe un danno grave alle indagini nel loro complesso.179 Il danno a cui si fa riferimento sembra essere quello legato alla completezza delle indagini, nel senso di accertamenti non effettuabili nel termine di novanta giorni.180 Secondo un'altra tesi, tuttavia, la clausola di salvaguardia punterebbe a “reati diversi da quello per cui si procede, cioè i reati collegati estranei alla previsione dell'art. 453, comma 2, c.p.p.”181

A ben vedere la discrezionalità investe non solo la prognosi circa il pregiudizio alle indagini ma anche la “gravità” di tale inconveniente.182

L'obbligatorietà astratta, sia del giudizio immediato “classico” sia di quello nuovo “custodiale”, è connessa strumentalmente a

178 R. ORLANDI, Procedimenti speciali, cit., p. 642.

179 E. VALENTINI, La poliedrica identità, cit., p. 330; S. LORUSSO, I profili, cit., p. 1489. 180 R. ORLANDI, Procedimenti speciali, loc. ult. cit.; G. VARRASO, Il “doppio binario”, cit., p.

179;

181 E. VALENTINI, ibidem, cit., p. 333.

concretizzare l'art. 132-bis, lett. f, disp. att., c.p.p., volto a creare una corsia preferenziale, circa la formazione dei ruoli di udienza e la trattazione dei dibattimenti, “ai processi da celebrare […] con giudizio immediato”.183

Affinché la richiesta del pubblico ministero venga accolta dal giudice, devono essere presenti altri due presupposti.

Il primo è indirizzato a dare la possibilità, alla persona sottoposta alle indagini, di replicare agli addebiti provenienti dall'accusa che, avendo valutato le prove evidenti, ha privato l'indagato delle facoltà dialettiche proprie dell'udienza preliminare.

Quindi, sui fatti che fondano il passaggio diretto al dibattimento, l'indagato deve essere, in ogni caso, interrogato. Per evitare però che costui possa usare questo strumento esclusivamente per fini ostruzionistici, per instaurare il rito de quo è sufficiente che sia stato notificato l'invito a presentarsi, nelle forme dell'art. 375, comma 3, periodo 2, c.p.p., a seguito del quale la persona indagata non abbia partecipato senza addurre impedimenti legittimi. É d'altro canto impossibile instaurare il giudizio immediato in caso di persona irreperibile.

L'interrogatorio, oltre ovviamente a servire per la difesa dell'indagato, è utile anche al pubblico ministero per verificare completezza e solidità dell'indagine svolta, rinunciando alla via più veloce se nota delle incongruenze successivamente alle dichiarazioni dell'indagato.184 Sarà poi il giudice per le indagini preliminari a controllare che la prova risulti evidente, completa e solida, anche dopo l'interrogatorio dell'indagato. In caso di esito negativo di tale vaglio, il procedimento

183 E. VALENTINI, ibidem, cit., p. 331.

subisce una regressione; cioè se il giudice per le indagini preliminari valuta le indagini incomplete, rigetta la richiesta di giudizio immediato e restituisce gli atti al pubblico ministero, il quale può solo intraprendere la via ordinaria, non potendo né proseguire le indagini, né tanto meno archiviare, visto che con la richiesta di di giudizio immediato ha manifestato la volontà di esercitare l'azione penale.185 In soccorso del pubblico ministero sarà utilizzabile, nel corso dell'udienza preliminare, l'integrazione probatoria prevista dall'art. 421-bis, c.p.p.186

Secondo la giurisprudenza, l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294, c.p.p., e quello compiuto durante l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, anche se non gestiti direttamente dal pubblico accusatore, sarebbero idonei a supportare la richiesta di rito immediato, evidenziando profili probatori del reato in discussione. Un altro requisito indispensabile per poter accedere al giudizio in discorso riguarda il profilo dell'efficienza.

Quando si presentano ipotesi di connessione con altri reati nei quali la prova non risulta evidente, non si deve procedere cumulativamente per questi altri imputati od addebiti, sempre che ciò non pregiudichi gravemente le indagini.

Se la separazione non appare possibile, tutti i reati riuniti seguiranno le regole del giudizio ordinario ex art. 453, comma 2, c.p.p.187 Ultima condizione essenziale per poter validamente instaurare il giudizio immediato “classico” (basato sulla prova evidente) concerne le cadenze temporali le quali, come recita l'art. 454, comma 1, c.p.p., impongono la sua proposizione entro novanta giorni dall'iscrizione

185 G. ILLUMINATI, Giudizio immediato, in A.A. DALIA (a cura di), I procedimenti speciali, Napoli, 1989, p. 287; A. GAITO, Giudizio immediato, in I procedimenti speciali, a cura di A.A. DALIA, cit., p. 233.

186 F. SIRACUSANO, La completezza, cit., p. 157. 187 M. BARGIS, La scelta del rito, cit., p. 1057.

della notizia di reato nel registro.

L'evidenza probatoria dovendosi configurare e stabilizzarsi nelle battute iniziali delle indagini, si correla a situazioni nelle quali gli elementi probatori sono facilmente rintracciabili. In quest'ottica già solamente dalla notizia di reato è possibile verificare i contorni oggettivi e soggettivi della vicenda criminosa, mentre al polo opposto si situano gli elementi indiziari non suscettibili di essere sviscerati pienamente nell'arco di tre mesi.

Semplicità dell'accertamento però non è sinonimo di “evidenza”, ci potrebbero essere verifiche complicate che portano viceversa a risultati univoci, chiari.188

Questo limite cronologico molto ridotto serve ad onerare il pubblico ministero, che intenda privare l'imputato delle garanzie ordinarie, costringendolo a determinarsi il prima possibile. Ad esempio, lo sbarramento temporale in parola renderebbe non attivabile il giudizio immediato nei casi nei quali l'imputato confessasse, ma lo facesse dopo il tempo utile per il pubblico ministero di agire ex art. 453, c.p.p.189

Parte della giurisprudenza ha considerato il termine di novanta giorni meramente ordinatorio in quanto non incidente su aspetti relativi all'iniziativa del pubblico ministero, né su diritti partecipativi dell'imputato e nemmeno essendo espressamente stabilito dall'art. 177, c.p.p., visto la tassatività vigente in materia di nullità. Viceversa, altre pronunce giurisdizionali, pur confermando l'impostazione precedente per quanto concerne la presentazione della richiesta di giudizio immediato, hanno evidenziato la perentorietà del termine concesso per concludere le indagini; se fosse concessa la possibilità di proseguire la

188 F. SIRACUSANO, La completezza, cit., p. 153 s.; G. VARRASO, Il “doppio binario”, cit., p. 178.

fase preliminare oltre il breve periodo stabilito si minerebbe la stessa ragion d'essere del rito de quo.190