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Il nuovo istituto della sospensione del processo penale con messa alla prova dell'imputato maggiorenne (cd.

probation)

128 M. BARGIS, La scelta del rito, cit., p. 1049.

129 A. VALSECCHI, Dosimetria delle sanzioni pecuniarie e nuova formulazione dell'art. 388,

c.p., in Il “pacchetto sicurezza” 2009, a cura di O. MAZZA e F. VIGANO', Giappichelli, 2009,

La legge 67 del 2014 ha introdotto nel codice penale l'art. 168-bis e nel codice di rito gli artt. dal 464-bis al 464-novies,130 prendendo spunto dalla legislazione anglosassone e sotto la spinta comunitaria,131 in un'ottica di deflazione del carico giudiziario ordinario per i reati di minor allarme sociale, una nuova forma di definizione alternativa del processo attivabile sin dalle indagini preliminari.

Fino a poco tempo fa il meccanismo della sospensione del procedimento con messa alla prova in Italia era limitato agli imputati minorenni ed ai procedimenti instaurati davanti al giudice di pace; presenta inoltre spiccate somiglianze anche all'affidamento in prova al servizio sociale, istituto che ritroviamo nell'ambito della fase esecutiva del processo penale, segnatamente all'interno dell'ordinamento penitenziario.132

Appartiene alla cd. giustizia riparativa, in quanto l'imputato, da una parte mediante attività socialmente utili cerca di reinserirsi nel tessuto sociale, dall'altra tenta di riparare il danno causato direttamente alla vittima ponendo in essere atti risarcitori e/o restitutori.133

Dal punto di vista dell'accusato, a fronte della rinuncia alle garanzie processuali, prima fra tutte il diritto al contraddittorio dibattimentale, la legge predispone, a patto che il percorso di reinserimento venga completato, il vantaggio di diritto sostanziale consistente nell'estinzione del reato ex art. 185, c.p., si aggiunge pertanto alle altre cause estintive del reato quali la prescrizione, l'amnistia, il perdono giudiziale, etc.134

130 Sulla natura binaria del nuovo congegno normativo v. A. MARTINI, La sospensione del

processo con messa alla prova. Un nuovo protagonista per una politica criminale già vista, in Dir. pen. e processo, 2008, p. 237.

131 Raccomandazione R (2010) l, in V. GREVI-G. GIOSTRA-F. DELLA CASA, a cura di,

Ordinamento penitenziario commentato, II, Padova, 2011, p. 1549 ss.

132 G. SPANGHER, Urge una riforma organica del sistema sanzionatorio, in Dir. pen. e

processo, 2015, p. 916.

133 F. FIORENTIN, Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa, in Guida al diritto, 2014, fasc. 21, p. 63.

A differenza del meccanismo previsto nel rito minorile, nel quale la soluzione alternativa al processo ordinario viene imposta all'imputato minorenne, poiché la ratio ultima del provvedimento non è solo la rieducazione del reo, ma soprattutto il “completamento ed il consolidamento della sua giovanissima personalità”,135 nel caso dell'accusato maggiore di età, la legge prevede una sua totale libertà di scelta circa l'instaurazione del procedimento.

E' tuttavia importante precisare che, nella volontà di attivare la cd.

probation non si deve ravvisare alcuna ammissione di colpevolezza,

sennò avverrebbe una violazione del diritto di difesa, ma soprattutto della presunzione di non colpevolezza; infatti se accettassimo una tale ipotesi, nel caso in cui dovesse essere celebrato il processo, in quanto il percorso di prova di risocializzazione non viene correttamente completato, il giudizio susseguente sarebbe comunque pesantemente condizionato da quella scelta procedimentale iniziale.136

Il procedimento si incardina su esclusiva scelta dell'imputato, che così rinuncia al contraddittorio lucrando l'estinzione del reato.

L'atto introduttivo del meccanismo costituisce, similmente a quanto succede per il cd. patteggiamento, un atto personalissimo, cioè deve essere presentata personalmente o per mezzo di una procura speciale, oralmente o per iscritto, con firma autenticata se la richiesta è presentata dal procuratore speciale.

L'istanza deve essere rivolta direttamente al giudice e deve essere inoltrata entro la formulazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 e 422, c.p.p., per la precisione entro le conclusioni del difensore;137 nel

speciale per una diversa politica criminale, in Dir. pen e processo, 2014, p. 675.

135 G. SPANGHER, Urge una riforma, cit., p. 915.

136 F. CAPRIOLI, Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del

procedimento con messa alla prova e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, p. 10.

giudizio direttissimo o nel procedimento incardinato con citazione diretta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; nel giudizio immediato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto che dispone tale rito; nel decreto penale di condanna con l'atto di opposizione.138 In ogni caso la richiesta non potrà venire inoltrata nell'eventuale giudizio di appello o di cassazione, come ha specificato la giurisprudenza.139

Il consenso del pubblico ministero è necessario solo ove la richiesta sia presentata nel corso delle indagini preliminari; in questa ipotesi la domanda non molto logicamente è stato previsto che debba essere indirizzata al giudice, che trasmetterà poi al pubblico accusatore, il quale entro cinque giorni (termine da considerarsi ordinatorio) potrà acconsentire per iscritto con sintetica motivazione ex art. 464-ter, comma 3, c.p.p., oppure dissentire, questa volta, come stabilisce l'art. 464-ter, comma 4, c.p.p., con spiegazione delle ragioni più estese, per poter dare la possibilità all'imputato di ripresentare la richiesta nel proseguo del procedimento opponendosi al parere del titolare dell'accusa. Bisogna però precisare che se il pubblico ministero non avalla la richiesta dell'imputato, il giudice può comunque disporre la sospensione del procedimento, a questo punto il pubblico accusatore può sempre impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione.140 L'art. 141-bis, disp. att. c.p.p., prevede la facoltà del pubblico ministero di avvisare l'imputato di poter sospendere il procedimento con messa alla prova, anche prima dell'azione penale.

In dottrina, questa norma che non obbliga, ma facoltizza il pubblico

persistenti sul termine entro cui chiedere il giudizio abbreviato.

138 F. GALLUZZO, Sospensione del procedimento penale e messa alla prova, Diritto on line, 2016, p. 7.

139 Cass. pen., 14/4/2015, Zheng, in C.E.D. Cass., n. 263666.

140 A. MARANDOLA, La messa alla prova dell'imputato adulto:ombre e luci di un nuovo rito

ministero ad informare la controparte dell'esistenza dell'istituto, è stata criticata in quanto esprimerebbe fin dall'inizio del procedimento il dissenso del pubblico ministero, se ritiene di non avvisare l'imputato, per una eventuale futura richiesta da parte dell'accusato. Una possibile chiave di lettura consiste nel rinvenirci “un'anticipazione dei tempi procedurali che eviterebbe il susseguirsi di rinvii per la valutazione dell'ammissione della prova”.

Essendo, il succitato avviso, una facoltà per il rappresentante dell'accusa, la sua assenza può indicare le intenzioni di quest'ultimo, circa un'eventuale richiesta di sospensione proposta dalla difesa nel prosieguo del procedimento.141

Il beneficio annesso al nuovo istituto è usufruibile solo dagli indagati/imputati di “reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni e di quelli previsti dall'art. 550, comma 2, c.p.p.”; sarebbero pertanto escluse le circostanze aggravanti, ma in giurisprudenza è stato sostenuto che, invece, nel computo in discorso si debbano conteggiare “le aggravanti per le quali la legge una specie di pena diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale”.142

La disciplina non stabilisce se sia possibile una messa alla prova parziale, cioè in caso di cumulo o concorso di reati alcuni rientranti nei limiti edittali ed altri no; la giurisprudenza ha respinto l'ipotesi di accesso al rito nei processi con cumulo oggettivo, dove non tutte le contestazioni riguardano reati sotto la soglia di pena prevista;143 per

141 M. MONTAGNA, Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito, in C. CONTI-A. MARANDOLA-G. VARRASO, a cura di, Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, 2014, p. 371 ss.

142 Cass. pen., 30.6.2015, Fagrouch, in Quotidiano giuridico, con nota di E.N. LA ROCCA,

Limiti di pena e accesso alla messa alla prova:rilevano le aggravanti ad effetto speciale; contra, Cass. pen., 14.7.2015, Ardissone, in C.E.D. Cass., n. 264154.

143 Cass. pen., 12.3.2015, Allotta, in Quotidiano giuridico, con nota di C. SANTORIELLO, La

converso la dottrina rimette la questione alla scelta discrezionale del giudice.144

Infine il modulo differenziato in questione non può trovare applicazione per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non può essere concessa più di una volta e non può essere concessa nuovamente se è stata revocata o se la prova non ha dato i risultati attesi. Nonostante il silenzio della legge sul punto, sembra che sia la recidiva che la sottoposizione ad una misura cautelare, anche se per un altro procedimento, impedisca la percorribilità di questo procedimento.145

144 A. MARANDOLA, La messa alla prova dell'imputato adulto, cit., p. 678. 145 Ancora M. MARANDOLA, ult. loc. cit.

CAPITOLO 3. PUBBLICO MINISTERO DOMINUS E