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2. Il formarsi del sistema cauzionale: la legislazione del V secolo d.C »

2.2. In Oriente »

2.2.1. Giurisdizione del praefectus praetorio »

Per quanto riguarda le testimonianze del V secolo che si ri- feriscono alla giurisdizione del praefectus praetorio, rilevano qui solamente due costituzioni, una di Marciano quasi certamente del 456, e un’altra degli imperatori Leone I e Antemio del 472. Entrambe si occupano delle citazioni in giudizio degli ecclesia- stici, e dei privilegi a loro spettanti; non possono pertanto offrire precise indicazioni circa le ordinarie regole in materia cauzio- niale applicabili ai convenuti laici nelle fasi introduttive della lite. Riportiamo qui di seguito i paragrafi che interessano:

C.1.3.25.1-1b (Imp. Marc. A. Const. pp.): «Memorati au-

tem reverentissimi clerici orthodoxarum ecclesiarum, quae sub viro religioso antistite huius inclitae urbis sunt, in causa, in qua vel ipsi vel procuratores, quos pro se dederint, sententia- rum auctoritate pulsantur, exsecutoribus, per quos coeperint conveniri, fideiussorem sacratissimae huius urbis ecclesiae oeconomum vel defensorem praebeant, qui usque ad quinqua- ginta libras auri fideiussor existat. [1a] Ipse vero reverentissi- mus oeconomus almae huius urbis ecclesiae lite pulsatus fi- deiussorem pro se non praebeat, utpote qui et aliorum clerico- rum fideiussor futurus est, sed fidei suae committatur. [1b] Quod si lis diversorum (excepto reverentissimo oeconomo) clericorum, quae agitanda sit, memoratam summam videtur ex- cedere, clericus lite pulsatus det exsecutori pro residua quanti- tate cautionem suam: cui nullum tamen insertum erit iusiuran- dum, quia ecclesiasticis regulis et canone a beatissimis episco- pis antiquitus instituto clerici iurare prohibentur» [a. 456?]31; 30Cfr. in particolare infra, 43 nt. 77.

31La datazione del 456 si giustifica col fatto che la constitutio in esame presenta la medesima inscriptio, oltreché affinità di contenuti, rispetto alla costituzione di Mar-

C.1.3.32(33).3 (Impp. Leo et Anthem. Erythrio pp.): «In

hac autem regia urbe inventi ex quacumque provincia venien- tes, cum in tuae amplitudinis iudicio, quod eis solum delega- vimus, lite pulsati fuerint, reverentissimi orthodoxae fidei sa- cerdotes certe oeconomi aut ecclesiae defensores seu clerici in causis civilibus suis sive ecclesiasticis nulla praebendi fideius- soris molestentur iniuria, sed aut vicariis fideiussionibus con- tradantur, quas tamen stipulationum sollemnis cautela valla- verit, aut cautionibus et professioni propriae ac facultatum suarum obligationibus committantur» [a. 472]32.

La prima costituzione – nella quale si è voluto riconoscere, non senza confutazioni, il primo testo legislativo dove com- paiono le cautiones iudicio sisti richieste dall’exsecutor litis al convenuto33 – mostra che i tipi di negozio, diretti a garantire la presenza del reus in giudizio, potevano anche cumularsi, presu- mibilmente per non gravare in modo eccessivo sul piano del- l’esposizione finanziaria il fideiussor. Leggiamo, infatti, che, lad- dove fosse convenuto un chierico della diocesi di Costantinopoli, questi aveva il privilegio di dare all’exsecutor, come fideiussor

praesentiae, l’oeconomus o il defensor ecclesiae34 della Chiesa co-

ciano recepita in C.1.4.13 di cui conosciamo la data, per l’appunto il 456; si è fonda- tamente creduto dunque che C.1.3.25 e C.1.4.13 siano provenute da un testo comune: cfr., a tal proposito, BIENER-HEIMBACH, Beiträge, 205 s.; VOLTERRA, Problema, 232 s.

Sulla costituzione in esame, già richiamata (supra, 24 nt. 12), si vedano i brevi cenni di FERRARIDALLESPADE, Immunità, 234, e di GORIA, Giustizia, 293 e nt. 114; a proposito

invece della interpretazione autentica data a C.1.3.25.1 dall’imperatore Enrico II nel- l’anno 1047, cfr. SARTI, Remedium, 73 s.

32Su C.1.3.32(33) si veda l’ampio commento di SCARCELLA, Legislazione, 286 ss., e il recente contributo di BANFI, Habent, 266 ss.; con riguardo al principium, v. BAR- BATI, Iudices, 122 s.

33Cfr. in particolare STEINWENTER, Anfänge, 144, e le osservazioni critiche mosse dal GIFFARD, Notes, 16 ss.

34Non sempre è chiaro il confine tra le due figure menzionate; a grandi linee si può dire che l’oeconomus è un amministratore del patrimonio ecclesiastico, il quale in epoca giustinianea ha un obbligo di rendiconto annuale nei confronti del vescovo (cfr. C.1.3.41.10, a. 528); il defensor ecclesiae è un patrocinatore in giudizio, originaria- mente laico, dei membri della Chiesa, nonché degli interessi patrimoniali della stessa. Cfr., al riguardo, KNECHT, System, 109 ss. [con richiami di C.1.3.25 e C.1.3.32(33) a

stantinopolitana, i quali si impegnavano per un importo con ogni probabilità pari alla litis aestimatio fissata dall’attore35, importo che comunque non poteva essere superiore alle cinquanta libbre d’oro. Il chierico veniva dunque sgravato dall’onere di ricercare in tempi brevi un fideiussor che garantisse la comparsa innanzi al tribunale prefettizio36, ma era chiamato a rendere all’exsecutor una promissio (non potendo, come già si è ricordato, prestare la

cautio iuratoria) «pro residua quantitate», se il valore della lite

avesse ecceduto le cinquanta libbre auree. La stessa promissio («…sed fidei suae committatur…»), non accompagnata questa volta da alcuna fideiussio, era dovuta dall’oeconomus costantino- politano (e fors’anche dal defensor ecclesiae37) se lo stesso fosse stato citato in giudizio.

La costituzione emanata nel 472 si occupa invece delle cita- zioni dell’ecclesiastico residente in provincia che si fosse trovato per un qualsiasi motivo a Costantinopoli; tali vocationes in ius erano disposte dalla corte del praefectus praetorio, che, fra i tri- bunali secolari, era dotata anche in questo caso di competenza esclusiva38. Orbene, il reus doveva in simili ipotesi prestare al- p. 110 s.]; HERMAN, Benefizialwesen, 661; FERRARIDALLESPADE, Immunità, 238 ss., in

part. 241; PLÖCHL, Storia I, 141, 172 s., 278; MUSUMECI, Politica, 469 (ivi altra lett. se-

gnalata in nota); più recentemente, SOTINEL, Personnel, 110 ss.

35La litis aestimatio attorea serviva altresì come base del calcolo delle sportulae dovute dai litiganti; cfr. a tal proposito C.3.2.5 (a. 530) restituita da Theoph.

Par.4.6.24; SIMON, Untersuchungen, 41; SITZIA, Costituzione, 227 s.; MIGLIARDIZINGALE,

Ekbibastes, 246 s.; DISEGNI-PATRICH-HOLUM, Schedule, 284 e nt. 34.

36Sulla inderogabilità della competenza, nell’ambito delle corti secolari, del

praefectus praetorio per le cause che coinvolgevano gli ecclesiastici di Costantinopoli, v.

il principium della costituzione in esame.

37La frase «utpote qui et aliorum clericorum fideiussor futurus est», infatti, pare individuare soggetti, diversi dall’oeconomus, che potevano parimenti costituirsi fideius-

sores clericorum; tra questi includeremmo senza dubbio il defensor ecclesiae, prima (nel

§ 1) menzionato.

38Cfr. C.1.3.32(33).1. Nel § 3 (riportato nel testo) e poi anche nel § 4 si fa rife- rimento a causae ecclesiasticae che dovevano essere celebrate parimenti presso il foro prefettizio; si trattava forse di cause relative al patrimonio degli enti ecclesiastici; se in esse la Chiesa avesse assunto il ruolo di convenuto, sarebbe stata obbligatoria la cita- zione dell’oeconomus e l’accettazione, quale fideiussor praesentiae, del defensor eccle-

l’exsecutor delle “vicariae fideiussiones” in forma stipulatoria39, oppure delle cautiones (si badi, nuovamente non iuratoriae), alle quali si accompagnava la costituzione di un vincolo di natura ipotecaria sui suoi beni; effetto, questo, che si può evincere con maggiore chiarezza dalla lettura di Nov. Iust.123.21.2 (a. 546)40. Non è specificato nel provvedimento, in verità, quali fossero i presupposti del ricorso all’una oppure all’altra forma di garanzia, ma non v’è ragione per non pensare a quelle stesse modalità di concorso della fideiussio e della promissio viste in C.1.3.25.1-1b a proposito della vocatio dell’ecclesiastico residente nella ca- pitale.