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2. Il formarsi del sistema cauzionale: la legislazione del V secolo d.C »

2.2. In Oriente »

2.2.2. Giurisdizione del magister officiorum »

Se consideriamo ora quei funzionari palatini (agentes in re-

bus) e quei membri delle milizie di corte (scholares, decani), i

quali godevano del privilegio di essere convenibili esclusiva- mente innanzi al loro superiore gerarchico in massimo grado, il

magister officiorum41, è possibile notare l’emersione di un orien-

39Non è facile invero dare un significato preciso alla locuzione «vicariis fideius-

sionibus contradantur [o “credantur”, secondo una diversa tradizione manoscritta: v.

BLUME, Eidesleistung, 10 nt. 23]»; si può forse pensare a fideiussioni prestate dagli eco-

nomi o dai defensores della stessa diocesi di Costantinopoli, in sostituzione di quelle normalmente fornite dagli economi o dai defensores della Chiesa di provenienza del

reus (sul punto cfr. il § 2 della costituzione in esame, che verrà esaminato infra, 41 s.).

Sul fatto che la locuzione «stipulationum sollemnis cautela» sia evocativa delle solenni formalità orali della stipulatio di età classica, cfr. RICCOBONO, Stipulatio, 271.

40A proposito delle cause di natura civile contro ecclesiastici incardinate presso il giudice ordinario, ivi si legge in merito agli obblighi cauzionali: «…i{na to; aijtiaqe;n provswpon mhdeni; trovpw/ ajnagkavzhtai ejgguhth;n didovnai, ajlla; movnon oJmologivan a[neu o{rkou meta; uJpoqhvkh" tw`n ijdivwn pragmavtwn ejktivqesqai» (trad. ed.: «…ita tamen ut persona accusata nullo modo cogatur fideiussorem dare, sed tantummodo promissio- nem sine iureiurando cum hypotheca suarum rerum edere»). Quella locuzione «cau-

tionibus et professioni propriae» di C.1.3.32(33).3 potrebbe allora alludere ad una pro-

messa non giurata, a una nuda promissio, accompagnata da una dichiarazione circa i beni immobili rientranti nel patrimonio del reus.

41Il privilegium fori in questo caso viene giustificato nelle costituzioni imperiali con la necessità di assicurare la continuità del servizio reso dai subalterni; non si può

tamento normativo, anteriore al 443-444 d.C.42, che è per certi versi simile a quello sopra riscontrato nelle disposizioni relative ai membri del clero di professione ortodossa, dal momento che non di rado, oltre al privilegium fori, viene riconosciuto il privi- legio di dare all’exsecutor litis, come fideiussor praesentiae, un membro autorevole dell’ufficio di appartenenza. Tale orienta- mento viene a più riprese ribadito e precisato soprattutto nella legislazione di epoca zenoniana:

C.12.25(26).4.1 (Impp. Leo et Zeno AA. Hilariano co-

miti et magistro officiorum): «…conventos vero non alium fi- deiussorem nisi actuarium vel unum e primatibus suae scholae exsecutoribus pro suae personae responsione sine scripto prae- stare…» [a. 474];

C.12.29(30).3.pr. (Imp. Zeno A. Longino magistro offi-

ciorum): «Quotiens super causa civili…ex sententia videlicet iudicii tui culminis, scholares vel eorum coniuges, sive adhuc vivent mariti sive post mortem eorum in viduitate constitutae sunt, matresve eorum in viduitate permanentes aut liberi, qui non specialiter alterius iudicis iurisdictioni subiectam condi- cionem sortiti sunt, et servi ad eos pertinentes conveniuntur, minime eos easve extranei fideiussoris exactione vexari, sed pro consuetudine vetustissima et iugiter observata numera- rium suae scholae fideiussorem praebere iubemus».

La costituzione del 47443, indirizzata al magister officiorum Hilarianus e inserita nel titolo: De castrensianis et ministerianis, riguarda le citazioni in giudizio di funzionari palatini (ministe-

riani), non meglio identificabili, innanzi al magister officiorum (o

più scorgere tale ratio legis, tuttavia, quando il privilegium viene esteso, come ve- dremo, ai parenti dei funzionari. Sulla giurisdizione del magister officiorum che qui in- teressa cfr. JONES, Empire I, 490 [= Impero, 707 s.]; CLAUSS, Magister, 76 ss.; DELMAIRE,

Institutions, 93 s.

42V. qui infra, nt. 46.

a giudici da questo delegati), dotato di competenza esclusiva44. A tali funzionari dunque viene attribuito il privilegio di garantire la propria comparsa (responsio suae personae) nel processo45, for- nendo fideiussori speciali che occupano posizioni di un certo ri- lievo nel medesimo ramo di amministrazione (l’actuarius, uno tra i primates della schola di appartenenza)46; costoro per altro, a quanto pare, dovevano obbligarsi (in modo per loro particolar- mente vantaggioso come vedremo) sine scripto47.

La seconda costituzione richiamata, indirizzata al magister

officiorum Longinus e posteriore al 47448, autorizza gli scholares e i loro familiari a presentare, come fideiussor praesentiae, il nu- 44Dal principium di C.12.25(26).4 veniamo a sapere che la versione originale della costituzione conteneva una lista in cui venivano indicati singillatim gli officia a cui appartenevano tali funzionari: cfr. al riguardo MUTHER, Sequestration, 330; GIF- FARD, Études, 240.

45Interpretando la locuzione «pro responsione suae personae», il MUTHER, Seque-

stration, 331, afferma: «…d.h. daß Sie (scil. die Cautionsbestellung) darauf gerichtet

war, daß der Beklagte zur Litiscontestation erscheinen wolle, keineswegs aber darauf, daß er bis zu Ende des Prozesses im Gerichtssprengel ausharren und Gerichtsfolge lei- sten werde»; non riteniamo tuttavia credibile che la promessa di comparire riguardasse solamente l’udienza in cui veniva celebrata la litis contestatio: il termine responsio – che pure, da solo, sta ad indicare l’atto del convenuto opposto alla narratio nella litis con-

testatio del processo per libellum (v. C.2.58.2.pr., a. 531) – si lega qui a «suae perso- nae»; sembra più probabile dunque un impegno di partecipazione per l’intera durata

del processo.

46Una costituzione di Teodosio II e di Valentiniano III del 443-444 [C.12.26(27).2.2], che si occupa della giurisdizione speciale del magister officiorum per le cause relative ai decani, lascia chiaramente intendere che già prima di quegli anni gli

scholares potevano offrire, come garanti, i priores scholarium; su tale provvedimento v.,

in particolare, GIFFARD, Notes, 18; CLAUSS, Magister, 78; GORIA, Giustizia, 288 nt. 95;

sui decani cfr. DELMAIRE, Institutions, 80 s.

Il beneficium, dato ai ministeriani, di «fideiussorem idoneum de eadem schola,

non autem extraneum offerre» sarà ancora riconosciuto agli appartenenti alla schola agentium in rebus dall’imperatore Anastasio: cfr. C.12.20.6(2).pr. (Imp. Anast. A. Ce- leri mag. off.), sine anno; v. anche il corrispondente passo dei Basilici, 6.29.5 (BT 282,1;

Hb 1, 233).

47Degno di rilievo è che nel corrispondente passo dei Basilici, B.6.32.5 (BT 287,28; Hb 1,236) il «sine scripto» ha lasciato il posto ad un «ejggravfw"». Sulla diffe- renza di regime tra la fideiussio (iudicio sistendi causa) cum scripto e quella sine scripto, cfr. C.8.40.27 (su cui v. infra, 53 ss.).

merarius della schola di appartenenza, confermando con ciò una

«consuetudo vetustissima et iugiter observata»49.