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La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di obiezione di coscienza:

del legislatore?

Le sentenze della Corte costituzionale in materia di obiezione di coscienza sono molteplici e variegate ed è necessario rintracciare in esse elementi comuni che fungano da spia rispetto all’orientamento dottrinale scelto nel nostro ordinamento tra quelli enumerati sopra.

Cominciando dal fondamento costituzionale dell’obiezione di coscienza, la Corte afferma che la posizione soggettiva specifica dell’obiettore non è contemplata in Costituzione ma non è neppure esclusa: infatti nella sentenza 409/198941 afferma che l’obiezione di coscienza è

l’estrinsecazione della libertà di coscienza che rappresenta un bene costituzionalmente rilevante e la libertà di coscienza comporta anche la libertà di agire esternamente secondo i dettami della

39 F. Modugno, Nuovi diritti e principi supremi della Costituzione, Relazione al V Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Taormina, 30-l1/1-12-1990, 18 ss.

40 S. Prisco, Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza, Napoli, 1986.

41 Il giudice a quo solleva giudizio di legittimità costituzionale in riferimento a procedimenti penali che vedono coinvolti giovani che si sono rifiutati di svolgere il servizio militare in ossequio alle legge 772/1972.

coscienza stessa. La Corte sottolinea, come già accennato precedentemente, il nesso strumentale tra la libertà di coscienza, ossia il diritto del singolo a non subire imposizioni o aggressioni nella libera formazione dei propri convincimenti, e il diritto del singolo ad agire esteriormente in modo conforme ai dettami imperativi della propria coscienza ossia l’obiezione di coscienza. E’ opportuno allora vedere quali disposizioni costituzionali si pongono a fondamento dell’obiezione di coscienza nella giurisprudenza della Corte.

Si può innanzitutto dire che la Corte ha escluso, nella sentenza n. 15/1961, una riconducibilità della pretesa del singolo rivolta al riconoscimento del diritto della propria libertà di coscienza all’art. 8 Cost. 42 e ha distinto nella sentenza n. 58/1960 tra libertà di coscienza e libertà di

manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) pur riconoscendo nell’obiezione anche un’estrinsecazione di tale diritto43.

Relativamente all’art. 19 Cost., ossia l’articolo che disciplina la libertà religiosa, inizialmente la Corte ha affermato che la libertà di coscienza non si esaurisce nella libertà religiosa pur costituendone la componente principale44 per poi cambiare rotta diciannove anni dopo, con la

ben nota sentenza n. 117/1979, e affermare l’esatto opposto ossia che la libertà di coscienza (dei non credenti) viene assorbita dalla libertà in materia religiosa assicurata appunto dall’art.1945.

Questo non costituisce comunque l’approdo finale della Corte perché, se così fosse, le motivazioni che un obiettore apporta verrebbero sempre circoscritte entro un ambito religioso. E’ opportuno inoltre rilevare come in tutte le sentenze citate il diritto di libertà di coscienza e il diritto all’obiezione di coscienza tendano a intrecciarsi e, a volte, a confondersi ma è necessario tenere sempre presente il già richiamato rapporto di strumentalità che lega i due concetti.

Possiamo quindi concludere che la Corte ricollega l’obiezione di coscienza ad una lettura sistematica degli art. 2, 19, 21 Cost. .

Vediamo come.

La Corte, sollecitata anche dai giudici a quo, riconosce nell’art. 2 Cost. il fondamento “per tutto

quanto attiene ai rapporti tra la collettività e i singoli (…) di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana e che attengono all’uomo inteso come essere libero”46 e afferma nel seguito della medesima decisione che l’art 2 Cost. deve essere ricollegato a altre norme costituzionali per identificare, anche nei loro limiti, tali diritti inviolabili. E per l’obiezione di coscienza queste norme sono gli articoli 19 e 21 come si evince

dalle sentenze n. 196/1987 e n. 470/1989; l’art. 2 assume a valore primario i diritti inviolabili

42 Art. 8 Costituzione: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

43 Corte Costituzionale, sentenza n. 479/1989 e Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1991. 44 Corte Costituzionale, sentenza n. 58/1960.

45 Corte Costituzionale, sentenza n. 117/1979. 46 Corte Costituzionale, sentenza n. 102/1975.

dell’uomo ma le garanzie di libertà della coscienza religiosa e la libertà di manifestazione del pensiero sono avvinti da una complementarietà d’intenti47.

Rintracciate le fondamenta costituzionali dell’obiezione di coscienza secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, è necessario verificare se nel nostro ordinamento l’obiezione di coscienza sia un diritto costituzionale immediatamente azionabile, oppure una situazione soggettiva che necessita comunque di un intervento legislativo per affermarsi all’interno del sistema.

Da un’analisi complessiva della giurisprudenza della Corte appare chiaro come essa tenda a privilegiare l’impostazione in base alla quale l’obiezione di coscienza è da un lato estrinsecazione della libertà di coscienza costituzionalmente protetta, ma deve necessariamente passare da un riconoscimento legislativo e/o della giurisprudenza costituzionale per venire legittimamente a giuridica esistenza nell’ordinamento48 quindi tra le tesi analizzate nel

precedente paragrafo quella che risulta essere stata accolta nel nostra sistema giuridico è la seconda, ossia la tesi dell’obiezione di coscienza come scelta propedeutica all’obbedienza consenziente. Come esempio di questa scelta possiamo ancora una volta citare la sentenza n. 117/1979 in quanto qui, ma in anche in altre occasioni l’impostazione risulta similare, la Corte afferma che compete al legislatore decidere in ordine alla formula del giuramento a patto che

resti illesa la libertà di coscienza di tutti coloro che devono giurare. La necessità di un

intervento legislativo come condizione esistenziale per aversi una possibilità di legittimo esercizio dell’obiezione di coscienza risulta in particolare chiara nella sentenza n. 164/1985 dove si afferma testualmente che è la legge a dare riconoscimento e quindi ingresso

all’obiezione di coscienza nell’ordinamento quindi è lo stesso testo legislativo che segna lo

spartiacque tra una condotta obiettante giuridicamente lecita ovvero sanzionata.

5. Il rapporto tra l’obiezione di coscienza e l’obbligo giuridico a cui si vuole obiettare. I