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Gli adempimenti operativi per la valutazione della clientela

Al fine di giungere ad una corretta gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo al quale una banca è sottoposta, è fondamentale compiere un’adeguata verifica in conformità ai principi del risk-based approach e del Know Your Customer. Per questo, di seguito verrà descritta la procedura operativa per la valutazione della clientela che viene posta in essere da tutti gli istituti di credito, in maniera più o meno similare.

I primi soggetti a venire in contatto con il cliente e quindi con il rischio, sono gli operatori di sportello, i quali, sulla base di adeguati corsi di formazione in materia, e con l’aiuto di specifici applicativi informatici, generalmente denominati Know Your Customer, al momento del primo contatto o nel caso di esecuzione di operazioni occasionali di importo uguale o superiore a 15.000 euro, dovranno compilare un questionario, contenente le informazioni che il cliente deve fornire sotto la propria responsabilità.

Tali informazioni, verranno poi elaborate e valutate al fine dell’assegnazione di uno score di rischio per il cliente in esame, che può assumere diversi livelli di pericolosità, con la possibilità di evidenziare comportamenti anomali tenuti dal cliente. Ovviamente, tale classe di rischio non è statica, ma sarà revisionata periodicamente dalle unità organizzative preposte, al fine di verificare sulla base delle previsioni di legge, se i dati assunti durante la fase iniziale di adeguata verifica siano ancora in linea e compatibili con l’operatività effettivamente adottata dalla banca.

Nel caso in cui, durante la fase di rivalutazione, l’operatore riscontri che il cliente abbia posto in essere un’operatività difforme da quella desumibile dalle dichiarazioni fornite all’instaurazione del rapporto, esso dovrà richiedere adeguate giustificazioni, che dovranno essere documentate, e adeguatamente conservate dall’intermediario, provvedendo ovviamente all’aggiornamento del profilo di rischio. Nel caso in cui, il cliente non fornisca giustificazioni in tempi ragionevoli, oppure che le stesse non siano ritenute sufficienti, l’operatore potrebbe considerare l’eventualità di inviare una

segnalazione di operazione sospetta. Ovviamente spetterà in ultima istanza al Responsabile Antiriciclaggio, decidere se tale segnalazione sia meritevole di essere inoltrata all’Unità di Informazione Finanziaria oppure no.

Ritornando al questionario, qualora la sua conclusione abbia esito positivo, il cliente potrà avere la possibilità di operare; nel caso contrario sarà sottoposto ad un blocco operativo, salvo sua successiva rimozione.

Le informazioni relative alla profilatura della clientela sono contenute all’interno dell’applicativo informatico maggiormente utilizzato dalle banche italiane, ovvero GIANOS, il quale ha il compito di aiutare l’operatore bancario, nell’analisi del rischio relativo al cliente, poiché tramite la valutazione delle informazioni disponibili sul suo conto e sulla sua operatività è in grado di far scattare un campanello di allarme qualora ravvisi operazioni sospette o comportamenti anomali, come si può capire anche dalla sua denominazione (Generatore di Indici di Anomalia per Operazioni Sospette). Inoltre, qualora il rischio identificato sia basso, come ampiamente enunciato nel paragrafo precedente, verrà applicata un’adeguata verifica semplificata, al contrario del caso in cui il rischio sia più elevato, per cui le misure saranno rafforzate e il questionario più approfondito, al fine di giungere ad una conoscenza più specifica del cliente. In quest’ultimo caso, il questionario verrà poi sottoposto alla verifica del Responsabile Antiriciclaggio dell’alta dirigenza a cui spetterà la decisione di accettare o meno il nuovo cliente, o mantenerlo, nel caso in cui sia già esistente un rapporto continuativo. Per concludere, risulta essere di fondamentale importanza che tutta l’attività di adeguata verifica sia documentata e dimostrabile, sia per quanto riguarda le informazioni acquisite, sia per le valutazioni e le motivazioni che hanno indotto la banca ad attribuire un determinato profilo di rischio e a decidere, con diligenza e buona fede, un determinato livello di profondità, estensione e frequenza dei controlli sull’operatività del cliente.

Quanto appena esposto ha sempre rivestito un ruolo di cruciale importanza, oltre che al fine di un’adeguata valutazione e successiva gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche a dimostrazione della coerenza tra i rischi assunti e l’operatività bancaria, e questo sia per questioni interne, sia al fine di dimostrare la correttezza delle procedure e dei processi posti in essere qualora venga effettuato un controllo ispettivo da parte delle Banca d’Italia. Ma non basta, l’espletamento di un’ottima adeguata verifica in ottica risk-based, rappresenta la base di partenza per l’adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi di riciclaggio e

finanziamento del terrorismo, previsto all’art. 15 del d.lgs. 90/2017 che sarà aggetto di approfondimento del prossimo capitolo. I dati e le informazioni raccolte tramite l’espletamento dell’adeguata verifica infatti, rappresenteranno la base di analisi utilizzata dal Responsabile Antiriciclaggio per identificare l’esposizione globale ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cui l’intermediario è esposto. Vedremo infatti, come il ruolo dell’adeguata verifica sia in parte responsabile della propensione al rischio di riciclaggio dell’intero intermediario bancario.

CAPITOLO 4 – Il processo di autovalutazione bancario

4.1 L’importanza della valutazione del rischio nel contesto bancario

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche in virtù della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l’economia e possono determinare effetti destabilizzanti per il sistema finanziario, soprattutto per il sistema bancario. Inoltre, il fenomeno del riciclaggio è caratterizzato da una natura mutevole, a causa della continua evoluzione delle tecnologie e dei mezzi a disposizione dei criminali, ecco perché si richiede un costante adattamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

Come anticipato nei capitoli precedenti, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, principale organismo di coordinamento in materia, è stato il primo a livello internazionale, attraverso le sue raccomandazioni, a prevedere che il settore bancario identificasse e valutasse i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto, graduando l’intensità dei presidi di prevenzione e contrasto secondo un approccio risk-based, focalizzandosi, tramite lo svolgimento di un efficace processo di adeguata verifica, sulle casistiche maggiormente esposte al rischio, in modo tale da rendere il più efficace possibile l’attività di monitoraggio e di allocazione delle risorse.

A livello nazionale, la Banca d’Italia con l’emanazione del Provvedimento del 10 marzo 2011, lasciava intravedere la necessità di un’adeguata valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo finalizzata all’applicazione di altrettanto adeguate misure e strumenti di mitigazione. A tal proposito, il Provvedimento prevedeva che almeno una volta l’anno, la funzione antiriciclaggio dell’intermediario, presentasse agli organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo, una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere, nonché sull’attività formativa effettuata dal personale, affinché potesse essere sufficientemente informato e istruito in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo150. Nonostante ciò, nessun intermediario bancario ha mai dato realmente peso a tale disposizione.

150 Cfr. B

ANCA D’ITALIA., Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione,

Col passare del tempo, la natura mutevole del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e il crescente grado di globalizzazione hanno fatto sì che tale fenomeno assumesse una rilevanza mai riscontrata in precedenza; ecco perché il legislatore comunitario prima, e quello italiano di conseguenza, hanno ritenuto necessario introdurre delle misure specifiche che avessero lo scopo di rendere l’intermediario consapevole dell’esposizione globale dei rischi di riciclaggio che aveva assunto nel corso dell’anno. Alla luce di ciò, si è deciso di introdurre un processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, propedeutico a far sì che tali soggetti obbligati comprendano la rischiosità legata alla loro operatività, alla luce della quale devono adottare, presidi, controlli e procedure necessarie per la gestione e la mitigazione dei rischi151.

Il primo passo è stato compiuto con l’emanazione della Direttiva 2015/849/CE, la quale all’art. 8 ha previsto che: “Gli Stati membri provvedano affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte ad individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati. Le valutazioni del rischio […] sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati. [….] Gli Stati membri provvedano affinché i soggetti obbligati pongano in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati […]”152

.

La novità, senz’altro rivoluzionaria, apportata dalla IV Direttiva, è l’adozione, da parte degli intermediari bancari, di misure volte ad individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Non si tratta dunque, di un reshuffling della III Direttiva, ma di una revisione di impostazione, che diviene più severa e completa, con l’introduzione di nuovi obblighi per gli intermediari di condurre e formalizzare il risk assessment oggetto dell’Autorità di Vigilanza153.

svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art.7 comma 2 del D.lgs. 231/2007, Banca d’Italia, Roma, 10 marzo 2011.

151 M

ONTANARI E., Le novità del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla

luce dell’audizione del Direttore dell’UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy, aprile 2017. 152 Cit. Direttiva 2015/849/CE, art. 8, commi 1,2,3.

153 R

AZZANTE R., L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo: tra IV

Una volta recepita la Direttiva 2015/849/CE, anche il D.lgs. 90/2017 ha previsto quanto segue: “Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività”154.

Tuttavia, circa cinque mesi dopo l’emanazione della IV Direttiva, anticipando l’obbligo normativo che sarebbe stato introdotto due anni dopo con il D.lgs. 90/2017, e sulla base della richiesta effettuata dal GAFI nel 2012155 relativa Raccomandazione n.1, la Banca d’Italia con Nota nel mese di ottobre 2015, ha richiesto alle banche di svolgere un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in chiave IV Direttiva. Tale attività si inscrive negli obblighi di stima del livello di rischio di ML/TF già introdotti a carico degli organi aziendali dal Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011, pur presentando profili metodologici e obiettivi del tutto innovativi156. All’interno della circolare Banca d’Italia ha fornito inoltre le linee guida per l’esecuzione dell’autovalutazione, affinché potessero essere di supporto nello svolgimento di un processo del tutto nuovo e innovativo che incontrava un settore bancario totalmente inesperto e privo di qualsiasi formazione in merito, a dimostrazione del fatto che quanto imposto dal Provvedimento del 10 marzo 2011 non era mai stato messo in atto.

Al di là del maggiore approfondimento del tema presente nella Circolare piuttosto che nel Provvedimento, ciò che ha veramente rilevato nel contesto italiano, ma in modo particolare nel contesto bancario, è stata la maggiore considerazione e l’accresciuta importanza che la normativa primaria ha attribuito ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il trigger event, ovvero l’elemento scatenante un simile processo, è rappresentato dalla decisione di Banca d’Italia, di far confluire la relazione annuale relativa alla valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo all’interno del RAF (Risk Appetite Framework) che dovrà quindi contenere la soglia di tolleranza di tali rischi, rapportata alle strategie e al business

154 Cit. D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 art. 15, comma 1. 155 F

ATF - GAFI, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of

Terrorism and Proliferation: “[…] financial institutions […] should have in place processes to identify, assess, monitor, manage and mitigate money laundering and terrorist financing risks”. FATF-GAFI,

Paris 2012-2018.

156 S

ANSEVERINO G.,Focus su: gli importanti aspetti dell’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo, Antiriciclaggio News, Newsletter mensile AIRA n.65, novembre 2015,

dell’intermediario157

. Questo ha fatto sì che tali rischi assumessero una veste totalmente nuova all’interno dell’intermediario bancario, andando ad influenzare non solo quella che è la determinazione della propensione al rischio della banca ma anche l’intero sistema di governance. In tale contesto infatti, appare fondamentale una collaborazione ancora più stretta tra il Responsabile Antiriciclaggio e il Risk Manager in termini di modellizzazione del risk assessment sulla base del profilo di rischio della banca e per la definizione del ML/TF risk tolerance di ciascuna linea di business.

Essendo il RAF il perno a cui ruota attorno tutta la gestione del rischio all’interno della banca, la qualifica del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo quale elemento per la determinazione della propensione al rischio dell’intermediario, ha reso imprescindibile lo svolgimento del processo di autovalutazione da parte degli intermediari bancari, giustificando quindi l’introduzione di una metodologia per la sua valutazione.

Ultimo aspetto, ma non per importanza, che ha contribuito all’attribuzione della caratteristica di obbligatorietà all’autovalutazione è stata la decisione del D.lgs. 90/2017 di prevedere l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo che va da 30.000 a 5.000.000 di euro, qualora l’intermediario bancario non adempia all’obbligo di autovalutazione158.

Vediamo quindi nello specifico in che cosa consiste il processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo appena introdotto.