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Gli esiti della valutazione sul settore bancario

2.2 La valutazione sovranazionale dei rischi

2.2.2 Il Supranational Risk Assessment della Commissione Europea

2.2.2.2 Gli esiti della valutazione sul settore bancario

Passando adesso ai risultati del Supranational Risk Assessment, attraverso l’attuazione della metodologia appena esposta, la Commissione ha identificato 40 prodotti e servizi considerati potenzialmente vulnerabili ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno. Questi 40 prodotti coprono 11 settori professionali, tra cui: i settori definiti dalla Direttiva 2015/849/CE come ad esempio, enti creditizi e finanziari, società fiduciarie, revisori contabili, commercialisti, notai e avvocati, istituti di pagamento, fornitori di gioco d’azzardo ecc.; ma anche settori non rientranti nel campo di applicazione della Direttiva ma che sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione, come l’uso del contante, le valute virtuali e il crowdfunding99, a dimostrazione del fatto che il crescente grado di globalizzazione, ha portato a nuove forme di sfruttamento da parte dei criminali.

Ciò ha consentito alla Commissione di individuare le aree del mercato interno che sono maggiormente esposte al rischio; concentrandosi sui rischi associati a ciascun settore interessato, e allo stesso tempo, nel valutare le misure per la risoluzione di tali rischi, la Commissione ha esaminato i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali.

L’analisi condotta sul settore finanziario in ogni caso, è quella che ha riportato i risultati più interessanti. In particolare, secondo quanto analizzato, l’assoggettamento di tale settore alla disciplina AML/CFT fin dal 1991, ha fatto sì che la consapevolezza dei rischi di riciclaggio a cui è esposto fosse piuttosto elevata; i risultati del SNRA infatti,

99 E

UROPEAN COMMISSION,Commission Staff Working Document of Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Brussels, 26 June 2017.

hanno dimostrato che grazie alle misure di mitigazione attualmente poste in essere, il livello dei rischi di riciclaggio del settore finanziario risulta essere mediamente significativo.

Tuttavia, il rischio di riciclaggio per il settore bancario ad esempio, rimane elevato, sia a livello retail che private. Ciò è dovuto principalmente da una maggiore esposizione ai rischi connessi a prodotti e clienti, dalla concorrenza che caratterizza il settore bancario e dalla scarsa comprensione dei rischi di ML da parte delle Autorità di Vigilanza100.

I criminali in particolare, si servono del settore finanziario per immettere i proventi derivanti dalle attività illecite al fine di nascondere la loro natura illegittima, e all’interno del settore bancario, a livello retail in particolare, lo strumento principale, nonché il prediletto dai criminali per il compimento di tali azioni è il deposito bancario. Secondo quanto riportato dalla Commissione Europea, in base ad uno studio effettuato dalla Federazione Bancaria Europea a partire dal 1998, il volume totale dei depositi dell’UE nel 2013 si è contratto del 2,4%, tornando a crescere dello 0,2% nel 2014. La valutazione del rischio di riciclaggio relativa ai depositi bancari del settore retail in particolare, ha dimostrato che in questo scenario il rischio riguarda sia il collocamento dei fondi sia il suo ritiro. Le Autorità di contrasto hanno segnalato un uso frequente di questo modus operandi, che insieme all’uso del contante rappresenta uno dei modi più semplici per collocare fondi illeciti all’interno del sistema finanziario in quanto non richiede conoscenze bancarie specifiche ed è caratterizzato da un basso costo. Per tale ragione il livello delle minacce relativo al settore retail è stato definito molto significativo (livello 4).

Riguardo la valutazione delle vulnerabilità, i depositi sono caratterizzati da elevati volumi, legati a diversi prodotti, tra cui il principale è l’uso del contante che a sua volta comporta anonimato e quindi impossibilità di tracciare l’origine dei fondi; inoltre i depositi sono caratterizzati da un numero elevato di operazioni che spesso possono essere effettuate da clienti classificati ad alto rischio, come PEPs ad esempio, oppure soggetti provenienti da paesi ad alto rischio.

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UROPEAN COMMISSION, Report from the Commission to the European Parliament and the Council

on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating the cross-border activities, Brussels, 26 june 2017, pag. 4.

Nonostante l’esposizione ai rischi di ML sia molto elevata però, le banche del settore retail risultano essere in possesso di adeguati strumenti per la loro rilevazione e questo è stato confermato proprio dal numero di SOS che sono state inviate alle varie FIUs. In conclusione quindi, il settore retail risulta essere meno esposto ai rischi di ML rispetto ad altri settori, grazie al buon funzionamento degli strumenti di mitigazione del rischio e a un buon livello di consapevolezza da parte degli enti creditizi. In tale contesto quindi, il livello delle vulnerabilità AML relativo ai depositi del settore bancario retail è stato considerato moderatamente significativo (livello 2).

Al fine di mitigare il rischio identificato, la Commissione Europea ha proposto l’ampliamento del campo di applicazione della Direttivva 2015/849/CE e un rafforzamento dell’accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva, includendo anche l’interconnessione dei registri relativi ai beneficial owners dell’Unione Europea. L’altro settore bancario maggiormente esposto al rischio di riciclaggio è quello del private banking, attraverso il quale i criminali occultano i proventi derivanti da attività illecite tramite l’investimento in prodotti finanziari specifici e ad alto rendimento, come le azioni ad esempio.

La valutazione delle minacce di ML relativa al private banking, ha dimostrato che questo settore viene sfruttato principalmente per una serie di reati, quali corruzione, traffico di droga, frode ed evasione fiscale; ma la quantità di organizzazioni criminali in grado di accedere a questi canali per il riciclaggio è molto ristretta, in quanto lo sfruttamento dei servizi e dei prodotti offerti nel settore private, implica una conoscenza e una capacità finanziaria tale per cui, l’accesso risulta essere meno semplice e meno “attraente” per i criminali. Sulla base di ciò la minaccia di ML nel settore del private banking è stata classificata come moderatamente significativa/significativa (livello 2-3).

Riguardo poi le vulnerabilità, il settore private presenta una clientela che è caratterizzata da una propensione e un profilo di rischio molto alto (in particolare PEPs), ma anche un rischio geografico maggiore a causa della presenza di succursali in Paesi Terzi che non hanno necessariamente sistemi AML/CFT equivalenti a quelli dell’UE. Secondo le FIUs inoltre, questo settore è caratterizzato da un livello molto basso di SOS, e vale la pena ricordare che la valutazione del rischio non è mai così sufficientemente precisa da garantire che il settore sia in grado di comprendere in maniera totalitaria i rischi a cui è esposto, soprattutto nel caso di frodi o evasione fiscale; e come se non bastasse, anche la supervisione delle attività transfrontaliere non

è stata considerata adeguata. Sulla base delle informazioni ricevute, le Autorità non sono state in grado di dimostrare una solida comprensione dei rischi di ML/TF derivanti dall’attività di private banking. Si ritiene inoltre, che i controlli in atto non siano efficaci, considerando che questa debolezza sia causata dalla scarsa qualità dei controlli, dalla bassa cultura finanziaria dei Paesi membri e dall’eterogeneità nella comprensione dei rischi, che differisce da Stato a Stato. Alla luce di ciò, il livello di vulnerabilità connesso al settore di private banking è stato considerato significativo (livello 3).

All’interno delle misure di mitigazione proposte dalla Commissione Europea per questo settore, due risultano essere le più interessanti: la prima riguarda la richiesta alle AEV, di fornire nel contesto dell’aggiornamento della Joint Opinion, un’analisi dei rischi di ML/TF relativa al modello di business del private banking; sulla base della seconda misura di mitigazione invece, dovrebbe essere garantito da parte degli gli Stati Membri, un numero più elevato di ispezioni on-site, in occasione delle quali dovrebbe essere verificata l’attuazione delle norme relative all’identificazione del titolare effettivo. Tali risultati dovranno essere poi comunicati alla Commissione Europea. Nonostante l’importanza attribuita al sistema bancario all’interno dell’Analisi Sovranazionale dei Rischi, sulla base degli esisti della valutazione, la Commissione Europea ha dimostrato che il contante rimane il mezzo di pagamento più utilizzato per scopi di riciclaggio, in quanto alla luce della sua natura, rappresenta lo strumento con cui i criminali riescono a nascondere la propria identità con più facilità. Nonostante ciò, secondo uno studio realizzato dalla Federal Reserve Bank of Richmond nel 2014 e analizzato dalla commissione Europea all’interno dello Staff Working Document101

, i pagamenti in contanti sono diminuiti gradualmente ad un tasso compreso tra l’1,3 – 3,3% all’anno; e inoltre, sulla base di quanto riportato in un’analisi condotta dalla BCE102, l’utilizzo del contante sembra essere inversamente proporzionale alla dimensione della transazione, ovvero tale strumento di pagamento sembra essere prediletto nelle transazioni di minore entità, mentre per quelle di maggiori dimensioni il ricorso a strumenti di pagamento alternativi risulta essere preferito in modo eterogeneo in tutti i paesi. Tuttavia, anche se in diminuzione, i pagamenti in contanti

101 E

UROPEAN COMMISSION,Commission Staff Working Document of Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, Op. Cit., pag. 30. 102 E

UROPEAN CENTRAL BANK, Consumer cash usage – A cross-country comparison with payment diary survey data. Working Paper Series N. 1685, ECB, June 2014.

sono ancora largamente diffusi, e secondo la BCE, l’87% del totale delle transazioni al di sotto di venti euro è ancora effettuato in contanti.

L’impossibilità di rintracciare le operazioni effettuate in contanti e l’assenza di competenze specifiche per l’utilizzo di tale strumento di pagamento, hanno fatto sì che la Commissione Europea considerasse il livello delle minacce derivanti dall’uso del contante come molto significative (livello 4).

Per quanto riguarda invece la valutazione delle vulnerabilità, il livello di esposizione al rischio è molto elevato, considerando che ingenti somme possono essere spostate oltre i confini nazionali coinvolgendo clienti e/o aree geografiche ad alto rischio. In merito alla consapevolezza del rischio derivante dall’uso del contante, sia le Autorità Giudiziarie che le FIUs, come anche i soggetti obbligati ne hanno dimostrato un alto livello; cosa che non può essere affermata per i soggetti non sottoposti alla disciplina AML e per i semplici cittadini, che rappresentano un angolo cieco della normativa dato che non esistono dati affidabili in merito all’uso del contante da parte di questa categoria di soggetti. Sebbene da un lato l’imposizione di limiti al pagamento in contanti possa rappresentare uno strumento di mitigazione del livello di vulnerabilità, dall’altro le differenze regolamentari di ciascun Paese producono l’effetto contrario, consentendo ai criminali di eludere i controlli del Paese di origine, spostando flussi finanziari verso quegli Stati membri in cui il limite all’utilizzo del contante è inferiore o addirittura inesistente103; e inoltre, il volume di SOS inviate sarà molto basso dato che le transazioni in contanti sono molto difficili da rilevare.

Considerando quindi le caratteristiche relative al contante appena esposte, tutti i settori potrebbero essere esposti al rischio derivante dall’utilizzo di tale forma di pagamento e anche se la consapevolezza dei rischi risulta elevata, permane una difficoltà di mitigazione, sia per la scarsità di azioni di controllo, sia per l’inefficienza di quei controlli che invece sono posti in essere. Per questo motivo, anche il livello di vulnerabilità relativo all’utilizzo del contante è stato considerato molto significativo (livello 4).

Sulla base dell’elevato rischio residuo, ciò che la Commissione propone per la sua riduzione è limitare l’utilizzo del denaro contante in modo uniforme in tutti gli Stati membri, in modo tale da incrementare l’armonizzazione della disciplina AML/CFT a livello europeo e in modo tale che tale uniformità nelle restrizioni incentivi all’utilizzo

103 Germania, Estonia, Irlanda, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria, Finlandia, Svezia

di strumenti non anonimi scoraggiando l’attività di riciclaggio e contribuendo alla sua più facile individuazione.

Traendo le conclusioni del Supranational Risk Assessment si evince che il mercato interno dell’UE è ancora vulnerabile ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in maniera considerevole. I criminali impiegano schemi più complessi e sfruttano nuove opportunità di riciclaggio di denaro favorite dalla comparsa di nuovi prodotti e servizi. La prevenzione dall'utilizzo improprio del sistema bancario, risulta quindi essere fondamentale per limitare la capacità dei criminali di operare e per privarli dei vantaggi economici derivanti delle loro attività illegali.

La valutazione effettuata negli ultimi due anni ha evidenziato la necessità di affinare alcuni elementi del quadro legislativo e di rafforzare la capacità dei soggetti obbligati nell’attuazione dei loro obblighi in materia di compliance.

Alcune misure di attenuazione dei rischi vengono già perseguite, altre invece saranno dettate successivamente dalla Commissione, la quale invita gli Stati membri ad attuare celermente le raccomandazioni formulate. Ai sensi della Quarta Direttiva Antiriciclaggio104 inoltre, “[…] qualora gli Stati membri decidano di non applicare alcuna delle raccomandazioni nei rispettivi sistemi nazionali AML/CFT dovranno notificarlo alla Commissione fornendone adeguata motivazione” (secondo il principio del "comply or explain"). In assenza di tali notifiche, gli Stati membri sono tenuti ad attuare dette raccomandazioni.

Affinché le politiche in materia AML/CFT siano efficaci, dovrebbero adattarsi allo sviluppo dei servizi finanziari, all'evoluzione delle minacce e alla comparsa di nuovi rischi. Per questo motivo, la Commissione monitorerà le azioni intraprese dagli Stati membri in base agli esiti della valutazione sovranazionale del rischio e fornirà, entro il mese di giugno 2019 una relazione in merito a tali risultanze, in cui verrà valutato l'impatto sul livello dei rischi delle misure attuate a livello UE e nazionale. Dovendo affrontare una sfida in continua evoluzione, tutti gli attori devono rimanere vigili e aumentare i loro sforzi e la loro cooperazione al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, rafforzando così la stabilità del mercato interno e migliorando la sicurezza dell'UE e della società nel suo complesso105.

104 Cit. Direttiva 2015/849/CE, art. 6, comma 4. 105 E

UROPEAN COMMISSION, Report from the Commission to the European Parliament and the Council

on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating the cross-border activities, Brussels, 26 june 2017, pag. 20-21.