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bilanciamento fra tutela del minore, esigenze di accertamento e garanzie dell’imputato

1. Il minore, vittima e testimone, fra necessità di accertamento e tutela della personalità fragile: le valide ragioni della disciplina derogatoria

1.1 Ricordo e ascolto del minore: aspetti problematici

1.1.2. Gli errori nell’intervista del minore abusato…

Risulta, quindi, evidente l’importanza che riveste, ai fini di ottenere da parte del minore un racconto veritiero dell’episodio oggetto di indagine, il modo in cui quest’ultimo viene interrogato.

Le modalità dell’esame sono, infatti, determinanti quando il testimone è bambino, poichè egli, data la tenera età, non ha ancora appreso “lo schema convenzionale che

presiede alla rievocazione di eventi passati” e, perciò, tutto dipende dalle domande con

cui gli adulti guidano i suoi ricordi.28

25 MALACREA, LORENZINI in Bambini abusati: linee-guida nel dibattito internazionale pp. 212-213. La definizione riportata dagli autori è di Gudjonsson, il quale ha anche sviluppato una serie di scale di suggestionabilità di grande utilità pratica, come riporta DE CATALDO - L‟esame del minore in Abuso

sessuale di minore e processo penale, Padova p. 129 – che vengono usate nelle interviste finalizzate alla

valutazione giudiziaria.

26 MALACREA, LORENZINI in Bambini abusati: linee-guida nel dibattito internazionale p. 211

27

DE CATALDO NEUBURGER L.L‟esame del minore in Abuso sessuale di minore e processo penale:

ruoli e responsabilità, Padova 1997p. 129

28 DE CATALDO NEUBURGER L‟esame del minore in Abuso sessuale di minore e processo penale:

Diversi sono, infatti, gli errori in cui possono incorrere i professionisti nell’intervistare un minore, sospettato di essere stato vittima di un abuso sessuale. Nel corso dell’intervista essi potrebbero porre, ad esempio, delle domande suggestive, ossia

“domande che affermano più di quanto non chiedano”29

oppure potrebbero incalzare il bambino con domande pressanti o aggredirlo, intervenendo di autorità quando mette in atto “manovre diversive per evitare temi per lui carichi di sofferenza”; oppure ancora, un altro errore potrebbe essere quello di interrogarlo attraverso un “fuoco incrociato di

domande” da parte di più di un interlocutore.30

Le fonti di tali errori sono di diverso tipo: essi possono derivare sia dalla formazione professionale dell’esperto che intervista il minore, sia dalla mancanza di una preparazione specifica dell’operatore giudiziario in tale ambito.

E’ noto che gli interventi delle varie agenzie coinvolte in casi di abuso su un minore siano dominate da preoccupazioni differenti: le istituzioni a carattere giuridico (p.m. presso il Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni, polizia giudiziaria, il difensore31) vorranno capire se e quale fattispecie di reato si può configurare e dovranno perseguirne l’autore o elaborare una strategia difensiva, i servizi sanitari (pronto soccorso pediatrico, consultori, neuropsichiatria infantile, servizio di emergenza sanitaria 118) saranno impegnati a valutare se si possono rilevare evidenze cliniche che contribuiscono a diagnosticare e a certificare l’abuso, infine, i servizi socio-assistenziali (servizi sociali, comunità di accoglienza, strutture di volontariato) vedranno come prioritari gli interventi di accoglienza ed assistenza del minore.32

Nonostante questi interventi siano tutti accomunati dall’obiettivo di provvedere alla miglior cura e tutela del minore in situazione di crisi, la considerazione delle diverse competenze dei settori coinvolti aiuta a comprendere meglio i motivi degli errori in cui i vari operatori possono incorrere nell’ascolto del bambino.

29

GULOTTA, Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in Abuso sessuale di minore e

processo penale: ruoli e responsabilità, Padova, 1997, p. 167

30 DE CATALDO NEUBURGER, L‟esame del minore in Abuso sessuale di minore e processo penale:

ruoli e responsabilità, Padova 1997, pp. 133-134

31

Il minore potrà, infatti, essere ascoltato anche in sede di indagini difensive ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p. Fa notare FIORILLO V., Il minore vittima di abusi. L‟ascolto del minore nella fase delle indagini

preliminari e del processo in Archivio della Nuova Procedura Penale n. 6/2009, p. 689, che pur

potendosi evitare che il minore deponga in questa sede grazie alle disposizioni di cui agli artt. 391 quinquies e 391 bis comma 3 c.p.p. “è comunque del tutto sconsigliabile che si proceda in tal senso,

anche per evitare che l‟assommarsi di plurime audizioni danneggi psicologicamente il minore.”

32 LOPEZ, Intervento al Convegno organizzato da Telefono Azzurro dal titolo “Il diritto di essere

Per quanto concerne l’ascolto del minore da parte degli “addetti alla giustizia” esso può venir pregiudicato, per esempio, dal fatto che esso venga praticato come una formalità, banalizzandolo e svuotandolo di significato a causa della convinzione dell’interrogante che sia già tutto chiaro e deludendo così il bisogno del ragazzo di essere attentamente ascoltato.33 Può, inoltre, accadere che il p.m. o un ufficiale di polizia giudiziaria intervenga in una situazione di presunto abuso, valutando l’opportunità di raccogliere immediatamente la testimonianza del minore per ottenere elementi che aiutino lo svolgimento delle indagini prima che il presunto abusante possa “inquinare la scena”. In questo frangente l’operatore giudiziario, pur privo di una specifica formazione, procede nel sentire il bambino presso un ufficio non attrezzato (solitamente la questura o la caserma) attraverso la tecnica dell’a. d. r. (a domanda rispondi).34

Per una deformazione professionale di colui che è deputato all’ascolto, l’incontro con il bambino potrebbe esser trasformato in un’occasione di contestazione, magari di fatti e atteggiamenti delle persone adulte di riferimento per il bambino oppure potrebbe venir ridotto ad un monologo dell’interrogante per cui è il minore che ascolta e non viceversa. L’errore può, inoltre, riguardare il tempo da dedicare all’ascolto: affinché il minore si esprima compiutamente su fatti tanto intimi e dolorosi è assolutamente necessario che il suo interlocutore non abbia fretta e lasci tutto lo spazio di cui ha bisogno. La sede giudiziaria non è la sede adeguata per un ascolto clinico: l’ascolto deve essere “quello

del bambino che parla e non dei segni verbali che manifesta”, i quali sono difficilmente

decifrabili da un giudice, un avvocato o un poliziotto e per la cui valutazione occorre spesso la consulenza tecnica.

Il problema della testimonianza dei bambini “non dipende tanto dalla loro capacità di

raccontare, quanto dalla possibilità di individuare i fraintendimenti alla base delle loro affermazioni”, i quali possono emergere solo attraverso la specifica competenza

dell’esperto. 35

E’ proprio questa consapevolezza che, spesso, porta gli operatori giudiziari a preferire l’ascolto indiretto, cioè “filtrato” da un perito, all’ascolto diretto

33

PAZE’ in op. cit. p. 21

34 LOPEZ in op. cit. p. 142

35 DE CATALDO NEUBURGER in L‟esame del minore in Abuso sessuale di minore e processo penale:

della vittima.36 Ciò non deve, però, indurre a pensare che la preparazione dell’esperto lo renda immune da errori.37

Una prima possibilità di errore deriva dal fatto che gli esperti non sanno liberarsi da preconcetti e deformazioni professionali che ostacolano la corretta valutazione dei fatti raccolti. I guasti maggiori derivano dalla prevalenza della tendenza verificazionista su quella falsificazionista.38 Ciò accade quando, partendo da un’ipotesi, anziché cercare di falsificarla, ci si limiti a verificarla, ossia a cercare la prova che confermi l’ipotesi formulata: dai dati così cercati e trovati è “ben difficile che emergano delle

disconferme”.39 In questa prospettiva l’errore porta a considerare come abusata una persona che, invece, non lo è stata per il semplice e falso motivo che è più pericoloso ignorare un abuso quando è presente, piuttosto che rilevarlo quando non c’è.40

Vi sono, poi, una serie di altri errori riconducibili alla “deformazione professionale” dell’esperto e che possono originare da tre fenomeni distinti: la c.d. “euristica della disponibilità”, “la perseveranza nella credenza” e la “sopravvalutazione del significato simbolico”.

L’euristica della disponibilità fa sì che quanto più si è specializzati in un dato argomento, tanto più si è portati a percepirlo in modo diverso dai non specializzati: non sempre, però, tale differenza è a favore della correttezza di analisi dell’evento stesso.41

L’euristica della disponibilità può essere definita come “la tendenza della mente umana

ad utilizzare le informazioni e le esperienze che più sono rimaste vive nella memoria.”42

Il significato dell’euristica è che si tende a valutare le probabilità di un evento

36 La distinzione fra ascolto diretto e ascolto indiretto è fatta da PAZE’ in op. cit. p. 22. L’autore però precisa, discostandosi dalla tesi dominante che auspica che l’ascolto del minore sia sempre posto in essere da un tecnico (psicologo, psichiatra, psico-terapeuta) con una preparazione specifica in tal senso, che è un errore stabilire un equivalenza fra ascolto indiretto e diretto, in quanto quest’ultimo, se il minore è capace di discernimento, è senza dubbio da preferirsi. Esso, infatti, “ assicura un livello di comprensione molto più ampio, mentre l’ascolto indiretto è più povero perché nel giungere nel processo subisce il filtro della soggettività di un altro operatore.”

37

GULOTTA Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in Abuso sessuale di minore e

processo penale: ruoli e responsabilità, Padova, 1997pp. 157 e ss.

38 DE CATALDO NEUBURGER L‟esame del minore in Abuso sessuale di minore e processo penale:

ruoli e responsabilità, Padova 1997, p. 119

39

GULOTTA Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in Abuso sessuale di minore e

processo penale: ruoli e responsabilità, Padova, 1997. p. 167

40 ROTRIQUENZ in op. cit. p. 47

41 GULOTTA Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in Abuso sessuale di minore e

processo penale: ruoli e responsabilità, Padova, 1997, p. 159

42 La definizione è di Tversky e Kahneman (1974) così riportata da GULOTTA in op. cit. p. 159. Tale fenomeno è anche indicato da Nisbett e Ross (1980) come codificazione dei dati viziata dalla teoria, in ROTRIQUENZ op. cit. p. 46.

giudicando la facilità con cui vengono in mente degli esempi concreti. Ciò spiega il fenomeno per cui talvolta i periti o le associazioni specializzati in violenze sui minori, occupandosi solo di questo e quindi vedendolo in continuazione, tendono ad iperstimarne la frequenza, scorgendo ovunque abusi.43

La perseveranza nella credenza sta, invece, ad indicare il fenomeno per cui attorno ad una teoria si erigono delle “cinture protettive” che la difendono da quei dati dell’esperienza da essa discordanti, che potrebbero facilmente intaccarla o sconfessarla. La psicologia, in particolare, è una scienza fatta di concetti che tendono a stratificarsi nella mente delle persone che li utilizzano. Ciò rende estremamente difficile considerare i dati non conformi alla teoria come elementi in grado di mettere in discussione la teoria stessa.44 Accade, per esempio, che i clinici ritengano che le denunce di abuso sessuale connesse a cause di affidamento siano per definizione meno fondate delle altre, mentre anche queste meritano la stessa rigorosa risposta professionale delle denunce proposte in altre circostanze.45

La sopravvalutazione del significato simbolico è un altro errore comune agli psicologi e consiste nella tendenza a dare un’interpretazione di tipo clinico della realtà, attribuendo un significato simbolico anche a elementi che andrebbero considerati per quello che sono, piuttosto che per ciò che sembrano rappresentare.46 Quando un perito interpreta simbolicamente un fatto senza che vi siano gli elementi che giustifichino tale interpretazione commette un grande errore, reso ancora più grave se si considera che ciò accade in un contesto in cui i giudici credono ai loro consulenti ed, in base anche alle loro deposizioni, decidono di condannare un individuo.47

43 DETTORE, I problemi metodologici relativi alla validation di casi di sospetto abuso sessuale sui

minori, in Il diritto di essere bambino: proposte e strategie di intervento, Edizioni Litorama 2002, p. 70.

44 GULOTTA Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in Abuso sessuale di minore e

processo penale: ruoli e responsabilità, Padova, 1997, p. 164. L’autore, a conferma di tale tendenza,

riporta i risultati di un interessante ricerca condotta a Milano nel 1991 e ripetuta a Cagliari nel 1995 in cui è stato chiesto agli operatori quali siano le caratteristiche che rendono più probabile il maltrattamento intrafamiliare. Tali opinioni sono poi state confrontate con i dati reali tratti dalle schede relative ai casi specifici con cui quegli stessi operatori erano venuti a contatto. Ne è risultato che la teoria degli operatori su cosa fosse fattore di rischio nel maltrattamento era coerente con quanto afferma la letteratura scientifica sull’argomento, ma veniva confermata dalle cartelle cliniche in loro possesso.

45 DETTORE in op. cit. p. 71. L’autore fa riferimento ad una ricerca condotta da Thoennes e Tjaden nel 1990 da cui è risultato che le denunce di abuso sessuale sui minori connesse a controversie sull’affidamento dei minori hanno la stessa probabilità di essere fondate rispetto a quelle effettuate nella generalità dei casi.

46 ROTRIQUENZ in op. cit. p. 47 e GULOTTA in op. cit. p. 172

47 GULOTTA Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale, in Abuso sessuale di minore e

Ad aggravare quel fenomeno di autoreferenzialità, secondo cui l’esperto, di fronte a qualsiasi fatto empiricamente riscontrabile nel caso denunciato, dia per scontato o per lo meno per altamente probabile, che l’abuso si sia verificato, trovando nel fatto stesso una sua conferma48, vi è l’eventualità che il perito faccia confusione tra compito processuale e compito terapeutico.

Essendo lo psicologo abituato a trattare col paziente accogliendo tutto il materiale che questi gli porta, qualsiasi cosa il paziente affermi, verrà comunque considerata come vera, in quanto contenuto del rapporto psicologico.49In realtà, in ambito processuale, è necessario trovare riscontri fattuali di quanto affermato. Tutto ciò per significare che, spesso, i periti non seguono le due regole fondamentali per l’accertamento dei fatti e cioè, la verifica delle prove e la controverifica per capire se non sia vera l’ipotesi opposta.

Gli errori nelle valutazioni di abuso sessuale costituiscono un grave problema per le ricadute negative che essi possono avere sia sul minore sia sull’efficacia del “lavoro di rete”. Il bambino, non solo rischia di subire un trauma legato al contesto e alle modalità con cui è stato intervistato, ma il modo scorretto con cui è condotto il colloquio con il minore può provocare un inquinamento dei suoi ricordi ed inficiare il lavoro giudiziario, le cui conseguenze possono essere devastanti per famiglie intere (si pensi alla revoca della patria potestà ed alle misure di restrizione della libertà per le persone indagate).50

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