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La governance di MasterCard e la sua evoluzione dopo la quotazione

Capitolo 2: Il caso Mastercard

2.5 La governance di MasterCard e la sua evoluzione dopo la quotazione

Interessante notare ai fini della nostra analisi, come le banche licenziatarie possedevano, sia prima che dopo la quotazione il potere di eleggere dei membri nella governance di Mastercard alla quale era affidato il compito non ultimo di definire il livello di MIF da applicare alle varie carte di pagamento.

Infatti, fino al momento della quotazione (avvenuta nel maggio del 2006), gli azionisti di

Mastecard erano sia le banche che le società finanziarie licenziatarie del marchio a livello

internazionale, tra le quali erano presenti con un discreto livello anche banche europee che possedevano circa il 32% delle azioni. In tale contesto, come ha successivamente confermato la Commissione Europea con la decisione del 19 dicembre 2007,18 il circuito Mastecard era configurabile come un’associazione di imprese ed esisteva uno specifico board europeo (European Board), composto dai rappresentanti delle principali banche licenziatarie europee, che avevano tra i propri scopi la definizione delle MIF cross-border. Successivamente alla quotazione in borsa, avvenuta il 25 maggio 2006 presso il NYSE, venne modificato sia l’assetto azionario che la composizione e i poteri posseduti dalla governance, tutto questo almeno a livello costitutivo meno a livello concreto. Infatti, a seguito della quotazione in borsa, le azioni di Mastecard Incorporated furono riclassificate in tre diverse categorie, precisamente in azioni di Classe A, B e M come riportate in Tabella 6:

18 [Cfr. decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2007, COMP/34.579 MasterCard COMP/36.518

EuroCommerce, COMP/38.580 Commercial Cards, par. 331, in particolare “MasterCard does not contest that it was an association of undertakings within the meaning of article 81(1) of the Treaty in the period before 25 May 2006 that is until the day when the IPO of MasterCard Incorporated took place.”]

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Tipologia Azionisti N° azioni Quota % Totale Classe A di cui: 110.441.542 84,7%

-azionariato diffuso 96.944.609 74,3%

-Mastecard Foundation 13.496.933 10,4%

Classe B 19.977.657 15,3%

Classe M 1.846 Azioni attribuite in un numero di

una per ogni licenziatario

Tabella 6: Tipologie di azioni Mastercard post quotazione (Fonte: AGCM)

Scendendo più nel dettaglio, ogni tipologia di azione possedeva diritti diversi, come di seguito elencato:

• Classe A: tali azioni erano dotate di tutti i diritti sociali ed erano destinate all’azionariato diffuso e in parte a Mastecard Foundation.

• Classe B: si trattava di azioni possedute da banche e società finanziarie licenziatarie del circuito Mastecard, azioni che però non possedevano il diritto di voto.

• Classe M: anche tali azioni erano potevano essere possedute solamente da banche e società finanziarie licenziatarie del circuito Mastecard, attribuite in misura di un'unica azione per ogni licenziataria ed attribuivano il potere di nomina dei rappresentanti negli organi di governance anche di soggetti che già svolgevano funzioni nelle stesse licenziatarie. Inoltre come era stato previsto nel nuovo atto costitutivo modificato per la quotazione, era necessario il voto positivo di almeno la maggioranza dei voti attribuiti agli azionisti di classe M per l’approvazione di specifiche materie rilevanti. Però è rilevante notare, come i voti venivano attribuiti ai detentori di azioni di classe M, secondo il cosiddetto “global proxy calculation”, ovvero si trattava di un indicatore che si basava sui volumi di issuing, acquiring e delle commissioni corrisposte a Mastecard da ogni licenziataria.

Analizzando più nel dettaglio la composizione del Global Board di Mastecard, era composto da un minimo di tre al un massimo di quindici amministratori (directors), che venivano nominati dai possessori di azioni di classe A e M. Curioso è il fatto che tali amministratori, dovessero soddisfare requisiti diversi in base alla tipologia di azionisti che l’avevano eletti. Se infatti gli amministratori nominati dagli azionisti di classe A non dovevano aver assunto negli ultimi 3 anni incarichi di lavoro dipendente in una qualsiasi licenziataria Mastecard o nella

50 azionisti di classe M. Per quest’ultimi infatti era possibile l’assunzione di un incarico all’interno della governance di Mastecard non solo se si aveva ricoperto un ruolo per una qualsiasi licenziataria negli ultimi tre anni, ma addirittura se si stava sempre ricoprendo un ruolo all’interno di una licenziataria, verificandosi così un doppio incarico. Di contro però, tutti i membri del global board non potevano essere dipendenti di una società concorrente (altro circuito ad esempio Visa) o di una società presente negli organi di un concorrente. Inoltre potevano svolgere la funzione di amministratori al massimo due dipendenti di Mastecard. Se fino alla quotazione, era il global board che possedeva il potere di definire le MIF e le specifiche MIF nazionali, anche se poi lo stesso aveva delegato tale potere al Presidente e Amministratore Delegato che a sua volta avevano delegato al “presidente del Global Markets”, dal momento della quotazione alcune attività del circuito Mastecard furono demandate a uno specifico board europeo, denominato “European Board”. Tra le tante attività che sono state delegate a quest’ultimo board europeo, non figurava però la determinazione della MIF, potere che è sempre stato posseduto dal Global Board.

La motivazione di tale decisione, derivava dal fatto che i membri del European Board avessero tutti legami con le banche licenziatarie il che avrebbe potuto richiamare l’attenzione delle autorità Antitrust europee. Infatti in proposito, il Global Board di Mastercard, in una riunione svoltasi il 14 settembre 2006 approvando le “European board guidlines” ha affermato: “the

Europe Board must place precedence on ensuring that the exercise of its authorities does not create antitrust concerns for the Company. Because Europe Board members are generally employed by customer financial institutions, it is all the more critical that all fiduciary obligations to MasterCard are understood and respected”.

Per quanto riguarda la sua struttura, l’Europe Board era composto da almeno 12 membri fino ad un massimo di 25, con mandati di due anni, e venivano eletti solamente dai possessori di azioni di classe M europei. Fondamentale notare i collegamenti esistenti tra il Global Board e

l’European Board, in quanto il rappresentante degli azionisti di classe M europea (presente

all’interno del Global Board) era automaticamente membro del European Board. Inoltre anche il Presidente e Amministratore Delegato di Mastecard Incorporated (che ricordiamo erano membri del Global Board) erano automaticamente membri del European Board, incluso anche il Presidente di Mastecard Europe. Ancora importante sottolineare, come per poter sedere nel

51 Infatti nel 2008, tutti i membri del European Board (17 membri) erano dipendenti delle stesse banche licenziatarie, anche la loro scelta era “based on proxy”, sia per ragioni commerciali (10 membri erano nominati tra le prime 10 banche azioniste europee, mentre gli altri 7 membri nominati in base a ragioni strategiche nella ricerca di un equilibrio nella rappresentazione geografica della clientela). Ma in qualsiasi momento, il Global Board poteva assumere tutti i poteri attribuiti allo European Board e poteva anche annullare qualsiasi decisione presa da quest’ultimo.

Gli atti istruttori hanno evidenziato non solo diversi punti discutibili per quanto riguarda le modalità di selezione e nomina dei membri della governance di Mastecard, tra cui le relazioni strutturali tra il Global Board e l’European Board, ma hanno anche testimoniato la presenza di modalità organizzative discutibili che presuppongono collegamenti tra gli stessi. Infatti agli atti risultano riunioni del Global Board con ad oggetto la definizione delle MIF in Europa o l’analisi dello scenario europeo in virtù dell’attesa decisione della Commissione Europea sul caso comunitario, alla quale hanno partecipato alcuni membri del European Board, nonostante l’organizzazione societaria post quotazione avrebbe dovuto separare alcune funzioni, tra cui proprio la definizione sulle MIF in Europa. Infatti, se teoricamente, solo il Global Board possedeva il potere di definire le MIF, gli atti hanno dimostrato come in numerose riunioni hanno partecipato vari membri del European Board, cui propri membri erano nominati e rappresentavano direttamente le banche licenziatarie del circuito.

Tali evidenze, importanti ai fini Antitrust, mostrano come esistevano sia dei collegamenti molto stretti tra il Global Board e lo European Board di Mastecard, ma anche delle relazioni (non cessate con la quotazione di Mastecard) tra le licenziatarie e il circuito stesso (precisamente per quanto riguarda la governance).