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3. Le principali questioni relative all’attuazione

3.1. La partecipazione dei portatori di interesse

3.1.1. I contratti di fiume come strumento di partecipazione

I contratti di fiume sono strumenti che partono dalla consapevolezza diffusa che le comunità locali non possano essere escluse dalla gestione delle risorse naturali di cui beneficiano, e nascono dall’idea di una gov-

ernance partecipata delle risorse idriche, in grado di coniugare processi

decisionali multi-livello e multi-stakeholder e di perseguire contempo- raneamente obiettivi di miglioramento ambientale e di gestione del ri-

schio125, così come prescritto dalla Direttiva quadro e dalla Direttiva

alluvioni.

Seppure le due direttive non citino esplicitamente i contratti di fiu- me, essi possono essere facilmente considerati come mezzi essenziali per il “perseguimento degli obiettivi in materia ambientale [che sono previsti] dalla Direttiva 2000/60/EC, […] unitamente alla Diretti-

va 2007/60/EC”126. Infatti, tali strumenti non devono essere interpretati

come a sé stanti, bensì come complementari al quadro normativo euro- peo. L’elaborazione dei contratti di fiume “è coerente con le previsioni

123 Art. 14(1)(b).

124 Art. 14(1)(c) e 14(2). 125 G. P

INESCHI, G. GUSMAROLI, Gestione partecipata con i contratti di fiume, in

Ecoscienza, 3, 2015, p. 91.

126 T

AVOLO NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME, Cos’è un contratto di fiume?,

consultabile online all’indirizzo: http://nuke.a21fiumi.eu/Cos%C3%A8unContrattodi fiume/tabid/56/Default.aspx.

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di piani e programmi già presenti nel (sub)bacino idrografico di riferi-

mento”127, e integrano così di fatto – nonostante siano strumenti di na-

tura e scala differenti – i Piani di gestione di bacino e i Piani di rischio alluvioni. Non a caso nel 2015 la Commissione europea ha accolto lo

Smart Rivers Network128, che si propone di diffondere il modello di ge-

stione partecipata dei corsi d’acqua avendo come riferimento i contratti di fiume, tra i gruppi d’azione della European Innovation Partnership

on Water. Va comunque notato che i contratti di fiume sono “al servizio

della pianificazione e programmazione dei territori, senza l’ambizione

di sostituirsi [ai Piani distrettuali]”129, e ciò anche alla luce del fatto che

il bacino di riferimento dei primi è quello fluviale, cioè il solo territorio identificato dal fiume, e non l’intero e più vasto bacino idrografico su cui è impostata la gestione idrica voluta dalle due direttive del 2000 e del 2007.

Ma cos’è un contratto di fiume? Si tratta, in sostanza, di un accordo di programma su base volontaria che punta alla più ampia mobilitazio- ne possibile da parte di attori sia pubblici che privati, e più precisamen- te

un accordo tra le parti che matura e si formalizza nell’ambito di un pro- cesso decisionale di partecipazione attiva e negoziazione, grazie al qua- le viene individuato l’atto programmatico che compone e integra i di- versi interessi presenti attorno a un corso d’acqua, definendo responsa- bilità e strumenti attuativi per il governo e la gestione sostenibile del si- stema fluviale130.

Lo strumento nasce negli anni Ottanta in Francia con il nome di con-

trat de rivière131, per poi diffondersi a molti altri paesi europei tra cui, a

partire dagli anni Duemila, anche l’Italia132, ed estendersi a esperienze

127 T

AVOLO NAZIONALE DEI CONTRATTI DI FIUME, Definizione e requisiti qualitativi

di base dei contratti di fiume, DOC1 del Gruppo di Lavoro 1, 2015, p. 5.

128 Si veda il sito: http://www.eip-water.eu/SmartRiverNw. 129 M. B

ASTIANI, I contratti di fiume nella gestione del territorio, 2015, p. 1; consul-

tabile alla pagina: http://www.rieti-lab.it/files/Bastiani.pdf.

130 G. P

INESCHI,G. GUSMAROLI, Gestione partecipata, cit., p. 91.

131 V. paragrafo 3.1.2 di questo capitolo. 132 V. paragrafo 4 del Capitolo terzo.

LE DIRETTIVE ALLA PROVA DELL’ATTUAZIONE IN EUROPA

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nell’ambito della collaborazione transfrontaliera. Nonostante la compo- sizione di tali strumenti differisca da un caso all’altro, un loro tratto comune è la presenza di un

organo decisionale ristretto (Cabina di regia) che, composto da soggetti di maggior rilievo, coordina le attività del contratto e delinea gli orien- tamenti strategici. Un secondo organo (Assemblea di bacino, Forum del contratto, ecc.) è tendenzialmente composto da tutti i soggetti che, a ti- tolo diverso, entrano a far parte del processo133.

Come nel caso del processo partecipato previsto dalla Direttiva qua- dro e dalla Direttiva alluvioni, la consultazione delle parti interessate si articola in una serie di momenti chiave. A una fase di condivisione del documento d’intenti, in cui sono specificati gli obiettivi e le motivazio- ni generali, segue un’analisi conoscitiva dettagliata dei vari aspetti (ambientali, ma anche economici e sociali) che caratterizzano il territo- rio oggetto del contratto. In una fase successiva viene elaborato un do- cumento strategico capace di integrare la pianificazione di distretto e le politiche locali. Sulla base del documento strategico è poi elaborato il piano d’azione (o plan for planning), che precisa gli obiettivi da rag- giungere così come gli obblighi e i doveri degli attori impegnati nella loro realizzazione, su un orizzonte temporale che varia generalmente dai tre ai cinque anni. Da ultimo, viene elaborato il contratto di fiume vero e proprio, che specifica le decisioni puntuali prese da tutte le parti interessate e ne definisce gli impegni. Molto spesso questi contratti ri- specchiano esigenze specifiche di un territorio circoscritto, di un corso d’acqua o anche solo di una sua porzione. I problemi affrontati sono molteplici, e possono riguardare, per citare i temi più frequenti, la ridu- zione dell’inquinamento delle acque, la difesa idraulica e la protezione dal dissesto idrogeologico, la promozione e lo sviluppo del territorio tramite la sua valorizzazione ambientale e paesaggistica e la sua rinatu-

ralizzazione, o l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua134. È appena il caso

di notare come questi obiettivi possano essere facilmente ricondotti a

133 A. V

OGHERA,V. AVIDANO, I contratti di fiume per lo sviluppo dei territori mar-

ginali, in Politiche Piemonte, 11, 2012, p. 12.

134 Si veda M. B

ASTIANI (a cura di), Contratti di fiume: pianificazione strategica e

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quelli che anche la Direttiva quadro e la Direttiva alluvioni si prefiggo- no.

Il contratto di fiume è uno strumento di governance che si basa, ol- tre che, naturalmente, sulla condivisione delle decisioni tra i vari porta- tori di interesse, sulla condivisione del modo di prendere tali decisioni. Infatti, benché si parli di un accordo volontario e aperto a tutti gli attori interessati, la volontà di mantenere nel medio o lungo periodo una serie d’impegni condivisi, che avranno un impatto sulla comunità locale, fa- vorisce la creazione di partenariati capaci di durare nel tempo e di rap- presentare la base per la futura elaborazione di nuovi progetti.