• Non ci sono risultati.

I poteri decisori del giudice delle elezioni

2.2. Il Conseil constitutionnel come giudice elettorale.

2.2.2. I poteri decisori del giudice delle elezioni

La decisione definitiva può assumere contenuti diversi: il rigetto della richiesta, la mera rettifica dei risultati, che non implica un annullamento, la riforma e l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti162.

Con il rigetto il giudice convalida l'elezione del parlamentare, mentre negli altri casi viene dato luogo a conseguenze differenti. L'esercizio del potere di mera rettifica ha conseguenze puramente formali, senza dare luogo ad annullamento. La riforma integrale dell'esito della consultazione invece comporta l'annullamento dell'elezione di un candidato, seguito dalla proclamazione di un altro. Dunque, a seconda che la variazione di voti si esaurisca in mere correzioni numeriche oppure comporti conseguenze in termini di risultati elettorali. L'annullamento dell'elezione rende necessaria la ripetizione dello scrutinio163. La differenza tra queste ultime tre alternative risiede nel

161 La rettifica di errore materiale è disciplinata agli artt. 21 e 22 del regolamento di

procedura. La giurisprudenza più recente ha poi precisato che una domanda di rettifica sia da escludersi qualora gli errori allegati non abbiano esercitato una influenza sul giudizio della questione o abbia arrecato pregiudizio al ricorrente.

162 Si tratta di opzioni decisorie comuni ad ogni giudice elettorale e non riservate al

solo Conseil constitutionnel.

163 V. B. Maligner, La justice électorale en France: situation législative et

jurisprudentielle, in E. Catelani – F. Donati – M.C. Grisolia (a cura di), La giustizia elettorale, Atti del seminario svoltosi a Firenze, 16 novembre 2012,

Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, p. 289 ss., che, nel configurare una differente classificazione delle decisioni del giudice elettorale, distingue il potere di annullare l'elezione di uno o più candidati dal potere di annullare le operazioni elettorali nel loro insieme. Mentre l'uno riguarda il caso in cui l'eletto cada in una incompatibilità elettorale, l'altro si ha quando il giudice dell'elezione ha la convinzione che il senso globale dell'elezione è stato viziato.

fatto che il giudice riforma o rettifica i risultati dello scrutinio qualora sia certo che delle irregolarità (o dei fatti assimilabili ad irregolarità) abbiano avuto una incidenza sui risultati dell'elezione e qualora sia in grado di valutarne precisamente gli effetti, mentre nel caso contrario egli è portato ad annullare le operazioni elettorali nel loro insieme164. Con specifico riguardo al potere di rettifica, non insorgono particolari difficoltà se i beneficiari e/o i danneggiati delle irregolarità sono conosciuti, in quanto procede ad una «rectification réelle ou

effective», con cui, se dei voti sono stati erroneamente attribuiti ad un

candidato, egli procede ad una deduzione reale o effettiva del numero dei suffragi raccolti dall'interessato. Al contrario, se questi risultano sconosciuti, il giudice opera una «rectification hypothétique», con cui ipotizza che il candidato eletto sia il beneficiario e lo sconfitto la vittima, sottraendo dalla cifra elettorale del primo il numero di voti colpiti dalla irregolarità e addizionandoli alla cifra elettorale degli sconfitti165. Se al termine di questa operazione il risultato del candidato eletto rimane al di sopra della soglia minima richiesta, allora l'esito del suffragio viene confermato attraverso una pronuncia di rigetto; al contrario, se questi lo ribalta, si può presentare una pluralità di situazioni, quali ad esempio la c.d. «annullation ponctuelle

ou partielle166».

Il giudice elettorale dispone poi di un potere di annullamento, che si esprime nella pratica in due forme differenti. In primo luogo, dispone del potere di annullamento dell'elezione di uno o più candidati. Si tratta del caso in cui un candidato eletto risulta essere ineleggibile e cioè quando ricade in una incapacità elettorale. Oppure ha il potere di annullare le operazioni elettorali nel loro insieme, e questo avviene

164 V. P. Passaglia, La giustizia elettorale in Francia: un delicato equilibrio tra

complessità ed efficacia, cit., p. 28.

165 Ibidem, p. 30.

166 Così come definita da B. Maligner, La justice électorale en France: situation

quando ha la convinzione che la «sincerité» dell'elezione sia stata alterata, che i suoi risultati siano stati falsati e che il senso globale dell'elezione sia stato viziato. Ciò significa che il giudice elettorale è chiamato a far sì che l'esito della consultazione corrisponda, al netto delle irregolarità, alla reale volontà degli elettori. Difatti, anche se sono state commesse irregolarità, non si dà luogo, in linea generale, all'annullamento delle operazioni elettorali, ma il giudice dovrà apprezzare se in quell'occasione vi è stato un attacco alla «sincerité du

scrutin»167.

Per comprendere cosa in concreto significhi il concetto di «sincerité», è necessario far riferimento alla sua dimensione individuale e a quella collettiva. Per quanto concerne quest'ultima, la sincerità si relaziona con i principi di eguaglianza e di libertà. Eguaglianza nel senso di tendenziale equilibrio tra candidati (per ciò che riguarda il finanziamento delle campagne elettorali e l'accesso ai media) e di eguaglianza del voto. Il principio di libertà è invece riferito alla necessità e all'obbligo che le autorità pubbliche tengano, nell'organizzazione delle elezioni e nello svolgimento delle campagne elettorali, una posizione affatto neutra. Con riguardo alla dimensione individuale, invece, questa riguarda l'esercizio del diritto di voto del singolo, e quindi la «sincerité» deve attenere alla segretezza del voto, il quale deve essere anche chiaro e non identificabile168.

167 V. L. Philip, Le Conseil constitutionnel, juge électorale, cit., p. 72, secondo cui

«(...) Le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la regularité de l'élection. Il est

seulement juge de la sincerité des résultats. Cela signifie qu'il ne sanctionne une irrégularité, en prononçant l'annullation de l'élection, que si cette irrégularité est susceptible d'avoir faussé le résultat».

168 Cfr. P. Passaglia, La giustizia elettorale in Francia: un delicato equilibrio tra

complessità ed efficacia, cit., p. 32 ss. Inoltre cfr. R. Ghevontian, La notion de sincerité du scrutin, in Cahiers du Conseil constitutionnel, n. 13, 2003, p. 63 ss.,

par. IIB, secondo cui il giudice elettorale non è giudice della moralità delle elezioni, bensì della sua sincerité e quindi l'adeguamento deve avvenire fra il risultato proclamato e la volontà maggioritaria liberamente espressa dagli elettori. Al contrario, nel senso che fra i poteri del giudice elettorale vi è proprio il controllo della moralità dell'elezione, V. B Maligner, La justice électorale en

Nella prassi, tuttavia, le decisioni di annullamento sono quantomai esigue169, andando a caratterizzare quindi il giudice elettorale di un certo grado di prudenza -da molti ritenuti eccessiva170-, ma anche di pragmatismo, che ha finito talvolta per confermare l'esito delle elezioni sulla base dell'osservazione secondo cui tutti i principali candidati avevano commesso irregolarità171.

Documenti correlati