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Il contenzioso sugli aspetti finanziari delle campagne elettorali

2.2. Il Conseil constitutionnel come giudice elettorale.

2.2.5. Il contenzioso sugli aspetti finanziari delle campagne elettorali

La materia del controllo delle spese e dei finanziamenti delle campagne elettorali è stata elaborata a partire dalla anni ottanta e modificata a più riprese nel 1995, poi dalle leggi del 14 aprile 2011 e del 25 aprile 2016, che hanno introdotto nuovi principi: la trasparenza del deposito di conti dettagliati in merito ad entrate ed uscite conseguite in virtù dell'elezione nei sei mesi precedenti ad essa, la previsione di un massimale di spese di campagna, il rimborso delle spese, l'assenza di deficit199. Una posizione preminente in materia è assunta dalla Commission nationale des comptes de campagne et des

financements politiques (CNCCFP), autorità amministrativa

indipendente200 istituita dalla legge n. 90-55 del 15 gennaio 1990 con il compito di controllare, almeno in prima battuta, i rendiconti presentati dai candidati presso qualunque ente territoriale (salvo i comuni con popolazione inferiore a 9.000 abitanti). Questi si

198 P. Passaglia, La giustizia elettorale in Francia: un delicato equilibrio tra

complessità ed efficacia, cit., p. 37.

199 Sul punto, cfr. J.-P. Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, cit., p.

174.

200 Così la definisce il Conseil constitutionnel, nella décision n. 91-1141 del 31

accompagnano ai poteri sanzionatori di cui dispone il Conseil

constitutionnel in materia: da una parte quelli di ordine contabile e

finanziario, dall'altra il potere di emettere sanzioni elettorali201.

Il potere contabile consiste nel rigetto, da parte della CNCCFP o del

Conseil stesso, (del rendiconto) delle spese sostenute per la campagna

elettorale. Questo ha come conseguenza la perdita del diritto al rimborso delle spese elettorali (entro il limite del 47,5% del plafond delle spese sostenibili, e comunque non eccedente le spese sostenute dal candidato, come stabilito dall'art. L 52-11-1, primo comma del

Code électoral) per i candidati che hanno ottenuto almeno il 5% dei

voti espressi al primo turno di elezioni legislative. La sanzione contabile tuttavia non colpisce i candidati che non hanno finanziato la propria campagna attraverso risorse personali (ad esempio facendo ricorso a prestiti), in quanto l'importo del rimborso non può superare quello dei contributi personali, sanzione che rimane in tal caso solo sulla carta. Inoltre, nell'ipotesi in cui venga rilevato un superamento del limite massimo delle spese elettorali, il candidato deve versare al

Trésor public una somma pari alla differenza fra spese sostenute e

spese massime consentite (art. L 52-15, sesto comma). Nell'esercizio dei poteri finanziari, invece, il Conseil fissa l'importo del rimborso forfettario delle spese elettorali qualora riscontri una pronuncia infondata della CNCCFP (art. L.O. 136-1 del Code électoral202). La principale sanzione elettorale che viene pronunciata dal Consiglio costituzionale è quella dell'ineleggibilità203, accompagnata o meno da

201 In merito a tale ripartizione, cfr. B. Maligner, Le Conseil constitutionnel, juge

des opération et des finances électorales, cit., p. 73, e J.-P. Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, cit., p. 174.

202 L'art. L.O. 136-1 del Code électoral risultante dalla legge organica n. 2011-410

del 14 aprile 2011 (art. 5-1o) recita «(...), lorsqu'il constate que la commission

instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1».

203 Trattasi della terza ipotesi di ineleggibilità accennata in precedenza. V. supra,

quella di annullamento dell'elezione o della sua decadenza, e per questo motivo ha effetti non solo pro futuro, ma anche retroattivi204. Ai termini dell'art. L 52-15, del Code électoral, tutti i candidati205 devono depositare il rendiconto finanziario della campagna elettorale presso la CNCCFP entro le ore diciotto del decimo giorno successivo al primo turno elettorale. Ai sensi dell'art. L 52-1 del Code électoral, è necessario designare un intermediario finanziario (persona fisica) o costituire una associazione di finanziamento, con il compito di ricevere i fondi destinati al finanziamento della campagna e di procedere al pagamento delle relative spese. Infine, il rendiconto deve essere presentato da un soggetto iscritto all'ordine degli esperti contabili. La Commission può approvare il rendiconto, riformarlo o rigettarlo206. In tale ultimo caso (o anche qualora constati il mancato rispetto del termine per il deposito oppure registri il superamento del massimale delle spese elettorali) si rivolge al Conseil constitutionnel che, in qualità di giudice dell'elezione, si pronuncia entro sei mesi dal termine per il deposito sulla eventuale ineleggibilità del candidato. La disciplina della ineleggibilità dei candidati alle elezioni parlamentari è stata oggetto di una significativa evoluzione: prima della legge organica del 14 aprile 2011, il Conseil constitutionnel talvolta ha avuto la facoltà di dichiarare l'ineleggibilità per un anno relativamente alle sole elezioni legislative, talvolta ne aveva l'obbligo207. A partire dal 2012, prima volta in cui la nuova normativa è stata applicata, si parla di facoltà del giudice, relativa peraltro a tutte le elezioni, di pronunciare una ineleggibilità non eccedente tre anni

204 Cfr. P. Passaglia, La giustizia elettorale in Francia: un delicato equilibrio tra

complessità ed efficacia, cit., p. 39.

205 Rectius, i candidati tenuti a depositare il rendiconto sono coloro che non hanno

ritirato la propria candidatura secondo le condizioni richieste dall'art. R 100 del

Code électoral ed ottiene almeno l'1% dei voti senza aver ricevuto donazioni.

206 Sulle condizioni di deposito, forma e presentazione del rendiconto, cfr. J.-P.

Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, cit., p. 174.

207 Per l'analisi della normativa anteriore al 2011, cfr. B. Maligner, Le Conseil

(art. LO 136-1, quarto comma del Code électoral). La nuova previsione si fa portatrice della volontà di dare una maggiore flessibilità nella sua applicazione al giudice elettorale. Nello specifico, il Consiglio costituzionale può dichiarare ineleggibile un candidato nei seguenti casi: superamento del massimale di spesa (art. LO 136-1, primo comma del Code électoral); mancato deposito del conto secondo le condizioni e termini prescritti dall'art 52-12 (art. LO 136-1, secondo comma del Code électoral); fondato rigetto del rendiconto in caso di frode o mancanza di particolare gravità alle regole relative al finanziamento della campagna (art. LO 136-1, terzo comma del Code

électoral). La norma aggiunge che, se il Conseil constitutionnel

dichiara l'ineleggibilità di un candidato eletto, ne annulla l'elezione o, se l'elezione non è stata contestata, lo dichiara dimissionario d'ufficio (art. LO 136-1, quinto comma del Code électoral).

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