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I presupposti processuali del giudizio di ottemperanza

Nel documento L'esecuzione delle sentenze tributarie (pagine 58-60)

3. Il giudizio di ottemperanza

3.4. La disciplina del giudizio di ottemperanza antecedente alla riforma introdotta dal

3.4.4. I presupposti processuali del giudizio di ottemperanza

I presupposti per poter proporre il ricorso per ottemperanza erano due, ed en- trambi contenuti nei primi due commi dell’articolo 70, sopra citati. Il primo di ta- li presupposti, sancito al primo comma prevedeva che la sentenza della Commis- sione tributaria fosse passata in giudicato. Ciò stava a significare che quella sen- tenza non doveva più essere impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazio- ne132 e quindi o erano già trascorsi sei mesi dalla sua pubblicazione e nessuno l’aveva impugnata, o erano decorsi sessanta giorni nel caso in cui la sentenza fosse stata notificata.

La scelta del legislatore, nonostante i profili di incostituzionalità e di disparità tra il trattamento offerto al contribuente e quello previsto per l’amministrazione fi- nanziaria, precedentemente rilevati, era in linea con quanto disposto dall’articolo 69 il quale prevedeva che per il contribuente erano esecutive, solo le sentenze di condanna passate in giudicato.

Il secondo presupposto processuale, contenuto nel secondo comma richiedeva un’inerzia qualificata del soggetto passivo dell’azione133. Non era sufficiente il

passaggio in giudicato della sentenza; il contribuente doveva attendere alternati- vamente:

 il decorso del termine entro il quale una disposizione di legge specifica prescrivesse l’adempimento da parte dell’ufficio finanziario;

fatto che l’esistenza (o inesistenza) della situazione giuridica controversa non abbia costituito oggetto di specifico accertamento da parte del giudice dell’impugnazione. Cosicché, in caso di impugnazione della sentenza di primo grado, il giudicato si formerà con riguardo al giudizio di merito ivi compiuto nel solo caso in cui le sentenze dei successivi gradi di giudizio si limitino all’esame del rito; nel qual caso, quindi, il ricorso per ottemperanza andrà proposto dinanzi alla commissione tributaria provinciale. In ogni altro caso, invece, il ricorso andrà proposto dinanzi alla commissione tributaria regionale”. Come anche affer- mato dalla Cassazione con sentenza n. 18208/2010: “La competenza appartiene al giudice che ha pronun- ciato la sentenza della quale viene richiesta l'ottemperanza, e prescinde dalle eventuali eccezioni prospet- tate dalla controparte, il cui contenuto non può ampliare il thema decidendum fine a farlo travalicare, a posteriori, dai limiti della giurisdizione del giudice che si è pronunciato nei merito”.

132 Nel processo tributario esiste anche un mezzo di impugnazione straordinario, la revocazione ed tale

impugnazione può essere richiesta anche quando la sentenza è passata in giudicato.

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 in mancanza di tale termine, doveva fare un’istanza di messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario e decorsi trenta giorni dalla notificazione dell’atto procedere con il ricorso per ottemperanza.

Nella maggior parte dei casi era raro che vi fosse una disposizione di legge e- spressa la quale prevedeva un termine entro cui l’organo doveva adempiere e di conseguenza si procedeva con la messa in mora dell’ufficio.

In dottrina è da sempre stata riscontrata in modo unanime l’affinità di quanto previsto dall’articolo in commento, con l’articolo 90 del r.d. n. 642/1907, in rife- rimento al giudizio di ottemperanza amministrativo; anche in ambito tributario la notificazione dell’atto di messa in mora aveva natura preprocessuale poiché non era rivolta al giudice, bensì alla parte inadempiente. In tal modo l’amministrazione finanziaria era informata del fatto che in caso di mancato a- dempimento, il privato avrebbe proposto il ricorso per l’ottemperanza. L’atto do- veva essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante sostanziale134 e la notifica fatta direttamente all’ufficio tributario competente, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo fosse stato rappresentato processualmente dall’Avvocatura dello stato135.

Un altro aspetto importante riguardava il fatto che la legge espressamente preve- deva che la notificazione dovesse essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, in tal modo escludendo la possibilità di ricorrere ad altre forme di notificazione e ciò differenziava la disciplina del giudizio amministrativo con quella del giudizio tributario di ottemperanza; in ambito tributario non si applicava il principio in base al quale il rifiuto dell’amministrazione di adeguarsi al giudicato aveva come conseguenza favorevole per la parte privata, di non dover procedere con la messa in mora dell’ufficio136.

A questi due presupposti processuali era possibile considerare come presupposti impliciti anche il fatto che, da un lato, la parte che proponeva il ricorso per

134 La rappresentanza sostanziale differisce da quella processuale che riguarda gli atti processuali nei giu-

dizi in cui la parte deve per legge farsi assistere da un procuratore o da un avvocato iscritto negli appositi albi.

135 Si conferma nuovamente la natura non processuale dell’atto di messa in mora; se avesse avuto natura

processuale la notifica doveva essere fatta all’Avvocatura dello Stato.

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l’ottemperanza doveva avere interesse e questo significava che da quella senten- za derivava un obbligo dell’amministrazione finanziaria a rimborsare il contribu- ente di una somma di denaro e dall’altro, l’amministrazione non doveva aver a- dempiuto all’obbligazione statuita in sentenza “nell’arco temporale dello spatium deliberandi concesso con la messa in mora137”.

Un ultima particolarità da rilevare era il caso in cui l’amministrazione finanziaria avesse adempiuto in parte rispetto all’obbligo da attuare. In siffatta situazione il privato aveva il diritto di ricorrere al giudizio di ottemperanza poiché l’amministrazione non aveva adempiuto in modo completo ai suoi obblighi e l’adempimento parziale non aveva effetti sospensivi delle eventuali azioni che il ricorrente poteva intraprendere per la soddisfazione delle proprie pretese credito- rie. A conferma di ciò, il secondo comma dell’articolo 70, affermava che il ri- corso poteva essere proposto fino a quando l’obbligo non si fosse estinto138.

3.4.5. Il precedente dibattito sull’applicabilità dell’art 14 Legge 30 del 1997 al

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