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Il ricorso

Nel documento L'esecuzione delle sentenze tributarie (pagine 62-65)

3. Il giudizio di ottemperanza

3.4. La disciplina del giudizio di ottemperanza antecedente alla riforma introdotta dal

3.4.6. Il ricorso

Il ricorso in ottemperanza, come disposto al primo comma dell’articolo 70, dove- va essere depositato in doppio originale presso la commissione tributaria compe- tente.

La particolarità di tale ricorso rilevava per il fatto che esso doveva essere indiriz- zato al presidente della commissione e, come previsto al comma 3, dell’articolo 70, doveva contenere la sommaria esposizione dei fatti che giustificavano la pro- posizione del ricorso e contenere, in allegato, la copia della sentenza passata in giudicato, unitamente all’originale o alla copia autentica dell’atto di messa in mora notificato, se necessario143.

È opportuno rilevare che la previsione “la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione” era un’indicazione che poteva essere anche omessa dal ricorrente poiché la sua mancanza, non avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza. Tale ricorso si caratterizzava, infatti, per essere un ricorso caratterizzato dal petitum poiché la richiesta fatta si risolveva nella richie- sta di esecuzione della sentenza passata in giudicato, la quale andava “ritenuta assorbente di ogni altro elemento individuativo della domanda, ed in particolare è assorbente dei motivi. Tutto quello che il ricorrente può domandare è che si ot- temperi esattamente al giudicato144”. Come rilevato in dottrina, il ricorrente po- teva limitarsi a lamentare la mancata esecuzione del giudicato.

Viceversa, la sentenza passata in giudicato doveva essere indicata in modo preci- so145 e questo era un requisito essenziale, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Ovvio che, l’inammissibilità si collegava solo alla mancata indicazione degli estremi della sentenza e non anche alla mancata produzione della copia del- la sentenza poiché l’originale già risultava nella disponibilità della commissione

143 Non era infatti automatico che vi fosse l’atto di messa in mora poiché, come disposto nel secondo

comma dell’articolo 70, poteva esservi una disposizione specifica che prescriva il termine entro il quale doveva essere effettuato l’adempimento, il che escludeva l’esistenza di un atto di messa in mora.

144 Come rilevato in Consolo C., Glendi C., Commentario breve alle leggi del processo tributario, pag.

804.

145 Doveva contenere la data di emissione, il numero, l’organo giudicante, la data di pubblicazione e la

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tributaria competente146. Non si poteva, altresì, ritenere inammissibile il ricorso presentato senza la riproduzione dell’originale o della copia dell’atto di messa in mora, ove necessario.

In conclusione , il ricorso si caratterizzava per una maggiore semplicità rispetto al ricorso ordinario di cui all’articolo 18 del d.lgs. n. 546 del 1992; tuttavia, no- nostante l’indicazione precisa della sentenza passata in giudicato permettesse la possibilità di non indicare quanto previsto all’articolo 18 lett. c), d), e), non è mai stata esclusa l’applicazione di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 18147. La segreteria della commissione tributaria competente aveva poi l’onere di tra- smettere uno dei due originali del ricorso all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale obbligato a provvedere148.

La comunicazione149 doveva seguire le forme di comunicazione previste dall’articolo 16 del d.lgs. n. 546/92150.

Per tale comunicazione non era espressamente previsto un termine perentorio an- che se si riteneva che essa dovesse avvenire nel minor tempo possibile, viste le

146 Salvo il caso in cui l’esecuzione riguardasse una sentenza emanata dalla Cassazione a norma dell’art.

384 del codice di procedura civile. Come osservato in Baglione T.,Menchini S., Miccinesi M., Commen-

tario al processo tributario cit., la scelta del legislatore si ispirava a criteri logici poiché l’omessa indica-

zione degli estremi della sentenza renderebbe molto difficile l’individuazione della stessa da parte della segreteria mentre la mancata produzione della copia era una mancanza rimediabile in modo molto più fa- cile.

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Nel ricorso doveva, quindi, esservi: l’indicazione della commissione tributaria alla quale era diretto, le generalità del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domi- cilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elet- tronica certificata. Inoltre al ricorso per ottemperanza si applicavano anche il 3° e il 4° comma dell’articolo 18 i quali disponevano che: “Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e

contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sotto- scritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del di- fensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' as- solutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fi- scale, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente”.

148 Come disposto dal quarto comma dell’articolo 70. 149

Nel caso specifico, non è prevista la notificazione del ricorso da parte della segreteria, ma semplice- mente la comunicazione. La differenza tra queste risiede nel fatto che la notificazione fa fede fino a que- rela di falso dell’avvenuta comunicazione di quell’atto al soggetto interessato; la comunicazione non ha, al contrario, valore di prova. Nel ricorso in ottemperanza, però, la comunicazione è fatta dalla stessa se- greteria e per questo non risulta necessario un procedimento notificatorio a dimostrazione dell’avvenuta comunicazione.

150 Primo comma, art.16, d.lgs. 546/92, : “Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevinento. Le comunica- zioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente lo- cale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' resti- tuito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2”.

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esigenze di celerità all’esecuzione proprie di tale strumento. Come sostenuto in dottrina151 non doveva però dimenticarsi dell’esigenza di rispettare il termine di cui all'art. 70, comma 6, secondo il quale la trattazione in Camera di consiglio doveva essere fissata “non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso”. Tenuto conto dei 20 giorni per le osservazioni, di cui al successivo comma 5, e dei 10 giorni liberi per la comunicazione della data della trattazione del ricorso da parte della segreteria, l'obbligo della segreteria era di provvedere con sollecitudine alla comunicazione all'ente impositore di uno degli originali del ricorso.

Al quinto comma era poi previsto che: “Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, al- legando la documentazione dell’eventuale adempimento”.

Il comma aveva per oggetto la costituzione della parte pubblica nonostante, nel caso specifico, la costituzione era di tipo informale152. Inoltre il termine sancito si presentava come ordinatorio e non perentorio poiché la costituzione risultava fa- coltativa visto che poteva avvenire direttamente nella trattazione in camera di consiglio153. A conferma di ciò il comma sei, dell’articolo 70, faceva riferimento alle parti e non alle parti costituite, come diversamente previsto nella disciplina del ricorso ordinario; infatti l’ente impositore aveva diritto ad essere notiziato del giorno della trattazione del ricorso anche in caso di mancata costituzione e in se- de di trattazione poteva costituirsi presentando le osservazioni e la documenta- zione che potesse eventualmente dimostrare l’avvenuto adempimento, fatta salva la possibilità di richiesta, da parte del ricorrente, di differimento della trattazio- ne154.

Le eccezioni dell’ente impositore dovevano interessare l’esecuzione del giudica- to, ovvero quei fatti che avevano modificato o addirittura estinto la pretesa del ri- corrente; esse incontravano, infatti, il limite assoluto del giudicato impedendo la

151 Si veda sul punto Glendi C., Giudizio di ottemperanza: iter procedimentale, in Corriere Tributario n.

9/2000, pag. 631.

152 Diversamente da quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 546/92.

153 Il termine perentorio è quel termine che viene dato nei casi in cui un atto o una determinata attività

devono essere compiuti entro la scadenza del termine; in caso di mancata osservanza dello stesso, l’attività compiuta non rileva e questo comporta l’applicazione di una sanzione e la produzione di effetti sfavorevoli. Al contrario, il termine si definisce ordinatorio quando dalla sua inosservanza non derivano sanzioni o effetti sfavorevoli. Il termine è previsto per indirizzare l’attività amministrativa.

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possibilità di aggiungere fatti che potevano essere rilevati in sede di cognizio- ne155.

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