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La soppressione dell’accesso alla tutela esecutiva civilistica a favore del

Nel documento L'esecuzione delle sentenze tributarie (pagine 74-77)

3. Il giudizio di ottemperanza

3.5. La disciplina del giudizio di ottemperanza dopo le modifiche introdotte dal d.lgs.

3.5.1. La soppressione dell’accesso alla tutela esecutiva civilistica a favore del

L’articolo 70 è stato oggetto di modifiche da parte del d.lgs. 156/2015 il quale ha dato ampio spazio a tale strumento scarsamente utilizzato antecedentemente alla riforma; ad oggi il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento che può essere utilizzato dal contribuente per l’esecuzione delle sentenze, definitive e non, in ca- so di inerzia da parte dell’ente debitore.

173 Poiché il comma 10, faceva esplicito riferimento alle sole sentenze di cui al settimo comma. 174

Cassazione civile, sez. trib., 13/05/2003, n. 7312 : “In definitiva, quindi, l'art. 70, comma 10, d.lgs. 546-1992, deve essere interpretato nel senso che il ricorso in cassazione è l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze pronunciate in sede di giudizio di ottemperanza, anche quando si tratti di sentenza di rigetto, superando, così, l'equivoco tenore letterale della norma che sembrerebbe limitare la esclusione dell'appello alla sola impugnazione delle sentenze di accoglimento del ricorso”.

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La scelta di prevedere tale strumento come unico utilizzabile per il contribuente, è stata così giustificata dalla Relazione illustrativa:

 dalla peculiarità delle sentenze emesse nel processo tributario, dove spes- so anche il calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso di imposta non è agevole, essendo necessaria comunque un’attività dell’ufficio per la determinazione degli interessi per i vari periodi interessati; inoltre la ne- cessità di una garanzia per le condanne in favore del contribuente al rim- borso di somme superiori a 10.000 euro, avrebbe creato notevoli proble- mi alle segreterie per il rilascio delle formule esecutive, non potendosi pretendere da tali uffici un controllo sulla idoneità della garanzia stessa;

 dalla particolare efficacia della procedura di ottemperanza, che consente di ottenere in tempi brevi l’adempimento dell’amministrazione, con il rimborso delle relative spese;

 dal fatto che l’ordinaria procedura esecutiva non garantisce spesso il sod- disfacimento dell’interesse del contribuente, anche per le note difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di soggetti pubblico.175

A conferma di ciò, la prima modifica ha interessato il primo comma dell’articolo 70 del d.lgs. n. 546/1992, per il quale è stato soppresso l’inciso “Salvo quanto previsto dalle norme del c.p.c. per l’esecuzione forzata della sentenza di condan- na costituente titolo esecutivo”.

L’eliminazione di tale previsione evidenzia la scelta del legislatore di creare un sistema di esecuzione delle sentenze unitario e ciò risulta in linea con l’avvenuta sostituzione integrale dell’articolo 69 che, come precedentemente osservato, pre- vedeva che il contribuente potesse chiedere copia spedita in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 c.p.c. della sentenza a lui favorevole, quando la pronun- cia era passata in giudicato.

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In dottrina176, è stato rilevato come tale modifica risulta in sospetto di incostitu- zionalità e ciò è confermato da un’analisi di quelli che sono i principi costituzio- nali oggetto di violazione:

 in primis, la modifica attuata, o meglio la soppressione risulta in contrasto con quanto previsto dall’articolo 76 della Costituzione177 poiché tale inci- siva modifica, la quale ha comportato la soppressione dell’accesso alla tu- tela esecutiva prevista dal c.p.c., avrebbe dovuto essere quantomeno sanci- ta con criteri e principi direttivi ben definiti. In tal caso, invece, la legge delega nulla prevedeva in tale direzione, anzi la finalità della stessa e- spressa dall’articolo 10, comma 1, era quella di rafforzare la tutela giuri- sdizionale del contribuente178;

 in secondo luogo, si è assistito anche ad una violazione degli artt. 3, 24, 113 Costituzione . Il legislatore delegato, infatti, aveva espressamente previsto l’introduzione del principio di immediata esecutività delle senten- ze estesa a tutte le parti in causa cercando di ampliare la tutela a favore del contribuente e non restringendola, eliminando l’accesso alla procedura e- secutiva civilistica. Quest’ultima era uno strumento di cui prima dispone- vano gli stessi contribuenti per le sentenze passate in giudicato e con la ri- forma si sarebbe semplicemente dovuto procedere con l’estensione dell’applicabilità di tale strumento e non con una sua eliminazione179

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Come sostenuto da Glendi C. in Abuso del diritto e novità sul processo tributario,cit., pag.287 e da Randazzo F., in Con l’immediata esecutività delle sentenze non ancora in giudicato cambia il giudizio di

ottemperanza, in Corriere Tributario, n. 25/2016, pag.1971.

177 Articolo 76 Cost. : “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”. 178 Come affermato da Glendi C., in Fermenti legislativi processualtributaristici: lo schema di Decreto delegato sul contenzioso, in Corriere Tributario n. 32-33, 2015, pag. 2468 : “ è palese l’illegittimità costi-

tuzionale (…) atteso che una modifica di questa portata, comportante addirittura la parziale abrogazione delle norme del Codice di procedura civile, che prevedono la fruibilità dell’esecuzione forzata ivi conte- nuta (art. 474 ss. c.p.c.) per tutte le sentenze costituenti titolo esecutivo nei confronti della Pubblica am- ministrazione , con la consequenziale privazione del contribuente di un vero e proprio diritto soggettivo all’accesso alla giustizia ordinaria a seguito di una ottenuta condanna dell’amministrazione a restituire quanto indebitamente trattenuto, avrebbe dovuto essere normativamente sancita per le vie ordinatorie o su delega del Parlamento”,

179 Come osservato da Glendi C., in Corriere Tributario n. 32-33, 2015, pag. 2468, cit., con la previsione

dell’estensione dell’immediata esecutività, lo stesso legislatore delegante si proponeva di non introdurre una disciplina limitativa la quale andasse contro il suo obiettivo, come tuttavia è avvenuto.

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 da ultimo, le sentenze di condanna della pubblica amministrazione, ema- nate dal giudice tributario, sono state differenziate da quelle emesse dal giudice ordinario e da quello amministrativo, escludendo per le prime una possibile attuazione delle stesse attraverso le regole del processo di esecu- zione civilistico180.

Il legislatore delegato ha privato il soggetto privato di un diritto eccedendo, tutta- via, da quelli che erano i poteri attribuitegli dalla legge delega, violando la stessa e allo stesso tempo la Costituzione.

Nel documento L'esecuzione delle sentenze tributarie (pagine 74-77)