2 0 8 - 1 2 2 2 , m a r . 2( B. 3 / 3 2 e 33 2 0 9 - 1 2 2 2 - 1 4 2 2 B. 3 / 3 3 2 1 0 - [ 1 2 2 2 ] , giù. B. 3 / 3 4 2 1 1 - 1 2 2 2 , giù. 2 3 B . 3/ 35 2 1 2 - 1 2 2 2 , lug. 15 B. 3 / 3 6 2 1 3 - 1 2 2 2 , ag. 31 B. 3/ 37
prio tribunale, alcune case, il permesso di bagnarsi ogni gio vedì nel bagno prospiciente il castello, etc.
Orig. m em br. 27 x 2 7; trac. sig. p en d. Jurium
I, col. 665-6; -
C a f f a r oII,
p.184.
Federico li, Imperatore dei Romani e re di Sicilia, conferm a ai Savonesi proprietà, diritti, consuetudini, libertà di navi gazione e di commercio, ette, salvo restando l’obbligo della fedeltà all’impero. Conferma al Vescovato di Savona il c a stello ed il territorio di Spotorno ed ogni altro possedimento e diritto presente e futuro, dei quali alcuni ivi p articolar mente elencati. Proibisce a chiunque di offendere, m olestare, tassare i Savonesi, pena la multa di lire mille d’oro.
Cop. autent. sec. X III su -perg. 54 x 4 4; annot. dors, d ata ed ogg.
Cop. infor. sec. XV di essa cop. au ten t. nel qu ad er. cart. d i cu i al n. 2 0
9.
Quaderno cart. conten. privilegi concessi o conferm ati ai Savonesi da Federico II, Enrico VII e Filippo M aria Viscon ti, Duca di Milano e Signore di Genova (n. 5 atti).
C opie infor. sec. XV dei docu m . di cu i ai nn. 2 0 8 , 3 1 2 , 5 0 7 , 5 0 8 , 7 7 2 .
Pelagio, vescovo di Albano, legato pontifìcio, dichiara sp et tare al Balio dei Veneziani, a norma dello statuto vigente tra le Comunità dei Veneziani, dei Genovesi e dei Pisani, la cognizione della causa vertente in A cri tra i Pisani ed i Genovesi.
Cop. autent. sec. X lll su perg. 3 2 x 1 9 .
B ig o n i, pp. 5 2 -9 ;
-
C a f f a r oII,
pp. 1 8 3 -4 , n . 1.Il Balio dei Veneziani in Acri, Filippo Cornaro, col co n senso delle parti, proroga al 15 luglio prossimo il term ine per la prolazione della sentenza nella causa tra Genovesi e Pisani.
C op. autent. anno 1224, su perg. 2 0 x 1 6 , 5 .
C a f f a r o
II,
p. 184, nota.I Consoli genovesi e pisani danno una proroga di quindici giorni al Balio dei Veneziani in Acri per la prolazione della sentenza nella causa tra Genovesi e Pisani.
C op. autent. anno 1224 su perg. 1 5 x 2 2 , 5 .
C a f f a r o
II,
p. 184, nota.Guglielmo, Vescovo di Ventimiglia, attesta il giuram ento p re stato a sua istanza dal Podestà e Consiglieri del Com une di Genova della convenzione scritta dal N otaio M archisio Scriba.
Cop. in for. cart. sec. XVII.
Juriu m
I, col. 672; -
C a f f a r oli, p. 186.
- 4 7 -214
- 1 2 2 2 , d i c . 1 6 Filippo Cornaro, Balio dei Veneziani in Acri, ingiunge ai Con soli Pisani di comparire davanti a lui il giorno dopo per ascol tare la sua sentenza nella causa vertente tra essi ed i Genovesi.O rig. m em br. 1 3 x 1 5 .
C op. autent. anno 1224 su perg. 15 x 1 6 .
Ca f f a r o II, p. 184, nota.
215 - 1222, die. 17 Gli ambasciatori del Balio dei Veneziani in Acri invitano i
B' 3/39 Consoli Pisani a presentarsi nella chiesa di San Marco per
ascoltare la sentenza nella causa tra i Genovesi ed i Pisani.
C op. autent. anno 1224 su perg. 1 4 x 1 4 ,5 .
Ca f f a r o II, p. 184, nota.
216 - 1223, mag. Giovanni I d’Ibelino, Signore di Beyrouth, conferma ai Geno-
B 3/40 vesi in Beyrouth: esenzione dal dazio d’entrata e d uscita, ec cezion fatta per alcune merci, quali vino, olio e grano; libero e gratuito approdo alle loro navi, il privilegio di un proprio tribunale, alcune abitazioni, l’uso esclusivo in ogni giovedì del bagno prospiciente il castello. Dona inoltre ai Genovesi un forno con sue pertinenze nel bosco di Beyrouth, etc.
Orig. m em br. 30 x 30; trac. sig. pend.
Juriu m I, col. 687-8; - C a f f a r o II, pp. 184-5, n. 1.
2 1 7 - [ 1 2 2 4 ] , m a r . 2 8 Federico II, Imperatore dei Romani e re di Sicilia, esorta i B' 3/41 cittadini di Acri a ricevere con i soliti onori e a non molestare
i Genovesi che in seguito alla guerra coi Pisani non avevano più toccato la loro città e che ora, per sua mediazione, appro deranno nel loro porto.
C op. autent. sec. XIII su perg. 2 2 x 1 6 .
Ca f f a r o II, p. 198, n. 1.
218
- 1 2 2 4 , lug. 31 Pietro Notaio, delegato dal podestà di Lucca confessa di B . 18 A / 2 8 aver ricevuto in prestito dal Comune di Genova lire duemila genovesi.
Orig. m em br. 1 7 x 1 9 .
2 1 9 - 1 2 2 4 , ott. 8 Conferma e rinnovazione della pace e delle convenzioni sti- B . 3/ 42 pulate nel 1182 tra Genova ed Ermengarda, viscontessa di Narbona, cui si aggiunge la specificazione dei rapporti com merciali tra il Comune di Genova e quello di Narbona (vedi n. 118).
Cop.
infor. cart. sec.XV///.
luriumI, col. 745-8.
Il Comune di Genova promette al Signore di M ongiardino ed ili suoi uomini aiuto e protezione contro chiunque, di non fa r pace con gli Alessandrini ed i Tortonesi senza di loro, etc.
Ccyp. autent. d el 25 ottob. 1227 su -perg. 16 x 20. Juriu m I, col. 749-50.
I Comuni di Genova e di Asti fissano le m odalità p erch è i creditori di uno dei due Comuni siano rispettivam ente so d disfatti dai debitori dell’altro.
Cop. infor. cart. sec. X V llì.
Tommaso I, Conte di Savoia, s’impegna a condurre al servizio di Genova, per due mesi, 180 soldati buoni borgognoni a c a vallo ed in completo assetto di guerra m ediante un corrisp et tivo in danaro ed altri vantaggi ivi elencati nelle clausole del contratto. Nicolò di Andito, podestà di Asti, a nome del C o mune, si costituisce garante dell’osservanza della prom essa da parte del Conte di Savoia ed è scelto com e arbitro d agli ambasciatori genovesi per fissare l’adeguato compenso alla persona del Conte suddetto ed il risarcimento degli eventuali danni ai cavalli e al materiale.
T re cop. infor. cart. sec. XVII. Ca ffa r o III, p. 6.
223
-1225
, giù. 13 Tommaso I, Conte di Savoia, dichiara di aver ricevuto d al- B. 3 / 4 6 l'ambasciatore genovese il compenso in danaro stabilito nella convenzione preced. per il servizio militare che egli d o vrà prestare a vantaggio del Comune di Genova.Tre cop. infor. cart. sec. XVII.
F e d e r ic i, Lettere di F .F. a Gaspare Scioppo, Genova 1 6 4 1 , Nota 1 5 3 , pp. 9 1 - 4 ; - S p e ro n e
C.,
Reai grandezza della Rep. di G en ova,
1 6 6 9 , n. 8 7, pp. 2 7 6 -7 ;-
A c c a m e , p. 6 6 e App. doc. I.224
- 1 2 2 5 , giù. 2 6 II Vescovo di Antibo concede pace, sicurezza e protezione [ 1 2 2 6 st. pis.] perpetua a persone ed averi degli uomini di Albenga, ai quali inoltre farà risarcire ogni eventuale danno od offesa potesse essere loro arrecata da uno degli uomini di Antibo.Orig. m em br. 1 5 x 2 1 .
2 25 - 1 2 2 5 , ag. 2 8 I Comuni di Genova e Montpellier si promettono recip roca-
B J/48 mente per trentaquattro anni sicurezza ed esenzione di im
poste per i cittadini dell’uno nel territorio dell’altro, osservanza della pace, fissano le norme per il conseguimento della giusti zia nel caso in cui un cittadino dell’una arrechi danno od offesa ad un cittadino dell’altro Comune, si rimettono v ice n devolmente le offese ed i danni subiti.
Cop. autent. an. 1230 su perg. 4 8 * 5 x 4 5 ; trac. sig. p en d . Jurium I, col. 760-5; - Ca ffa r o II, p. 198, n. 2.
-
49
-220 - 1224, die. 19
B. 3/43
/ Ç 221 - 1 2 2 5 , f e b . 2 6 B. 3 / 4 4 2 2 2 - 1 2 2 5 , giù. 1 0 B. 3/ 45 ri.2 2 6 - 1 2 2 5 , n o v . 2 6 j Consoli, i cittadini di Montpellier ed il Luogotenente di Gia com o I, re d’Aragona, Signore di Montpellier, confermano con giuramento l’osservanza della convenzione di cui al n. 225. O
Orig. m em br. 52 x 43; trac. sig. perni. Ju riu m I, col. 769-72.
2 2 7
1226
, f e b . io j consoli del Comune di Pigna e quelli del Comune di Ca-B 1 8 A /29 . i
stelfranco stabiliscono i diritti dei rispettivi Comuni sul ter-