Guido I de la Roche, Signore di Atene, concede ai Genovesi piena salvaguardia ed esenzione di tributi nella sua terra,
B 6 58 del castello di Belgodere in Corsica, dichiara di aver conse gnato volontariamente il Castello di Belgodere e la terra d
11 Podestà di L u cca nomina Riccomo Bolgarini curatore di Matteo Conte di Donoratico, maggiore di anni 8 e m inore
di anni 14, perchè possa confermare le condizioni offerte il 28 magg. prec. dal di lui fratello C onte Lotto, pisano, p ri gioniero, al Comune di Genova e da questo accettate, qui inserite e comprendenti fra le altre quella della salvaguar dia e dell’esenzione da ogni dazio e colletta ai Genovesi nelle terre di essi Conti di Donoratico, la liberazione dal carcere del Conte Lotto, etc.
Orig. m cnibr. 5 2 x 6 1 ,5 gravem , deter. e m u tilo n ell'u ltim a parte. Jurium II, col. 288-92; - To l a, pp. 440-2.
Riccomo Bolgarini, curatore del Conte M atteo di D on ora tico, in presenza e per ordine del Podestà di L u cca fa l’in ventario dei beni lasciati in eredità al suddetto M atteo dal padre Conte Ugolino, fra i quali è notata pure la nona p a r te del regno di Cagliari.
Orig. m em br. 42 x 30,5. To l a, pp. 444-5.
Il Conte Lotto di Donoratico per sè ed i suoi fratelli G uelfo e Matteo, promette al Sindaco del Comune di Genova d ’im piegare lire venti mila di genovini in immobili siti nel di stretto genovese, nei termini ed alle condizioni qui co n co r date; di cedere al Comune di Genova le terre che i Conti di Donoratico hanno entro i confini del castello di C agliari, quando questo sarà recuperato dai Genovesi, in conform ità della pace conclusa tra Pisa e Genova nel 1288; salvaguar dia ed esenzione da ogni dazio e tributo agli abitanti del territorio genovese nelle terre dei suddetti Conti, i quali saranno soggetti alle leggi e tribunali di Genova per i reati commessi contro i Genovesi.
Il Comune di Genova, a mezzo del suo Sindaco, p rom ette di trattare i Conti di Donoratico come suoi cittadini, di libe rare dal carcere il Conte Lotto, appena sarà data la g a ra n zia di lire diecimila di genovini ed il presente patto sarà ratificato dai suoi fratelli Guelfo e M atteo, etc.
Orig. m em br. 65 x 42; annotaz. dors. ogg. Jurium II, co l. 294-9; - To l a, pp. 445-7.
Il Conte Lotto di Donoratico, in conformità delle offerte fa t te al Comune di Genova il 28 magg. prec. prom ette d'im piegare o far impiegare dai suoi fratelli, entro dieci anni, lire mille di genovini nell’acquisto di immobili siti nella città o nel distretto di Genova, pena la multa di lire 2000 in caso
i
d’inadem pienza della promessa, mallevadore il Comune di Pistoia.
O rig. m em b r. 5 7 ,5 x 2 2 ; annotaz. dors, data e ogg.
4 6 2 - 1 2 9 2, ott. 6 II Com une di L u cc a si rende garante verso quello di Geno-
B‘ 7/7 va dell’adempimento della promessa fatta dal Conte Lotto
di D onoratico anche a nome dei suoi fratelli Conti Guelfo e M atteo, d’im piegare, entro dieci anni lire 1500 di genovini in immobili siti nella città o nel distretto di Genova, impe gnandosi a pagare lire tremila se la promessa non sarà man tenuta.
O rtg. m em b r 4 5 x 2 7 ,5 .
463 - 1292, ott. 9 II Com une di Firenze nomina i suoi rappresentanti per ga rantire al Comune di Genova l’adempimento della promessa di cui al n. 462.
O rig. m em b r. 3 9 x 3 1 in gran -parte deter. dalVum id. ed illegg.
464 - 1292, ott. 27 II Conte L otto di Donoratico promette d’impiegare o fare im-
B 7 /9 piegare dai suoi fratelli, entro dieci anni, lire 1500 di geno
vini nell’acquisto d’immobili siti nel distretto del Comune di Genova, di pagare lire 3000 se non manterrà tale pro messa; m allevadore il Comune di Firenze.
O rig. m em b r. 6 5 ,5 x 2 2 ; annotaz. dors, data ed ogg.
465 - 1293, feb. 12 Giovanni Tavano banchiere dichiara di aver ricevuto in de posito dal Conte L otto di Donoratico lire mille di genovini da custodire fino a quando saranno impiegate nell acquisto d ’immobili siti nel distretto genovese, promettendo di ado perarsi perchè questo investimento sia fatto dal Conte Lotto o dai suoi fratelli entro il termine convenuto col Comune di Genova, pena la multa di lire 2000 in caso di inosser vanza.
O rig. m em br. 4 0 ,5 * 18.
466 - 1293, feb. 23 II Comune di Genova approva le istruzioni preparate da
B- 7/1 ' una commissione appositamente nominata affinché i suoi
ambasciatori possano rispondere alle richieste presentate dal Comune di Venezia per offese e danni arrecati dai Genovesi ai Veneziani ed i provvedimenti da essa proposti contro i rei.
D u e m in. in du e qu ader. cart.
467 - [1293] Gli ambasciatori del Comune di Genova a Venezia rispon-
B 7/12
•
dono in relazione alle richieste formulate da Nicola Quirino e Pietro Zeno, ambasciatori veneziani a Genova, per danni
ed offese arrecati da cittadini genovesi a cittadini veneziani. Min. in # « quader. cari.
C a f f a r o
V, p. 168.
468 - 1294, gen. 25 II Comune di Venezia dichiara di voler osservare la treg u a B 7/ n V6n 1 precedentemente firmata con quello di Genova.
Orig. m em br. 49 x 22.
C a f f a r o
V, p. 169.
469 * 11294] Nicola Spinola, ambasciatore del Com une di Genova, p re
senta all’imperatore dei Greci le inserite richieste per il ri sarcimento dei danni sofferti dai Genovesi ad opera dei Greci.
Min. in un quader. e fogl. cart.
Be r t o l o t t o, pp. 5 1 1 -4 5 ; - Ma n froph, pp. 6 8 3 -5 .
470 - 1296, apr. 4 Giacomo II, re d’Aragona, conferma ai cittadini di B a rce l-
B 7/15 Iona ed ai Catalani di Aragona e di M ajorca il privilegio
concesso da lui quale re di Sicilia il 17 luglio 1288, qui ri portato, col quale concedeva ai cittadini di B arcellona nel suo regno libertà e franchigie per il com m ercio, escluden done i Provenzali, i Romani, i Toscani, i Veneziani, i Pisani e gli abitanti del regno di Sicilia e salve le eccezioni ivi indicate come ai Genovesi.
Cop. autent. cart. del 10-12-1565; trac. sig. ader.
471 - 1298, gen. 21 Guglielmo Doria, ambasciatore del Comune di Genova p res-
B. 7/16 so i l re di Granata, fa redigere in forma pubblica il tra tta to del 20-2-1925, col quale Alemir Boabdile M oham m ed II e suo figlio Alemir da una parte, ed il Comune di Genova dall’al tra confermano la pace tra loro conclusa il 10-10-1278, ri mettendosi reciprocamente le offese ricevute da quel giorno, e reciprocamente promettendosi il risarcim ento degli even tuali futuri danni ai loro rispettivi sudditi.
Orig. m em br.
31,5*19.
472 - 1299 mar 6 Lanf ranchino Spinola ed Egidio di Quarto, am basciatori del
B. 7/17 Comune di Genova presso il re di Cipro e di Gerusalem m e, avendo chiesto più volte inutilmente al suddetto re il risar cimento dei danni arrecati ai Genovesi specialm ente d a p a r te dei Veneziani nel porto di Fam agosta, ordinano sotto le pene qui stabilite, a tutti i Genovesi di non andare più o navigare, a datare d a lli-8 p. v., verso quel regno, di lasciarlo entro questa data se già ci sono, di non esercitare, d a ora in avanti, nessuna carica tra i propri concittadini in quel regno, e dettano le opportune disposizioni per quei G eno vesi che attualmente hanno colà una carica o uno stipendio.
Orig. membr. 73,5 x 30.
- 97 -
8
.4 7 3 - 1299, mag. 25 1 Comuni di Venezia e Genova, presente il promotore M at- B' 7 /1 8 teo I Visconti, Vicario imperiale in Lom bardia e Capitano di Milano, a mezzo dei propri ambasciatori fanno la pace tra loro, rimettendosi reciprocamente le offese ed i danni finora ricevuti, promettendosi reciprocamente la liberazione dei rispettivi prigionieri di guerra dopo che il presente trat tato sarà ratificato, e dopo che sarà prestata idonea garanzia dal Comune di Venezia a quello di Genova per l’osservanza di esso, nel sfiorno che verrà stabilito dal suddetto Vicario imperiale. I Genovesi potranno opporre resistenza ai Vene ziani se assaliranno l’impero greco. Qualora ci fosse guerra
^ qV tra Genova e Pisa, i Veneziani non dovranno andare a Pisa,
nè in Sardegna, nè in Corsica, nè in alcun luogo compreso fra Nizza e Civitavecchia; i Genovesi non potranno andare in quelle città del golfo di Venezia che fossero in guerra con questa. Il Comune di Venezia darà come mallevadori del l’osservanza della presente pace i Comuni di Padova e Ve rona, quello di Genova i Comuni di Asti e Tortona. Ogni qualvolta uno dei due Comuni non osserverà il presente trat tato darà all’altro 50 mila marchi d’argento più il risarci mento dei danni, spese ed interessi.
O rig. m em br. 7 3 x 5 1 ; orig. m em br. 73 x 58,5 parzial. guasto. Ju d iu m II, col. 3 44-52; - Ma n f r o n i, p. 6 8 8 .
4 7 4 - 1299, giù. 5 II Comune di Venezia nomina i suoi procuratori per ricevere
B 7 ^ 19 dal Comune di Genova la ratifica del trattato di pace sti pulato tra i suoi ambasciatori e quelli genovesi il 25 mag gio prec.
O rig. m em br. 31 x 2 5 ; trac. sig. pen d. Ju riu m II, col. 352-4.
475 - 1299. giù. io L a città di Padova nomina il suo procuratore per garentire
B 7 _<) al Comune di Genova l’osservanza da parte di quello di
Venezia della pace di cui al n. 473. - > O rig. m em br. 4 9 x 2 1 ,5 .
Ju riu m II, col. 356-8.
4 7 6 - 1299, giù. io II Comune di Genova nomina il suo procuratore per ricevere
B- 7/21 i Comuni di Padova e Verona come mallevadori dell’osser
vanza da parte del Comune di Venezia della pace di cui al n. 473.
O rig. m em br. 47,5 x 20.
477 - 1299, giù. 12 II Comune di Verona nomina il suo procuratore per garan-
B 7/22 tire l’osservanza da parte del Comune di Venezia della pace
di cui al n. 473.
Orig. m em br. 59,5 x 23 parzialm . corroso. Ju riu m II, col. 359-61.
478 -
479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 -g297/->fu' 25 ^ procuratore della città di Padova garantisce al Com une di Genova l’osservanza, da parte di quello di Venezia, della pace di cui al n. 473.
Orig. m em br. 3 2 x 2 1 . Juriu m II, col. 361-3.
1299, giù. 25 II procuratore del Comune di Verona garantisce al Com une di Genova l’osservanza, da parte di quello di Venezia, della pace di cui al n. 473.
Orig. m em br. 42 x 23 forato a destra. Jurium II, col. 363-4.
I 29^’ lug' 1 II Comune di Venezia nomina Donato Lom bardo suo prò-
B. 7/25 , , , , _ *■
curatore per giurare 1 osservanza del trattato di pace di cui al n. 473.
Orig. m em br. 45 x 2 4; sig. di p iom b o p en d. Juriu m II, col. 365-7.
1299, lug. 18 II rappresentante dei Comune di Genova consegna ai pro-
B. 7/26 curatori del Comune di Venezia gli atti della garanzia
prestata l’I ed il 13-7 dai procuratori dei Comuni di T o r tona e di Asti per l’osservanza da parte del Comune di G e nova della pace di cui al n. 473.
Orig. m em br. 5 2 x 2 1 ,5 lateralm . forato. Jurium II, col. 370-2.
1299, ag. 13 ji Comune di Pisa ratifica la tregua stipulata tra i suoi p ro
li 300 st. pis.] . 11 j - -l o i n
B 7/27 curatori e quello di Genova il o l - / prec.
Orig. m em br. 52 x 25. Jurium II, col. 401-3.
1299, die. 31 11 Comune di Pisa nomina un procuratore per pagare lire [non st. pis.] 5 5 mjia di denari genovini al Comune di Genova in confor-
R 7 /^8 ®
mità della tregua tra loro conclusa il 31 lugl. prec. e rice verne regolare quietanza.
Orig. m em br. 7 0 ,5 x 2 1 .
1300, mag. 28 Amedeo V , Conte di Savoia, ed il procuratore del Com une
B 7 /29
di Genova stipulano tra loro un trattato in forza del quale il primo mette sotto la sua protezione i m ercanti ed i v e t turali genovesi, dimoranti o di passaggio nelle sue terre, promette di risarcire qualunque offesa o danno verrà loro arrecata, rinuncia nei loro confronti al diritto di albinaggio, stabilisce l’itinerario che i Genovesi dovranno percorrere nel suo territorio per andare o ritornare dalla F ran cia, i pedaggi
485 -
4 8 6 -
che essi dovranno pagare per il transito delle loro merci.
O rig. m em b r. 76 x 38 corroso n ella parte super, dest.; sig. cera pcn d. C o p . au ten t. 23 d icem b . 1 301, su perg. 6 2 x 4 9 ;
C o p . au ten t. cart. 20 giug. 1301; C op . in for. cart. sec. X V III. Ju riu m II, col. 405-9.
sec. xill Statuto che i podestà genovesi devono osservare per lasse-
B 18 A 45 gnazione delle castellarne, per l’amministrazione e difesa del