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Podestà di L u cca nomina Riccomo Bolgarini curatore di Matteo Conte di Donoratico, maggiore di anni 8 e m inore

Guido I de la Roche, Signore di Atene, concede ai Genovesi piena salvaguardia ed esenzione di tributi nella sua terra,

B 6 58 del castello di Belgodere in Corsica, dichiara di aver conse­ gnato volontariamente il Castello di Belgodere e la terra d

11 Podestà di L u cca nomina Riccomo Bolgarini curatore di Matteo Conte di Donoratico, maggiore di anni 8 e m inore

di anni 14, perchè possa confermare le condizioni offerte il 28 magg. prec. dal di lui fratello C onte Lotto, pisano, p ri­ gioniero, al Comune di Genova e da questo accettate, qui inserite e comprendenti fra le altre quella della salvaguar­ dia e dell’esenzione da ogni dazio e colletta ai Genovesi nelle terre di essi Conti di Donoratico, la liberazione dal carcere del Conte Lotto, etc.

Orig. m cnibr. 5 2 x 6 1 ,5 gravem , deter. e m u tilo n ell'u ltim a parte. Jurium II, col. 288-92; - To l a, pp. 440-2.

Riccomo Bolgarini, curatore del Conte M atteo di D on ora­ tico, in presenza e per ordine del Podestà di L u cca fa l’in­ ventario dei beni lasciati in eredità al suddetto M atteo dal padre Conte Ugolino, fra i quali è notata pure la nona p a r­ te del regno di Cagliari.

Orig. m em br. 42 x 30,5. To l a, pp. 444-5.

Il Conte Lotto di Donoratico per sè ed i suoi fratelli G uelfo e Matteo, promette al Sindaco del Comune di Genova d ’im ­ piegare lire venti mila di genovini in immobili siti nel di­ stretto genovese, nei termini ed alle condizioni qui co n co r­ date; di cedere al Comune di Genova le terre che i Conti di Donoratico hanno entro i confini del castello di C agliari, quando questo sarà recuperato dai Genovesi, in conform ità della pace conclusa tra Pisa e Genova nel 1288; salvaguar­ dia ed esenzione da ogni dazio e tributo agli abitanti del territorio genovese nelle terre dei suddetti Conti, i quali saranno soggetti alle leggi e tribunali di Genova per i reati commessi contro i Genovesi.

Il Comune di Genova, a mezzo del suo Sindaco, p rom ette di trattare i Conti di Donoratico come suoi cittadini, di libe­ rare dal carcere il Conte Lotto, appena sarà data la g a ra n ­ zia di lire diecimila di genovini ed il presente patto sarà ratificato dai suoi fratelli Guelfo e M atteo, etc.

Orig. m em br. 65 x 42; annotaz. dors. ogg. Jurium II, co l. 294-9; - To l a, pp. 445-7.

Il Conte Lotto di Donoratico, in conformità delle offerte fa t­ te al Comune di Genova il 28 magg. prec. prom ette d'im ­ piegare o far impiegare dai suoi fratelli, entro dieci anni, lire mille di genovini nell’acquisto di immobili siti nella città o nel distretto di Genova, pena la multa di lire 2000 in caso

i

d’inadem pienza della promessa, mallevadore il Comune di Pistoia.

O rig. m em b r. 5 7 ,5 x 2 2 ; annotaz. dors, data e ogg.

4 6 2 - 1 2 9 2, ott. 6 II Com une di L u cc a si rende garante verso quello di Geno-

B‘ 7/7 va dell’adempimento della promessa fatta dal Conte Lotto

di D onoratico anche a nome dei suoi fratelli Conti Guelfo e M atteo, d’im piegare, entro dieci anni lire 1500 di genovini in immobili siti nella città o nel distretto di Genova, impe­ gnandosi a pagare lire tremila se la promessa non sarà man­ tenuta.

O rtg. m em b r 4 5 x 2 7 ,5 .

463 - 1292, ott. 9 II Com une di Firenze nomina i suoi rappresentanti per ga­ rantire al Comune di Genova l’adempimento della promessa di cui al n. 462.

O rig. m em b r. 3 9 x 3 1 in gran -parte deter. dalVum id. ed illegg.

464 - 1292, ott. 27 II Conte L otto di Donoratico promette d’impiegare o fare im-

B 7 /9 piegare dai suoi fratelli, entro dieci anni, lire 1500 di geno­

vini nell’acquisto d’immobili siti nel distretto del Comune di Genova, di pagare lire 3000 se non manterrà tale pro­ messa; m allevadore il Comune di Firenze.

O rig. m em b r. 6 5 ,5 x 2 2 ; annotaz. dors, data ed ogg.

465 - 1293, feb. 12 Giovanni Tavano banchiere dichiara di aver ricevuto in de­ posito dal Conte L otto di Donoratico lire mille di genovini da custodire fino a quando saranno impiegate nell acquisto d ’immobili siti nel distretto genovese, promettendo di ado­ perarsi perchè questo investimento sia fatto dal Conte Lotto o dai suoi fratelli entro il termine convenuto col Comune di Genova, pena la multa di lire 2000 in caso di inosser­ vanza.

O rig. m em br. 4 0 ,5 * 18.

466 - 1293, feb. 23 II Comune di Genova approva le istruzioni preparate da

B- 7/1 ' una commissione appositamente nominata affinché i suoi

ambasciatori possano rispondere alle richieste presentate dal Comune di Venezia per offese e danni arrecati dai Genovesi ai Veneziani ed i provvedimenti da essa proposti contro i rei.

D u e m in. in du e qu ader. cart.

467 - [1293] Gli ambasciatori del Comune di Genova a Venezia rispon-

B 7/12

dono in relazione alle richieste formulate da Nicola Quirino e Pietro Zeno, ambasciatori veneziani a Genova, per danni

ed offese arrecati da cittadini genovesi a cittadini veneziani. Min. in # « quader. cari.

C a f f a r o

V, p. 168.

468 - 1294, gen. 25 II Comune di Venezia dichiara di voler osservare la treg u a B 7/ n V6n 1 precedentemente firmata con quello di Genova.

Orig. m em br. 49 x 22.

C a f f a r o

V, p. 169.

469 * 11294] Nicola Spinola, ambasciatore del Com une di Genova, p re ­

senta all’imperatore dei Greci le inserite richieste per il ri­ sarcimento dei danni sofferti dai Genovesi ad opera dei Greci.

Min. in un quader. e fogl. cart.

Be r t o l o t t o, pp. 5 1 1 -4 5 ; - Ma n froph, pp. 6 8 3 -5 .

470 - 1296, apr. 4 Giacomo II, re d’Aragona, conferma ai cittadini di B a rce l-

B 7/15 Iona ed ai Catalani di Aragona e di M ajorca il privilegio

concesso da lui quale re di Sicilia il 17 luglio 1288, qui ri portato, col quale concedeva ai cittadini di B arcellona nel suo regno libertà e franchigie per il com m ercio, escluden­ done i Provenzali, i Romani, i Toscani, i Veneziani, i Pisani e gli abitanti del regno di Sicilia e salve le eccezioni ivi indicate come ai Genovesi.

Cop. autent. cart. del 10-12-1565; trac. sig. ader.

471 - 1298, gen. 21 Guglielmo Doria, ambasciatore del Comune di Genova p res-

B. 7/16 so i l re di Granata, fa redigere in forma pubblica il tra tta to del 20-2-1925, col quale Alemir Boabdile M oham m ed II e suo figlio Alemir da una parte, ed il Comune di Genova dall’al­ tra confermano la pace tra loro conclusa il 10-10-1278, ri­ mettendosi reciprocamente le offese ricevute da quel giorno, e reciprocamente promettendosi il risarcim ento degli even­ tuali futuri danni ai loro rispettivi sudditi.

Orig. m em br.

31,5*19.

472 - 1299 mar 6 Lanf ranchino Spinola ed Egidio di Quarto, am basciatori del

B. 7/17 Comune di Genova presso il re di Cipro e di Gerusalem m e, avendo chiesto più volte inutilmente al suddetto re il risar­ cimento dei danni arrecati ai Genovesi specialm ente d a p a r­ te dei Veneziani nel porto di Fam agosta, ordinano sotto le pene qui stabilite, a tutti i Genovesi di non andare più o navigare, a datare d a lli-8 p. v., verso quel regno, di lasciarlo entro questa data se già ci sono, di non esercitare, d a ora in avanti, nessuna carica tra i propri concittadini in quel regno, e dettano le opportune disposizioni per quei G eno­ vesi che attualmente hanno colà una carica o uno stipendio.

Orig. membr. 73,5 x 30.

- 97 -

8

.

4 7 3 - 1299, mag. 25 1 Comuni di Venezia e Genova, presente il promotore M at- B' 7 /1 8 teo I Visconti, Vicario imperiale in Lom bardia e Capitano di Milano, a mezzo dei propri ambasciatori fanno la pace tra loro, rimettendosi reciprocamente le offese ed i danni finora ricevuti, promettendosi reciprocamente la liberazione dei rispettivi prigionieri di guerra dopo che il presente trat­ tato sarà ratificato, e dopo che sarà prestata idonea garanzia dal Comune di Venezia a quello di Genova per l’osservanza di esso, nel sfiorno che verrà stabilito dal suddetto Vicario imperiale. I Genovesi potranno opporre resistenza ai Vene­ ziani se assaliranno l’impero greco. Qualora ci fosse guerra

^ qV tra Genova e Pisa, i Veneziani non dovranno andare a Pisa,

nè in Sardegna, nè in Corsica, nè in alcun luogo compreso fra Nizza e Civitavecchia; i Genovesi non potranno andare in quelle città del golfo di Venezia che fossero in guerra con questa. Il Comune di Venezia darà come mallevadori del­ l’osservanza della presente pace i Comuni di Padova e Ve­ rona, quello di Genova i Comuni di Asti e Tortona. Ogni qualvolta uno dei due Comuni non osserverà il presente trat­ tato darà all’altro 50 mila marchi d’argento più il risarci­ mento dei danni, spese ed interessi.

O rig. m em br. 7 3 x 5 1 ; orig. m em br. 73 x 58,5 parzial. guasto. Ju d iu m II, col. 3 44-52; - Ma n f r o n i, p. 6 8 8 .

4 7 4 - 1299, giù. 5 II Comune di Venezia nomina i suoi procuratori per ricevere

B 7 ^ 19 dal Comune di Genova la ratifica del trattato di pace sti­ pulato tra i suoi ambasciatori e quelli genovesi il 25 mag­ gio prec.

O rig. m em br. 31 x 2 5 ; trac. sig. pen d. Ju riu m II, col. 352-4.

475 - 1299. giù. io L a città di Padova nomina il suo procuratore per garentire

B 7 _<) al Comune di Genova l’osservanza da parte di quello di

Venezia della pace di cui al n. 473. - > O rig. m em br. 4 9 x 2 1 ,5 .

Ju riu m II, col. 356-8.

4 7 6 - 1299, giù. io II Comune di Genova nomina il suo procuratore per ricevere

B- 7/21 i Comuni di Padova e Verona come mallevadori dell’osser­

vanza da parte del Comune di Venezia della pace di cui al n. 473.

O rig. m em br. 47,5 x 20.

477 - 1299, giù. 12 II Comune di Verona nomina il suo procuratore per garan-

B 7/22 tire l’osservanza da parte del Comune di Venezia della pace

di cui al n. 473.

Orig. m em br. 59,5 x 23 parzialm . corroso. Ju riu m II, col. 359-61.

478 -

479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 -

g297/->fu' 25 ^ procuratore della città di Padova garantisce al Com une di Genova l’osservanza, da parte di quello di Venezia, della pace di cui al n. 473.

Orig. m em br. 3 2 x 2 1 . Juriu m II, col. 361-3.

1299, giù. 25 II procuratore del Comune di Verona garantisce al Com une di Genova l’osservanza, da parte di quello di Venezia, della pace di cui al n. 473.

Orig. m em br. 42 x 23 forato a destra. Jurium II, col. 363-4.

I 29^’ lug' 1 II Comune di Venezia nomina Donato Lom bardo suo prò-

B. 7/25 , , , , _ *■

curatore per giurare 1 osservanza del trattato di pace di cui al n. 473.

Orig. m em br. 45 x 2 4; sig. di p iom b o p en d. Juriu m II, col. 365-7.

1299, lug. 18 II rappresentante dei Comune di Genova consegna ai pro-

B. 7/26 curatori del Comune di Venezia gli atti della garanzia

prestata l’I ed il 13-7 dai procuratori dei Comuni di T o r­ tona e di Asti per l’osservanza da parte del Comune di G e­ nova della pace di cui al n. 473.

Orig. m em br. 5 2 x 2 1 ,5 lateralm . forato. Jurium II, col. 370-2.

1299, ag. 13 ji Comune di Pisa ratifica la tregua stipulata tra i suoi p ro­

li 300 st. pis.] . 11 j - -l o i n

B 7/27 curatori e quello di Genova il o l - / prec.

Orig. m em br. 52 x 25. Jurium II, col. 401-3.

1299, die. 31 11 Comune di Pisa nomina un procuratore per pagare lire [non st. pis.] 5 5 mjia di denari genovini al Comune di Genova in confor-

R 7 /^8 ®

mità della tregua tra loro conclusa il 31 lugl. prec. e rice ­ verne regolare quietanza.

Orig. m em br. 7 0 ,5 x 2 1 .

1300, mag. 28 Amedeo V , Conte di Savoia, ed il procuratore del Com une

B 7 /29

di Genova stipulano tra loro un trattato in forza del quale il primo mette sotto la sua protezione i m ercanti ed i v e t­ turali genovesi, dimoranti o di passaggio nelle sue terre, promette di risarcire qualunque offesa o danno verrà loro arrecata, rinuncia nei loro confronti al diritto di albinaggio, stabilisce l’itinerario che i Genovesi dovranno percorrere nel suo territorio per andare o ritornare dalla F ran cia, i pedaggi

485 -

4 8 6 -

che essi dovranno pagare per il transito delle loro merci.

O rig. m em b r. 76 x 38 corroso n ella parte super, dest.; sig. cera pcn d. C o p . au ten t. 23 d icem b . 1 301, su perg. 6 2 x 4 9 ;

C o p . au ten t. cart. 20 giug. 1301; C op . in for. cart. sec. X V III. Ju riu m II, col. 405-9.

sec. xill Statuto che i podestà genovesi devono osservare per lasse-

B 18 A 45 gnazione delle castellarne, per l’amministrazione e difesa del