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sentenze pronunziate dal Capitano dell’associazione dei mercanti di Toscana e Lombardia dimoranti a Nîmes contro

Guido I de la Roche, Signore di Atene, concede ai Genovesi piena salvaguardia ed esenzione di tributi nella sua terra,

B 2 6 / 30 8en 17 ^ procuratore del Comune di Pisa confessa di aver ricevuto da Pietro Matteo Doria, podestà di Bonifacio, le m erci

N. 19 sentenze pronunziate dal Capitano dell’associazione dei mercanti di Toscana e Lombardia dimoranti a Nîmes contro

i mercanti genovesi ivi residenti ed i loro Consoli per con­ travvenzione allo statuto di detta associazione.

Infor, su 7 fogl. di carta cuciti a rotuìo, parzialm . guasti e lacunosi.

Enrico Dardella, procuratore del Comune di Genova, di­ chiara in Orvieto alla presenza del P apa Martino IV di es­ sere pronto a giurare la proroga della tregua firmata dai procuratori dei Comuni di Genova e Venezia a Crem ona il 31 dicemb. 1282.

Orig. m em br. 3 0 x 1 6 ,5 .

Verbale delle testimonianze rese davanti ad un giudice e ad un notaio di Napoli, ad istanza di un domestico di B e ­ nedetto Cardinale, per provare la cattura di una nave con ­ tenente quaranta botti di vino dirette a Corneto al suddetto Cardinale, fatta da alcuni pirati genovesi a Capo C irceo.

Orig. m em br. 43,5 x 32; trac. sig. ader.

I Comuni di Firenze, Genova e L u cca si alleano contro i Pisani coi quali non faranno pace o tregua se non di com une accordo. Fissano le norme relative al trattam ento, al cam bio ed al rilascio dei prigionieri di guerra, nonché le m odalità per ottenere la concomitanza delle azioni militari. C onfer­ mano, con delle aggiunte e chiarimenti, i trattati esistenti tra loro. Offrono, sotto le condizioni ivi specificate, la possi­ bilità di entrare nella presente alleanza ai Pisani che non siano prigionieri del Comune di Genova, come pure al C onte Ugolino, ai suoi figli ed al Giudice di Gallura, i quali ulti­ mi, se aderiranno alla lega, diventeranno cittadini genovesi ed avranno in feudo dal Comune di Genova le terre ed i castelli che possiedono nel giudicato di Cagliari.

I Fiorentini ed i Lucchesi ottengono dal Comune di Genova esenzione di pedaggi per le vettovaglie, ivi elencate, in tra n ­ sito nei luoghi compresi tra Corvo e M onaco; m a per l’a c ­ quisto del sale a loro nscessario ogni anno, dovranno a tte ­ nersi alle modalità fissate nella presente alleanza, che dovrà essere confermata o rinnovata ogni cinque anni.

I Comuni di Firenze, Genova e L u cca si adopereranno per far entrare nella lega altri Comuni della Toscana; si prom et­ tono vicendevolmente la penalità di 25 mila marchi d’argento nel caso d’inosservanza del trattato.

Cop. in for. cart. sc0• XVIl^

425 -

4 2 6 - 4 2 7 - 4 2 8 429 - 430 -

431 -

1285, mag. 21 Pandolfo Savelli e Anibaldo Trasmundo, senatori di Roma, concedono ad un certo Casariccio, cittadino romano, che, depredato da pirati genovesi di una nave contenente legna­ me ed altre merci, non ha potuto ottenere alcun risarcimento dalle autorità genovesi, la facoltà di rappresaglia sui Geno­ vesi per i danni e le spese sostenute.

Orig. con annotaz. dors, data ed ogg. e trac. sig. ader. terg. su perg. 33,5 x 19,5, con ten . pure il docum. n. 426 e l’annotaz. della rem issione fa tta il 27 m aggio 1289 dal detto Casariccio al Comune di Genova, che gli ha concesso di racco­ g liere dai Genovesi dimoranti in Roma centocinquanta fiorini d ’oro.

1285, lug. io Orso Orsini e Nicolò Conti, Senatori di Roma, confermano

B’ 6 4-1 il precedente privilegio di rappresaglia al suddetto Casa­

riccio.

Orig. strila perg. di cui al n. 4 2 5.

1285, die. 23 B. 6/45 [1285-6] B. 6/46 1 2 8 6 , ge n. 7 B. 6/ 47

Due « patroni » della nave chiamata San Giovanni, ed al­ cuni mercanti veneziani, piacentini e narbonesi della stessa nave, dichiarano di non aver ricevuto alcun danno nelle loro merci da parte di Rolando Ascherio, ammiraglio di cin­ que galee genovesi, nè dai suoi uomini, e che le merci sca­ ricate dalla suddetta nave o pervenute in potere dei Geno­ vesi sono dei Pisani e dei Toscani, nemici del Comune di Genova.

Orig. m em br. 31 x 17,5.

Andronico II, Imperatore greco, comunica al Comune di Genova di aver ricevuto con piacere Giacomo Doria, am­ basciatore genovese, di aver disposto perchè siano risarciti ai Genovesi i danni patiti nel suo impero, e di volere per il futuro mantenere buoni rapporti con i Genovesi.

Orig. cart.

B

ertolotto

, pp. 509-10; -

M a n fr o n i,

pp. 682-3.

Il Comune di Genova nomina i suoi procuratori per trattare con gli ambasciatori delle città toscane alleate sui danni da infliggere ai Pisani.

Orig. m em br. 26 x 20.

1286, mar. 21 Giacomo II, re di Sicilia, a richiesta del Console genovese 6 47 bis jn Messina, conferma le esenzioni che i Genovesi godono nei loro commerci in Sicilia e specialmente in Messina fin dai tempi del re Manfredi specificando quanto debbono pa­ gare nei singoli casi.

C op. autent. cart. 10-12-1565; sig. ader.

128 6, lug. 15 Rolando Lazzo cede al Comune di Genova il castello di S.

432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 1287, mar. 6 B. 18 A/39 1287. gin. B. 6/49 1288, apr. B. 6/50

convenzioni precedentem. stipulate tra gli uomini di Calvi e quelli di Balagna; giura per sè e per quelli del suo distretto fedeltà al Comune genovese del quale diventa vassallo, ri­ cevendone la promessa che il suddetto castello di S. Angelo non sarà dato in avvenire ad alcun corso, tranne che a lui od ai suoi eredi e la promessa di un’abitazione per lui e la sua famiglia nel castello di Calvi.

Orig. m em br. 5 1 ,5 x 1 7 . Jurium II, col. 81-2.

Pancrazio Venerio, cittadino di Venezia e padrone di una nave, dichiara di aver ricevuto dal Comune di Genova lire 197, soldi 1 e denari 8 in risarcimento di una barca della detta nave sottrattagli da alcuni marinai genovesi e di altri danni da essi ricevuti.

Orig. m em br. 30 x 19; annot. clors. data ed ogg.

Il re di Tunisi, a richiesta del Comune di Genova, conferm a la pace conclusa con Giacomo Doria, prom ette il pagam ento dei crediti ed il risarcimento dei danni ai Genovesi che p os­ sano provare il loro diritto con atti scritti testimoniati, co n ­ cede loro una esenzione di tributi sulle m erci introdotte o acquistate a Tunisi, il permesso di com prare per uso ab ita ­ zione alcune case site nel loro fondaco in Tunisi e di am ­ pliarlo.

Orig. m em br. 56,5 x 56; annotaz. dors, data ed ogg.

Il Comune di Pisa fa la pace con quello di Genova prom et­ tendogli buona parte della Sardegna, comprese le saline, il golfo di Cagliari, il giudicato di Torres, tutta la Corsica, la restituzione di tutto quello che i Genovesi possedevano in Acri, la distruzione della torre pisana colà esistente, nei te r­ mini, con le modalità e garanzie ivi specificate, anche nei confronti dei Marchesi Malaspina e dei nobili Doria, l’ab ­ bandono dell’isola di Pianosa.

Orig. m em br. 1 5 2 x 75.

Jurium II, col. 127-64 - To l a, pp. 419-36; - Ca f f a r o V, pp. 2 4-5, n. 1, 82-9, 111-2.

1288. api. 25 Federico Marchese Malaspina libera Bonaccorso dei V ice­ domini di Trebbiano, abitatore di Suvero, ed i suoi discen­ denti di ogni imposizione del Comune di Suvero.

Cop. in for. sec. XV da altra autent. del 19 agosto 1452 su fo g lio cart. con ten . pure l'atto di cui al n. 810.

1288, dic. 23 Leone III, re d’Armenia, concede ai Genovesi nelle sue terre esenzione di diritti sulla compra ed esportazione degli schia­ vi e delle bestie, esenzione dal controllo doganale in entrata

437 -

4 3 8 - 4 3 9 - 4 4 0 -

441 -

442 -

443 -

e dal diritto di albinaggio; determina la misura dei diritti che essi dovranno pagare sulla vendita ed esportazione delle m erci rispettivamente qui indicate.

Orig. in arme?io su perg. 76 x 36.

Parafrasi latina in:

J urium

II, col. 1S3-5.

1289, feb. 24 u n notaio della Corte Senatoriale di Roma per mandato dei

B 6/S2

giudici palatini d’appello, riceve le deposizioni di 7 testi­ moni a favore di Casariccio, cittadino romano, derubato di una nave da pirati genovesi presso l’isola di Ponza.

O rig. m em b r. 62 x 29 conten. in calce Vannotai, della rem issione fatta il 27 m ag­ g io 1 2 8 9 dal detto Casariccio a l Com une di G enova ch e gli ha concesso di rac­ co g liere d ai gen ovesi dim oranti in Roma 150 fiorini d ’oro (v edi pure i nn. 425 e 4 2 6 ).

1289, giù. 26 I I Comune di Venezia dichiara il Comune di Genova tenuto a pagare a Turcolino Àluzio, cittadino veneziano, oncie ot­ tanta d’oro, prezzo di una nave fattagli bruciare da Bene­ detto Zaccaria, capitano genovese, nel porto di Napoli.

O rig. m em br. 55 x

30,5

corroso dalVumid. n ella parte cen trale; trac. sig. p en d.

i 28?ò !*g' 4 II Comune di Genova ordina a due suoi ragionieri di fare

B. 18 A /42 . . . _ . ^ , °

i conti di Lam ba Doria ed Oberto Spinola per il servizio da essi prestato nella Riviera di Ponente.

M in cart.

1289. lug. io I I Comune di Venezia nomina Francesco Loredano suo pro­ curatore per esigere dal Comune di Genova oncie ottanta d oro dovute al veneziano Turcolino Muzio (V. n. 438).

O rig. m em br. 3 2 x 2 1 ,5 ; trac. sig. pend.

1289, lug. 14 I I veneziano Nicolò Muzio, detto Turcolino, nomina Fran­ cesco Loredano suo procuratore dinanzi al Comune di Ge­ nova e per esigere da questo oncie ottanta d’oro, dovutegli per la nave bruciatagli (vedi num. 438).

Orig. m em br. 29 x 20.

1289, lug. 17 Guglielmo Cortingo, figlio di Ugo, castellano del castello di Petreto (Corsica), si sottomette al Comune di Genova al quale giura fedeltà ed obbedienza, promettendo di dare co­ me garanzia uno dei suoi figli legittimi in ostaggio e pone sulla torre del detto castello il vessillo genovese.

O rig. su perg. 41,5 x 26,5 parzialm . deter. conten. pure il docum . n. 4 43. Ju riu m I I , col. 2 1 1 -2 ; - Ca f f a r o

V,

pp. 101-2.

B. 6/56

1289,

lug.

17

Guglielmo Cortingo, castellano del castello di Petreto,

giu-

ra fedeltà ed obbedienza al Comune di Genova e consegna

a Luchetto Doria, vicario genovese nella Corsica, il proprio figlio Ugonetto in ostaggio.

Orig. sulla perg. di cui al n. 442,

Jurium II, col. 21 2-3 ; - Ca f f a r o V, pp. 101-2.

4 4 4 - 12®9’6^ g 1 Alcuni Signori di Olmeto, in Corsica, giurano fedeltà al Comune di Genova nelle mani di Luch etto Doria, vicario genovese in Corsica, cedendo tutti i loro castelli, terre e diritti.

Orig. su perg. 7 4 x 2 7 , conten. pu re i docum . di cui ai nn. 445 , 4 4 6 , 447 e 4 4 8 . Jurium II, col. 2 1 6 -7 ; - Ca f f a r o V, p. 102.

445

- 1 2 8 9 , ag.

3

Altri Signori di Olmeto giurano fedeltà al Comune di G e- B . 6 / 5 8 nova nelle mani del suo vicario in Corsica.

---- Orig. sulla perg. di cui al n. 444. Jurium II, col. 217 -8 .

446

- 1 2 8 9 , a g.

13

Roberto, Marchese di Massa nell’isola di Corsica, giura fe- B . 6 / 5 8 deità ed obbedienza al Comune di Genova nelle m ani di Luchetto Doria, suo vicario in Corsica, cedendo le proprie terre.

Orig. sulla perg. di cui al » . 444.

Jurium II , col. 223 -4 ; - Ca f f a r o V, p. 103.

447 - 1289, ag. 15 Alcuni consignori di Bagnara, in Corsica, giurano fedeltà ed obbedienza al Comune di Genova cedendogli le loro

-—, terre.

Orig. sulla perg. di cui al

n.

444. Jurium

II, col. 224-5.

448 - 1289, ag. 15 Guiducciorello, consignore di Bagnara, podestà e castellano

B 6 58 del castello di Belgodere in Corsica, dichiara di aver conse­