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2 IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI

2.2 Identificazione dei conflitti nella gestione del risparmio

Per l’analisi dei criteri di individuazione messi in atto dalle società di gestione del risparmio è utile fare riferimento alle raccomandazioni in cui è articolato il Protocollo di Autonomia Per La Gestione Dei Conflitti Di Interessi, messo a disposizione e costantemente aggiornato da Assogestioni (associazione italiana che rappresenta la maggior parte delle società di gestione del risparmio italiane e straniere che operano in Italia, nonché alcune banche e imprese di assicurazione che svolgono gestione individuale e collettiva del risparmio). Tale documento costituisce uno dei principali strumenti di autoregolamentazione, sebbene l’adesione ad esso sia facoltativa.

Il protocollo tratta della prestazione:

«del servizio di gestione collettiva del risparmio;

11 PAMPURINI F., Gli esposti della clientela e l’intervento sanzionatorio delle autorità, in

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della commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte della SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalla SICAV;

del servizio di gestione di portafogli, servizio di consulenza in materia di investimenti e servizi accessori, nonché dell’offerta fuori sede o a distanza degli stessi, da parte della SGR.»

Di seguito, in aggiunta a quanto decretato dalla norma (TUF e Regolamento congiunto), la guida indica i rapporti critici che possono dare adito a conflitti: si precisa che non solo gli intermediari o le società del gruppo, ma anche i soggetti rilevanti12 e le parti correlate13 possono

scontrarsi con gli interessi di uno o più OICR e degli altri clienti, così come si può sviluppare un conflitto non solo quando divergono gli interessi degli OICR (e del resto della clientela), ma anche quando uno o più OICR hanno interessi contrapposti ad uno o più portafogli gestiti su base individuale.

Come nella disciplina bancaria è alta l’attenzione per la molteplicità delle attività svolte dagli intermediari, così anche per le SGR e le SICAV, nonché per le società del gruppo di cui esse fanno parte, la guida sollecita l’attenzione alla polifunzionalità. In particolare, in aggiunta a quando disposto dalla norma in questione, è da monitorare lo svolgimento congiunto di:

a) «gestione collettiva; b) gestione di portafogli;

c) consulenza in materia di investimenti;

12 Si rimanda alla nota 70 cap. I per la definizione.

13 Ai fini dell’analisi di queste politiche per le SGR si considerano correlati i soggetti

che, direttamente o indirettamente controllano, sono controllati o sottoposti a comune controllo della società, detengono partecipazioni nella società o dei soci in modo da godere di un’influenza notevole su essi o esercitano effettivamente il controllo, le società collegate alla SGR ovvero ai soci, le joint venture partecipate da soci o da SGR, gli stretti familiari e le entità da loro controllate o partecipate per una quota non inferiore al 20%, i dirigenti (della SGR, di uno dei soci ovvero delle rispettive controllanti) con responsabilità strategiche nonché le entità da loro controllate o partecipate per una quota non inferiore al 20%.

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d) commercializzazione di quote o azioni OICR o di terzi; e) ricerca in materia di investimenti;

f) negoziazione per conto proprio;

g) sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente.»

Suddette operazioni sono comunque monitorate con particolare attenzione anche se svolte singolarmente.

Dopo aver elencato i criteri minimi idonei ad identificare le situazioni di potenziale conflitto nel rispetto dell’art. 38 del Regolamento congiunto, l’Associazione indica le tre attività, tra quelle compiute dalla società di gestione, maggiormente passibili di conflitto d’interessi: la selezione degli investimenti, la scelta delle controparti contrattuali e l’esercizio di voto.

«Nell’operazione di selezione degli investimenti si considerano foriere di potenziale conflitto le situazioni di:

a) investimento in strumenti finanziari emessi o collocati da società del gruppo o da società partecipanti;

b) acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre Società del gruppo o partecipanti, anche di diritto estero [e decisione di aumentare la durata dell’investimento in questo]14;

c) investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del gruppo o società partecipanti;

d) investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del gruppo o una società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o in una società partecipante;

e) investimento in strumenti finanziari per i quali una società del gruppo o una società partecipante svolge il ruolo di operatore specialista15;

14 FONDO ITALIANO, Policy Conflitto Di Interesse, Consiglio di Amministrazione del 17

maggio 2010, con modifiche del 26 gennaio e del 13 dicembre 2011 e del 18 dicembre 2012),

http://www.fondoitaliano.it/pdf/Policy_Conflitti%20_modificata_18_12_2012.pdf, p. 6.

15 L’operatore specialista è il soggetto tenuto ad assicurare in via continuativa, durante

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f) investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del gruppo ovvero da società partecipanti;

g) investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da società del gruppo o da società partecipanti, qualora dall’esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del gruppo o alla società partecipante che ha erogato il credito;

h) investimento in strumenti finanziari emessi da società alla quale è conferito l’incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquisitati da fondi immobiliari, ovvero da una società incaricata di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti in fondi immobiliari rispetto alla politica di gestione e all’attività di sollecitazione all’investimento svolta dal fondo medesimo;

i) vendita o locazione, acquisto o conferimento di ogni altro bene o diritto a o da o per il tramite di, una società del gruppo, suoi soci ovvero società finanziate o garantite da società del gruppo o da società partecipante, qualora dall’esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del gruppo o da società partecipante che ha erogato il credito;

j) concessione di finanziamenti da parte di società del gruppo o da una società partecipante in favore degli OICR gestiti dalla Società;

k) investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;

l) acquisto di beni da soggetti rilevanti;

m) operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società.»16

indicazioni di prezzo che non sono impegnative.

16 ASSOGESTIONI, Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interesse (english

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n) esistenza di posizioni di rischio quali le “partite incagliate” ovvero le “sofferenza” in capo ai soci e alle parti correlate della SGR verso OICR target e società target17.

«Nell’attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d’interessi almeno le seguenti ipotesi:

a) impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del gruppo o a società partecipanti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, property management, facility management, project management, agency, advisory ecc.);

b) utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla Società servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca);

c) affidamento agli esperti indipendenti, ovvero a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione degli immobili (ad es. di property management, facility management, project management, agency, advisory); d) esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di

esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società del gruppo o da una società partecipante;

e) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l’attività prestati.»18

I conflitti di interesse che possono emergere dalle situazioni appena descritte vengono ricercati già da quelle Funzioni aziendali che sono interessate a mettere in atto tali operazioni, per poi essere approfonditi nella fase di due diligence messa in atto dal Team di investimento; in questa

17 FONDO ITALIANO, Policy Conflitto Di Interesse, op. cit., p. 6. 18 ASSOGESTIONI, op. cit., pagg. 21,22.

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fase, infatti, l’organo richiede la compilazione di una Dichiarazione (ossia un documento che le controparti non sono obbligate a compilare, ma la cui assenza o l’incompletezza corrispondono all’esistenza di un conflitto di interessi) e perviene a tutte le informazioni utili, comprese quelle rese pubbliche o comunicate da società del gruppo o partecipanti. Raccolta la Dichiarazione, il Team la trasmette alla funzione di Compliance, affinché valuti se la situazione rientra già in una di quelle inserite nella mappatura ovvero se è da inserire nel rispetto della norma vigente.

Anche esercitare il diritto di voto per le questioni inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti può dare adito a situazioni di conflitto di interessi. Mentre, infatti, nell’attività di gestione individuale il diritto di intervento e di voto spetta al cliente, il quale è titolare degli strumenti finanziari gestiti, e la rappresentanza può essere conferita al gestore con le modalità di cui all’art. 24, comma 1, lett. c), TUF, nell’attività di gestione collettiva il cliente non è titolare degli strumenti nei quali il gestore investe e quindi il diritto di voto spetta a quest’ultimo; «il diritto di voto è istituzionalmente attribuito a un soggetto diverso da quello nel cui interesse il voto deve essere esercitato»19. Quando in particolare gli strumenti

in questione sono emessi dalle società del gruppo o quelle con le quali la SGR, la SICAV, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica, gli interessi degli emittenti e degli investitori del patrimonio dalla società di gestione possono non essere coincidenti; alla già critica situazione in cui verte l’intermediario, ossia la necessità di favorire gli interessi degli investitori nei patrimoni gestiti, si aggiunge il fatto che le emissioni possono provenire da società con cui la SGR (o la SICAV) intrattiene rapporti.