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L’identificazione delle vittime di tratta all’interno dei richiedenti protezione

Capitolo 3 – Trasformazione del fenomeno: vittime di tratta sessuale richiedent

3.1 Il contesto normativo

3.1.3 L’identificazione delle vittime di tratta all’interno dei richiedenti protezione

Come si è avuto modo di vedere, le vittime di tratta, o possibili tali, che arrivano attraverso i cosiddetti “sbarchi”, non sono facilmente identificabili fin da subito nonostante la presenza di Organizzazioni internazionali attive all’interno del progetto Praesidium339, istituito nel 2006 su iniziativa del Ministero dell’Interno e OIM, che vede coinvolti UNHCR, OIM, Croce Rossa Italiana e Save the Children, adottando un approccio multi-agenzia, il cui obiettivo è

336 Linee Guida sulla Protezione Internazionale No.7: L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta (2006), pp. 9-11

337 Ivi, p. 14-15 338 Ivi, pp. 17-18

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fornire assistenza nella gestione degli arrivi misti via mare al paese coinvolto (in questo caso l’Italia) e assicurare il rispetto dei diritti dei migranti, in particolare viene fatta l’informativa legale per tutti i migranti arrivati nei principali porti di sbarco in Italia, sia che si tratti di supporto per la domanda d’asilo che per l’identificazione delle vittime di tratta fino all’assistenza dei bisogni sanitari primari.

Come vi è stato già modo di illustrare, l’identificazione delle potenziali vittime di tratta all’interno di questi arrivi è un tema particolarmente importante e delicato, infatti come dimostrato da vari rapporti340 il momento dell’identificazione nel contesto degli hotspot è molto difficoltoso, per vari motivi, in primis la durata della permanenza è breve e le attività in questo contesto sono finalizzate innanzitutto allo screening sanitario, fondamentale perché il viaggio da cui provengono queste persone le ha esposte a particolari violenze ed abusi, inoltre nelle donne si rileva spesso uno stato di gravidanza che deriva dagli stupri subìti in Libia, ad esempio nell’hotspot di Pozzallo vi è stato anche il caso di una ragazzina nigeriana di 14 anni arrivata in stato di gravidanza341. La fase più importante di questa permanenza negli hotspot è il momento della registrazione e dei rilevamenti foto dattiloscopici ed il personale di polizia presente spesso non ha né il tempo né la formazione per poter identificare una determinata persona come vittima di tratta, inoltre la stessa persona trafficata difficilmente denuncerà il proprio sfruttatore o si dichiarerà vittima di tratta in questa fase, è già stato illustrato come in particolare per le donne e ragazze nigeriane è estremamente rara la denuncia dei propri aguzzini a causa della tipologia di condizionamento, soprattutto psicologico, che le reti criminali riescono a imporre a queste persone, a ciò si aggiunge il fatto che spesso è la stessa vittima che non è in grado di auto- identificarsi come tale, e prova un senso di appartenenza o comunque fedeltà verso la rete criminale che l’ha fatta arrivare in Europa342.

340 Come i già citati rapporti OIM: Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo

via mare aprile 2014 – ottobre 2015; La tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale: Dati, Storie e informazioni raccolte dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni, Luglio 2017; oppure i due

rapporti prodotti dal GRETA sul caso italiano: Report concerning the implementation of the Council of Europe

Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy, First evaluation round, 22 September 2014;

Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017

341 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating implementation of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017,p. 9

342 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating imple-mentation of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017, pp. 8-9

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Una forte criticità per poter comprendere a livello quantitativo la presenza di vittime di tratta all’interno dei richiedenti protezione internazionale è la mancanza di dati ufficiali a riguardo343, dati che sono ancora mancanti, nonostante ciò, l’esistenza di questa connessione è affermata anche nel Piano Nazionale Anti-tratta, che ricorda ripetutamente come sia importante la cooperazione tra il sistema che si occupa di accoglienza di richiedenti asilo e quello contro la tratta di esseri umani, e di come sia fondamentale la formazione di tutti gli attori che possono entrare in contatto con questo target di persone.

È possibile pertanto affermare che nonostante la mancanza di dati ufficiali la correlazione tra richiedente asilo e vittima di tratta sia sempre più consolidata, a riprova di ciò è importante soffermarsi sulle Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale riguardanti L’identificazione delle vittime di

tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, pubblicate

nell’agosto 2017. Queste linee guida sono ideate per poter dare ai Presidenti e ai membri delle varie Commissioni Territoriali uno “strumento di supporto per contribuire alla corretta e precoce identificazione delle vittime di tratta di esseri umani nell’ambito della procedura di determinazione della protezione internazionale344, altro scopo è quello di sviluppare un meccanismo di referral tra Commissione Territoriale ed enti del pubblico e del privato sociale che operano nei programmi di emersione assistenza ed integrazione sociale in favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento345. Questo documento, oltre a riassumere il quadro normativo dentro al quale ci si muove, dà disposizioni circa le modalità per poter mettere in atto una corretta individuazione degli indicatori che possono far sorgere il sospetto che la persona in questione sia vittima di tratta o rischi di diventarlo. Per le Commissioni Territoriali questo avviene in particolare nel corso dell’audizione per il riconoscimento della protezione internazionale durante la quale possono emergere elementi che rimandino ad una situazione di tratta o sfruttamento, pertanto, all’interno di un meccanismo di referral la Commissione Territoriale si può ritrovare ad effettuare una identificazione preliminare, che sarà funzionale

343 GRETA, Report on Italy under rule 7 of the rules of procedure for evaluating imple-mentation of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings, January 2017

344 Ministero dell’Interno Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e UNHCR, L’identificazione delle vittime

di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 7

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alla segnalazione della potenziale vittima agli enti competenti che operano nel sistema antitratta.346

Per fare questo vengono illustrati i più tipici indicatori della tratta347 ai quali vengono aggiunti quelli che si possono presentare più tipicamente all’interno della procedura per il riconoscimento della domanda di protezione internazionale, che devono essere intesi non come rigidi e tassativi e devono essere valutati nel loro complesso. Gli indicatori più frequenti sono:

Tragitto che presenta le caratteristiche delle rotte utilizzate dalle reti criminali dedite alla tratta

Difficoltà a riferire i dettagli del viaggio

Mancato pagamento del viaggio

Poca chiarezza circa il luogo di sbarco e gli spostamenti effettuati in seguito

Presenza di un marito/fidanzato rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto o di cui la donna riferisce poco

Assenza di una fissa dimora oppure l’essere ospitata da amici o ancora l’abitare in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione o altro tipo di sfruttamento

L’assenza di un passaporto anche se dal C3348 risulta che il viaggio

sia stato fatto in aereo

Presenza irregolare in Italia da tempo della persona richiedente, talvolta senza mai aver svolto attività lavorativa

Segnalazioni relative alla persona richiedente che possano far presumere l’attività prostitutiva in strada

La persona richiedente si dichiara maggiorenne ma appare palesemente minorenne

Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona che riportano comportamenti anomali, che possano far pensare che questa sia controllata da terzi, che sia minacciata o coinvolta in situazioni di sfruttamento

346 Ministero dell’Interno Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo e UNHCR, L’identificazione delle vittime

di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 36

347 Rimandando alle Linee guida per la rapida identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento allegate al Piano Nazionale di Azione contro la tratta (Allegato 2)

348 Modulo per formalizzare la richiesta di protezione internazionale dove vengono inseriti i dati anagrafici le modalità del viaggio e qualche domanda sui motivi per i quali il richiedente si è allontanato dal proprio paese d’origine

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Atteggiamento nel corso del colloquio spaventato e preoccupato

La persona richiedente non è accolta nel sistema di accoglienza e non sa riferire mezzi di sostentamento

Racconto contraddittorio con parziali omissioni349

Altri indicatori specifici vengono inseriti per quanto riguarda le donne che provengono dalla Nigeria che sono:

Giovane donna proveniente dalla Nigeria, in particolare Edo State o Lagos

• Età molto giovane, talvolta minorenne (tra i 15 e i 24 anni), sebbene la richiedente dichiari di essere maggiorenne

• Basso livello di istruzione e condizioni economiche fortemente disagiate • Dichiarazioni di provenienza da una famiglia numerosa, di cui lei è la prima figlia oppure di essere orfana

• Racconto di matrimonio forzato con uomo spesso molto più vecchio della richiedente

• Generalità diverse rispetto a quelle indicate nel modello C3

• Storia poco chiara e/o credibile rispetto ad alcuni elementi quali in particolare:

- dichiarazioni poco precise rispetto alle tappe del viaggio

- il passaggio da persona a persona a cui è stata affidata durante il viaggio (la richiedente riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidata senza pagare niente)

- la liberazione da una situazione di sfruttamento sessuale nelle connection houses in Libia grazie a qualche “benefattore”

- il viaggio attraverso il mare fino all’Italia affrontato senza pagare niente. • Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita) ma che spesso sono parziali.

• Segnali di controllo. Talvolta la richiedente riceve telefonate nel corso del colloquio o immediatamente fuori. Talvolta è attesa da qualcuno fuori dal colloquio.350

349 Ministero dell’Interno, UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione

internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 37

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Una volta emersi elementi che facciano pensare alla possibilità che la richiedente sia vittima di tratta, si può avviare il meccanismo di referral, che fa partire la segnalazione agli enti preposti per la tutela delle vittime di questo crimine, previo consenso della persona interessata, la Commissione procede quindi con la sospensione del procedimento per l’esame della domanda di protezione internazionale, questo permette alla vittima di tratta di avere tempo per svolgere colloqui con l’ente anti-tratta che sono finalizzati alla costruzione di un legame di fiducia che possa permettere alla persona trafficata di far emergere la propria storia e darle la possibilità di fare delle scelte consapevoli per la propria vita. In questo senso la sospensione del procedimento può essere considerato corrispondente alla ratio del “periodo di riflessione” come concepito nelle direttive europee 2004/81/CE e 2011/36/UE351.

Durante questi incontri si cerca capire se la vittima di tratta possa essere disponibile ad entrare in un programma di assistenza e integrazione sociale o se invece non vi sia questa volontà. A seguito di questi incontri, l’ente anti-tratta invia una relazione alla Commissione Territoriale che dovrà contenere le informazioni acquisite nel corso di uno o più colloqui che potrà dare alla Commissione maggiori elementi che le permettano di capire se la persona soddisfa i requisiti richiesti per il riconoscimento della protezione internazionale o se in mancanza di questi sussistano gravi motivi di carattere umanitario tali per cui trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5, comma 6 D.lgs 286/1998, infine è possibile per la Commissione, qualora sia comunque accertata una situazione di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di grave sfruttamento e pericolo per l’incolumità del richiedente, trasmettere gli atti al Questore per la valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18 D.lgs. 286/1998352, solo in questa evenienza è necessario per la persona interessata aderire al programma unico di emersione353.

Importante il fatto che venga sottolineato come l’eventuale mancata adesione al “programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale”, da parte del richiedente e al suo livello di collaborazione con l’ente antitratta, non può costituire un motivo di per sé

351 Ministero dell’Interno, UNHCR, L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione

internazionale e procedure di referral, Linee guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Digitalialab, Roma, 2017, p. 58

352 Ivi, p. 68 353 Ivi, p. 69

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fondante una decisione negativa della Commissione354. Allo stesso tempo alla richiedente protezione internazionale che risulti vittima di tratta può beneficiare del “programma unico”355, senza dover rinunciare alla domanda di protezione internazionale356.

3.1.4 Gli esiti delle Commissioni Territoriali e le sentenze in merito al riconoscimento