Come si è visto, la scelta tra l’instaurazione del rito ordinario o del procedimento sommario spetta esclusivamente all’attore; è quest’ultimo, infatti, che può determinare l’applicazione del nuovo rito, almeno nella fase introduttiva, depositando il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in luogo dell’ordinario atto di citazione.
51 A
SPRELLA, Procedimento sommario di cognizione e pronuncia della sentenza nel rito del lavoro, in La
riforma del processo civile dal 2005 al 2009, a cura di Asprella, Giordano, in Giust. civ., Suppl. n. 6 del
2009, 144.
52 C
APPONI, Il procedimento sommario di cognizione, cit., 1104; DITTRICH, Il nuovo procedimento
sommario, cit., 1586; GIORDANO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. mer., 2009, 5, 1210; LUISO, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. it., 2009, 6, 1568; BIAVATI, Appunti introduttivi
sul nuovo processo, cit., 191; MENCHINI, L’ultima “idea” del legislatore per accelerare i tempi della
tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in Corr. giur., 2009, 8, 1026; CAPONI,
Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena, cit.; AMBROSI-D’AURIA, La riforma del processo
civile: il procedimento sommario di cognizione, in Fam. pers. succ., 2010, 1; BOVE, Il procedimento
sommario di cognizione di cui agli articoli 702- bis ss. c.p.c., in www.judicium.it. Sul punto, si veda
anche Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Roma, Protocollo sul procedimento sommario di
cognizione del 4 febbraio 2010, in www.lexform.it. Contra CARRATTA, Nuovo procedimento sommario,
cit., 902.
53
Trib. Mondovì, ord. 12 novembre 2009, cit., 899; Trib. Prato, ord. 10 novembre 2009, in Foro it., 2009, I, 3505; Trib. Modena, ord. 18 gennaio 2010, in Foro it., 2010, I, 1015; Trib. Varese, ord. 18 novembre 2009, cit.; Trib. Cagliari, ord. 6 novembre 2009, in Giur. mer., 2010, 409; Trib. Ferrara, ord. 28 gennaio 2010, in www.lexform.it; Trib. Ancona, ord. 9 aprile 2010, in www.lexform.it; Trib. Taranto, ord. 2 marzo 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Torino, ord. 11 febbraio 2010, cit.; Trib. Busto Arsizio, ord. 8 febbraio 2010, in www.lexform.it; Trib. Verona, ord. 5 febbraio 2010, cit., 2168.
Chi intende instaurare un giudizio attraverso il rito sommario, dovrà pertanto valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti, non solo di forma ma anche (e soprattutto) di sostanza che la legge impone; in particolar modo dovrà verificare, in via ipotetica, che per la risoluzione della controversia appaia sufficiente una istruttoria sommaria.
L’atto introduttivo indicato dalla legge è un ibrido, in quanto deve avere la forma del ricorso, ma allo stesso tempo il contenuto che il legislatore ha previsto per tale atto è, sostanzialmente, quello dell’atto di citazione.
In particolare, il ricorso introduttivo dovrà indicare, ex art. 702-bis, comma 1° c.p.c., gran parte degli elementi di cui all’art. 163 c.p.c., ovvero:
1) l’indicazione del tribunale adito;
2) l’indicazione delle parti e del procuratore del ricorrente; 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni;
5) l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti;
6) il nome ed il cognome del procuratore con l’indicazione della procura.
In aggiunta, tale atto deve anche contenere l’avvertimento di cui al n. 7 dell’art. 163 c.p.c. relativo alle decadenze nelle quali il convenuto incorrerà in caso di tardiva costituzione.
Non ci sarà, ovviamente, l’indicazione dell’udienza di comparizione, poiché trattandosi di giudizio instaurato con ricorso, sarà il giudice, con un successivo decreto, a fissare tale data.
Il richiamo esplicito all’art. 163 c.p.c., comporta, secondo i più, l’applicazione anche della disciplina di cui all’art. 164 c.p.c., ovvero la norma concernente la nullità della citazione54.
Pertanto, aderendo a tale posizione interpretativa, qualora il convenuto non si costituisca, il giudice dovrà ordinare la rinnovazione del ricorso, entro un termine
54 O
LIVIERI, Il procedimento sommario di cognizione (primissime brevi note), in www.judicium.it; CONSOLO, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corr.
giur., 2009, 7, 882; PORRECA, Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2010, 3, 823 ss; LUPOI, Sommario (ma non troppo), cit., 1243; RISOLO, Il procedimento
perentorio, laddove riscontri il difetto di uno dei requisiti di cui all’art. 163, nn. 1), 2), 3), 4) o 7) c.p.c., ovvero disporre il rinnovo della notificazione, se quella precedentemente effettuata non garantisce al convenuto il rispetto del termine di 30 giorni previsti dalla norma per la propria costituzione.
Se l’attore non procede alla rinnovazione del ricorso, ovvero non lo rinotifica unitamente al (nuovo) decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo. Qualora, invece, il convenuto si sia ugualmente costituito, sarà necessario verificare l’eventuale presenza di un vizio dell’editio actionis, ovvero degli elementi della vocatio
in ius.
Nel primo caso, il giudice dovrà fissare una nuova udienza e disporre l’integrazione del ricorso, ferme restando le eventuali decadenze già maturate; nel secondo caso, invece, il giudice fisserà una nuova udienza, nel rispetto dei termini di difesa stabiliti per il convenuto.
Il deposito del ricorso ha, quale primo effetto immediato, quello di determinare la pendenza della lite55, e determina, inoltre, la contestualità tra proposizione della domanda e costituzione dell’attore.
Depositato il ricorso, il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, da trasmettere al Presidente del Tribunale, il quale designa il giudice per la trattazione della causa.
In seguito, il giudice così individuato fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione delle parti.
La norma non indica alcun termine, neppure di carattere ordinatorio, entro il quale il giudice è chiamato ad emanare il decreto di fissazione dell’udienza56
.
L’art. 702-bis c.p.c. prevede che, con il medesimo decreto, il giudice assegni al convenuto un termine per la costituzione, “che deve avvenire non oltre dieci giorni
prima dell’udienza”.
55 P
ORRECA, Il procedimento sommario di cognizione, cit., 831; LUPOI, Sommario (ma non troppo), cit., 1239.
56
BALENA, Il procedimento sommario di cognizione, in Foro. it., 2009, 325; AMBROSI-D’AURIA, La
Nulla toglie, ovviamente, che il giudice possa fissare anche un termine maggiore di quello previsto ex lege, in quanto i dieci giorni sono da considerarsi quale termine minimo inderogabile, posto a tutela del diritto di difesa del convenuto.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, deve poi essere notificato dall’attore al convenuto, entro il termine perentorio di 30 giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto.
Il ricorso così notificato, infine, può essere trascritto, come ogni domanda giudiziale.