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vi La sommarietà nel procedimento small claims

L’analisi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ha mostrato come lo stesso sia caratterizzato da un’estrema semplificazione delle forme, e più in generale, dalla sommarizzazione delle stesse.

Sulla base di quanto visto nel primo capitolo di questa trattazione rispetto allo strumento sommario, è possibile individuare alcuni elementi di rilievo.

343

Ex art. 7 c.p.c.

344 A

È evidente che le forme del processo risultano fortemente influenzate dall’utilizzo dei moduli previsti dal regolamento ed allegati allo stesso; uno degli scopi perseguiti dal legislatore europeo è quello di armonizzare il più possibile l’applicazione e lo svolgimento del procedimento europeo nei singoli stati membri, per quanto, si ricorda, si tratti di un processo nazionale, benché di origine europea, che si svolge davanti alle autorità competenti di ogni paese.

In aggiunta, è lo stesso art. 1 del regolamento ad affermare che lo scopo del regolamento stesso è istituire un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, diretto a semplificare ed accelerare la risoluzione delle liti.

È evidente che la semplificazione, nel quadro così delineato, riveste un ruolo di grande rilevanza.

In realtà, il legislatore, più che semplificare le forme, attraverso la formulazione di moduli preimpostati, ne ha proposte di nuove, sicuramente più snelle e celeri, ma che comportano, inevitabilmente, rischi maggiori di violazione dei principi fondamentali dei singoli ordinamenti.

Il legislatore europeo è intervenuto su molteplici aspetti del processo, al fine di poter raggiungere in tempi brevi la risoluzione delle controversie giudiziali di minore durata. La semplificazione comporta sempre una rinuncia ad uno o più aspetti del processo ordinario di cognizione, in forza della maggiore celerità (auspicata) della procedura, e di conseguenza vengono sacrificate anche alcune garanzie.

Nel processo sommario di cognizione, di cui si è ampiamente trattato nei precedenti paragrafi, la rinuncia è meno evidente, in quanto la sommarietà si presenta come semplificazione della fase istruttoria; nel rito cd. small claims, invece, è molto più evidente ed incisiva, in quanto l’attore rinuncia di fatto alla gran parte delle garanzie del rito ordinario di cognizione, o meglio accetta un “radicale sovvertimento”345

delle regole del processo.

Risultano, infatti, eliminati la maggior parte dei termini processuali, la possibilità di depositare memorie e, nella grande maggioranza dei casi, l’udienza stessa.

345 D

Tali limitazioni non comportano necessariamente l’incostituzionalità del procedimento, in quanto un principio costituzionale può essere “compresso” per offrire adeguata tutela ad un’esigenza di pari rango.

È evidente, però, che in questi casi la valutazione circa il rispetto dei principi fondamentali del processo, che nel nostro ordinamento sono individuati in modo chiaro nell’art. 111 Cost., è particolarmente delicata e spesso difficile.

Oltre alle formalità per il deposito degli atti di parte, vi sono altri elementi sintomatici della semplificazione con la quale il legislatore ha voluto caratterizzare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il fatto che le parti possano agire autonomamente senza dover ricorrere all’assistenza di un avvocato 346 , così come l’esclusione dell’onere per l’attore di inquadrare giuridicamente la controversia347, trovano la propria giustificazione nelle finalità di semplificazione del procedimento, intesa come facilitazione dell’accesso alla tutela giurisdizionale348.

Nel medesimo senso, il legislatore ha previsto la possibilità di una rapida circolazione dei provvedimenti e delle decisione all’interno dell’Unione Europea, prevedendo l’abolizione di qualsiasi procedura di riconoscimento o dell’exequatur349

. Il problema dell’accesso alla giustizia350

, soprattutto a causa dei costi, è presente anche a livello nazionale, ma risulta amplificato nei giudizi transfrontalieri, nei quali si aggiungono le spese relative alla traduzione degli atti e, generalmente, alla necessità di una doppia difesa, nazionale e straniera.

Nelle controversie di modesto valore economico, inoltre, il rischio ulteriore è che le spese processuali eguaglino, o addirittura superino, il valore stesso della causa. Di fatto la richiesta di tutela giurisdizionale diventa antieconomica, tanto da precludere l’accesso stesso alla giustizia351.

346 Questa possibilità è presente anche nell’ordinamento processuale civile italiano, ma è limitato alle

controversie di competenza del giudice di pace di valore inferiore ad € 1.000,00, con un ambito applicativo più ristretto rispetto a quello del Reg. CE n. 861 del 2007.

347

Si rinvia, sul punto, a quanto già detto nel presente Cap. 2.c), pf. III.

348 N

OVIELLO, I moduli standard, cit., 340.

349 S

ALOMONE, Il regolamento C n. 861/2007, cit., 135.

350 Il legislatore, al considerando n. 7 del Regolamento, ha esplicitato che uno degli scopi della normativa

comunitaria è garantire parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l’Unione europea.

351 R

Nel regolamento europeo cd. small claims il legislatore ha tenuto presente questo aspetto, introducendo disposizioni specifiche in merito; la non obbligatorietà dell’assistenza legale o l’espressa previsione della gratuità della certificazione da apporre sulla sentenza ne sono esempi palesi.

Un aspetto di particolare rilievo, e che sicuramente contribuisce a delineare il carattere sommario del procedimento per le controversie di modesta entità, è il potere discrezionale affidato al giudice.

Come si è visto nel corso del primo capitolo, tale potere è una delle caratteristiche proprie dello strumento sommario352.

Nel preambolo del regolamento è precisato che il procedimento deve svolgersi nel rispetto dei principi del giusto processo e del contraddittorio, da garantirsi in tutte le fasi, in particolare laddove è maggiormente incisivo il potere discrezionale del giudice. Quest’ultimo è particolarmente forte nel processo europeo oggetto della presente analisi, ed è riscontrabile, in particolare, relativamente a due aspetti, ovvero l’istruzione probatoria e la fissazione dell’udienza.

Per quanto riguarda la prima, come si è visto, il giudice deve vagliare le istanze istruttorie avanzate dalle parti, secondo il rigido criterio dell’indispensabilità, di cui all’art. 9 del regolamento.

Inoltre, l’organo giurisdizionale ne determina le modalità di assunzione, anche attraverso dichiarazioni scritte di soggetti terzi rispetto al processo, ovvero tramite altri mezzi di comunicazione quali la videoconferenza.

In ogni caso, la scelta del giudicante dovrà essere orientata verso la modalità meno costosa, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3.

È evidente che il vaglio di indispensabilità della prova, ai fini della sentenza, essendo particolarmente rigido, risulta molto importante per la difesa delle parti, e pertanto la decisione del giudice in tal senso assume grande rilevanza.

Nondimeno, questo aspetto suscita non poche perplessità, in particolar modo per il fatto che la discrezionalità potrebbe facilmente trasformarsi in arbitrio, il che violerebbe in maniera inaccettabile i principi fondamentali dell’ordinamento.

Le medesime osservazioni sopra svolte sono valide anche per il secondo elemento sul quale si gioca la discrezionalità del giudice, ovvero la fissazione dell’udienza.

Rispetto a tale momento del processo, il giudicante ha un potere ancora più ampio, rispetto a quanto detto relativamente alle istanze istruttorie; egli infatti, laddove non ritenga necessaria la comparizione delle parti, può disporre che il processo passi direttamente alla fase successiva, eventualmente quella decisionale.

Nel regolamento europeo qui in commento, è stato il legislatore stesso ad indicare il proprio favor per uno svolgimento del procedimento privo di udienze, perlomeno laddove esse risultino superflue, rectius non indispensabili, in un’ottica di estrema semplificazione e celerità.

Il giudice può addirittura rigettare l’istanza eventualmente formulata dalle parti per richiedere la fissazione dell’udienza, posto che un provvedimento in tal senso deve necessariamente essere motivato.

Nonostante i dubbi che possono sorgere relativamente a tale grande potere affidato all’organo giurisdizionale, proprio in tale discrezionalità attribuita al giudice, secondo parte della dottrina353 si concretizza la flessibilità del procedimento europeo, e la stessa rappresenta contemporaneamente garanzia di adeguata trattazione della causa e di celere svolgimento del giudizio.

Premesso questo esame degli elementi caratterizzanti la sommarietà del procedimento, per completare l’analisi, è necessario verificare un altro aspetto.

Come visto nel capitolo 1 della presente trattazione354, la sommarietà può afferire alla cognizione, cosiddetta sommarietà in senso stretto, ovvero al procedimento, detta sommarietà cautelare.

Nel caso di specie, si rileva che il procedimento è di certo caratterizzato da una scansione processuale sommarizzata; per quanto concerne la cognizione, però, esso tende ad una pronuncia piena, una sentenza appunto, che statuisca in via definitiva sulla controversia.

353

SALOMONE, Il regolamento Ce n. 861/2007, op. cit., 140.

Come già detto in precedenza, il fatto che un procedimento sia definibile quale sommario, ovvero deformalizzato, non esclude che lo stesso porti ad un provvedimento di cognizione piena, stabile e in grado di assumere efficacia di giudicato.

Il modello processuale europeo qui in commento, per quanto semplificato e ideato per controversie di limitato valore, non intende offrire alle parti una tutela di serie B; al contrario, secondo parte della dottrina355, il legislatore comunitario ha strutturato un rito celere e deformalizzato, nel quale la figura dell’avvocato è l’eccezione e non la regola, ma pur sempre a cognizione piena, poco costoso e flessibile, grazie anche al ruolo attivo di “garante” affidato al giudice.

Del resto, è evidente come il legislatore abbia voluto attribuire al provvedimento conclusivo del procedimento cd. small claims una particolare forza e stabilità, eliminando qualsiasi procedura di exequatur e impedendo la proposizione dell’opposizione al riconoscimento dell’efficacia della sentenza stessa, se non per gravi motivi tassativamente elencati.

Da ultimo, ad ulteriore conferma della pienezza della cognizione, vi è il fatto che contro la sentenza conclusiva del procedimento europeo in esame sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento per le pronunce nazionali, con piena equiparazione della stessa alle sentenze a cognizione piena emesse al termine dei processi nei singoli stati membri.

355 R

CAPITOLO 3