La nuova procedura appare da subito priva di molte formalità, ritenute non essenziali ai fini della risoluzione della causa in tempi rapidi.
Il ricorso introduttivo, per esplicita previsione legislativa, deve essere strutturato seguendo quanto disposto dall’art. 125 c.p.c., secondo le linee guida previste per tutti i ricorsi e gli atti processuali in generale.
In primo luogo, dunque, emerge come non sia indispensabile per il ricorrente dedurre, fin dal primo atto, le prove a sostegno della propria posizione194, il che lascia non poco perplessi.
Anche sotto questo aspetto, infatti, sorge una (quanto meno) apparente contraddizione. Il rito del lavoro, come disciplinato dal codice di procedura civile, è caratterizzato non solo dalla celerità, almeno auspicata, delle tempistiche processuali, ma anche dal fatto di pretendere l’immediata presentazione, ad opera delle parti, di tutti i documenti ed istanze istruttorie, sin dal ricorso e dalla memoria di costituzione.
Nel procedimento sommario introdotto dalla riforma qui in esame, invece, nulla è detto a tal proposito, e dunque le parti, senza incorrere in nessuna decadenza processuale, potrebbero depositare i propri atti introduttivi senza fare alcun riferimento ai mezzi istruttori richiesti.
Del resto, tale struttura dell’atto introduttivo è stata prevista dal legislatore del 2009 anche con riferimento al nuovo procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., che si è visto essere uno dei modelli ai quali la legge di riforma si è ispirata per la formulazione del nuovo rito195.
Anche in questo caso, infatti, il ricorrente non incorre in alcuna decadenza laddove non indichi nel proprio atto introduttivo i mezzi di prova che intende proporre.
Lo stesso, specularmente, vale per il convenuto.
194 Contra, Z
AMBELLI, La fase d’urgenza, cit., 72, che ritiene che il ricorso, sebbene strutturato ex art. 125 c.p.c., debba poi essere integrato di tutti gli elementi indicati dall’art. 414 c.p.c., comma 1, n. 5. Lo stesso vale, specularmente, per il convento.
195 D
Nonostante ciò, la dottrina196 caldeggia fortemente l’immediata presentazione dei mezzi istruttori ad opera delle parti, nell’ottica della massima riduzione dei tempi processuali. Pare ragionevole trasferire tale impostazione (non vincolante, si sottolinea, ma di opportunità) anche nel rito speciale di impugnazione dei licenziamenti.
È, infatti, evidente che laddove le parti si riservino di produrre le proprie istanze istruttorie in un momento successivo alla fase introduttiva del processo, le tempistiche processuali non potranno che risentirne negativamente, e questo si pone in evidente contrasto con la tendenza del nuovo rito a giungere ad una decisione nel più breve tempo possibile.
Proseguendo nell’esame della struttura del nuovo procedimento, uno degli elementi che per primo emerge è il fatto che il primo grado di giudizio è composta da due distinte fasi processuali: in un primo momento, la tutela urgente del lavoratore sino all’ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda, per passare poi all’eventuale opposizione alla decisione adottata, per mezzo di un apposito ricorso ex art. 414 c.p.c.
Nello specifico, la riforma ha previsto che, in seguito alla presentazione del ricorso introduttivo dinanzi al giudice del lavoro, quest’ultimo fissi, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti, da tenersi non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso stesso.
Il giudice, nel medesimo provvedimento, assegna un termine per la notifica del ricorso e del relativo decreto, non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente.
Fin da questo momento, quindi, è evidente l’assenza di particolari formalità per il compimento dei primi passi processuali, in funzione della massima celerità e semplicità del processo.
Un’ulteriore conferma di quanto sopra è offerta dalla stessa normativa, laddove prevede che all’esito dell’udienza, il giudice “sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo
421 del codice di procedura” e provvede a definire la causa, attraverso un’ordinanza di
accoglimento o di rigetto, immediatamente esecutiva, che non potrà essere sospesa o revocata fino alla conclusione dell'eventuale giudizio di opposizione197.
Viste tali caratteristiche, si può iniziare a delineare in che modo la sommarietà198 sia stata utilizzata dal legislatore nel procedimento qui analizzato, partendo dall’esame delle due fasi dalle quali è composto il nuovo rito.
La prima è certamente sommaria, ma non cautelare, in quanto, innanzitutto, non è richiesta la prova di alcun periculum concreto199.
Un’ulteriore conferma di questo aspetto è offerta dal fatto che la (auspicata) rapidità del procedimento di impugnazione dei licenziamenti non elimina, ma tutt’al più riduce, il
periculum in mora, tanto che la presenza di quest’ultimo potrà giustificare un’eventuale
richiesta di misura cautelare200.
È però ragionevole ritenere che, in pendenza del nuovo procedimento di opposizione al licenziamento, la prova del periculum, nonché la valutazione della stessa da parte del giudice, ai fini della concessione del provvedimento cautelare, richiederanno maggior rigore e cautela201.
A conferma di quanto sopra, si nota che la tutela cautelare è generalmente considerata compatibile dalla dottrina202 con il procedimento speciale di impugnazione dei
197 Sul punto, C
APONI, La corsia preferenziale per alcune cause di lavoro rallenta le altre in assenza
delle adeguate risorse, in Guida dir., 2012, 18, 9, ritiene che questa limitazione leda in modo
incostituzionale il diritto di difesa.
198 Sommarietà che sarà oggetto di specifica analisi nel corso di questo capitolo, sub pf. VII. 199 D
E ANGELIS, Il processo dei licenziamenti, cit., 102; GUARISO, Nuovo rito sul licenziamento, cit., 307; LUISO, La disciplina processuale speciale, cit.; VALLEBONA, La riforma del lavoro, cit., 75; DALFINO, Il
nuovo procedimento speciale in materia di impugnativa del licenziamento, cit., 790.
200
GIORDANO, Il nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti, in Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2012, 10; BORGHESI, Conciliazione e procedimento speciale dei licenziamenti per la riforma Fornero, in Il lavoro
nella giurisprudenza, 2012, 10, 916; più dubbioso, sul punto, TREGLIA, Brevi note sul nuovo processo per
licenziamento, cit., 765.
201
Di fatto, il pregiudizio irreparabile dovrebbe essere così imminente da non poter essere evitato con un provvedimento emesso in un paio di mesi o poco più, ma anche questo potrebbe variare molto a seconda dei fori. Sul punto, Trib. Bari, ord. 17 ottobre 2012, in Banca dati dejure, con il quale il giudicante ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal lavoratore contro il licenziamento intimatogli. Nella specie il tribunale ha ritenuto che l’introduzione del nuovo rito sommario non é di per sé incompatibile con la proponibilità del ricorso cautelare, rispetto al quale dovrà per; riscontrarsi un periculum in mora particolarmente stringente, data la particolare rapidità’ del nuovo rito; nel medesimo senso, Trib. Firenze, ord. 17 ottobre 2012, in Banca dati dejure.
202
VALLEBONA, La riforma del lavoro, cit., 75; LUISO, La disciplina processuale speciale, cit.; DE
licenziamenti; in particolare non si vedono ostacoli alla richiesta di un provvedimento cautelare conservativo, né all’instaurazione di un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Secondo l’opinione maggioritaria, la sommarietà è carattere individuabile nell’istruttoria, ma non nella cognizione, che resta piena203
, così come visto per il processo sommario di cognizione di cui si è trattato nei paragrafi precedenti.
Inoltre, sulla scorta di quanto appena rilevato, non pare esservi spazio, nell’ambito dell’udienza, per gli adempimenti contemplati dall’art. 420 c.p.c., che, oltre a disciplinare la chiamata in causa del terzo e le modalità di assunzione dei mezzi istruttori, prevede che il giudice interroghi liberamente le parti e tenti la conciliazione della lite, altresì formulando una proposta transattiva204.
L’inciso “omesse le formalità non essenziali al contraddittorio” induce a ritenere che, nella prima fase sommaria, non vengano espletate quelle attività istruttorie che non siano da considerarsi “indispensabili”.
L’assenza di riferimenti ad udienze successive alla prima e la stessa ratio del rito205 , che intende promuovere il principio di concentrazione, fanno ritenere che l’udienza debba essere una sola206.
In realtà, visto quanto sopra accennato relativamente alla mancanza di preclusioni istruttorie sin dai primi atti difensivi, vi sarà con ogni probabilità una seconda udienza ogniqualvolta le parti decidano di indicare i mezzi di prova (costituendi) in sede di prima udienza, con inevitabile rinvio ad altra data per l’assunzione degli stessi.
Per quanto concerne nello specifico l’istruttoria del procedimento in analisi, si nota che l’art. 1, comma 49 della legge n. 92 del 2012, attraverso il quale il legislatore ha
RIZZARDO, Vere o presunte novità, cit., 735; BORGHESI, Conciliazione e procedimento speciale dei
licenziamenti, cit., 915. In giurisprudenza, Trib. Bologna, ord. 25 settembre 2012, in www.giuremilia.it ha
rilevato che con l’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, ed in particolare dell’art. 1, comma 47 – 66, il procedimento speciale per l’impugnazione dei licenziamenti assume il ruolo di tutela tipica, e pertanto non sarà più possibile ricorrere ex art. 700 c.p.c. per contestare il licenziamento ed ottenere la reintegrazione, posto che il provvedimento d’urgenza è strumento residuale.
203
GUARISO, Nuovo rito sul licenziamento, cit., 307.
204 Critico, sul punto, Z
AMBELLI, La fase d’urgenza diventa strutturale, cit., 74, il quale rileva che tale omissione non sia coerente con la finalità e la ratio del nuovo rito.
205 L’art. 1, comma 49° recita infatti “Il giudice, sentite le parti […] provvede, con ordinanza
immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda”.
206 Z
previsto che la trattazione della causa, dal punto di vista formale, sia ridotta ai minimi termini, richiama due disposizioni del codice di procedura civile207.
In primo luogo, è evidente che l’art. 1, comma 49 ricalca in maniera quasi letterale l’art. 669-sexies, comma 1° c.p.c., in particolare per quanto concerne la limitazione degli atti istruttori a quelli “indispensabili”208
; la citata norma, infatti, così recita “il giudice,
sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili[…]”.
Di fatto, pare esserci quasi identità, tra i due procedimenti, dal punto di vista della struttura processuale e dei criteri che guidano lo svolgimento della fase istruttoria. Nonostante ciò, si ribadisce che il nuovo rito dei licenziamenti non ha natura cautelare. Un altro modello che il legislatore ha avuto in mente nella formulazione del nuovo procedimento è quello previsto dall’art. 702-ter c.p.c., che nel suo comma 5° presenta una formulazione quasi identica a quella vista per il procedimento cautelare, nonché per il nuovo rito per l’opposizione ai licenziamenti, se non fosse per il criterio di selezione dei mezzi istruttori, che saranno ammessi dal giudice laddove “rilevanti in relazione
all’oggetto del provvedimento richiesto”.
Sebbene il rito speciale in materia di licenziamenti utilizzi il termine “atti di istruzione
indispensabili”, invece che rilevanti, come invece la norma sul rito sommario di
cognizione, il senso complessivo non sembra cambiare, essendo chiaro il riferimento all’urgenza e alla celerità dello svolgimento processuale209
.
Come già anticipato, nella prima fase sommaria sono proponibili, oltre all’opposizione al licenziamento, le sole domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli del licenziamento, quale, a mero titolo esemplificativo, la domanda di risarcimento del danno in caso di licenziamento, anche ingiurioso.
Lo stesso datore di lavoro potrebbe avere interesse a proporre una riconvenzionale fondata sugli identici fatti costitutivi, come ad es. per i danni conseguenti al licenziamento per grave inadempimento.
207 Z
AMBELLI, La fase d’urgenza diventa strutturale, cit., 74.
208
DE CRISTOFARO-GIOIA, Il nuovo rito dei licenziamenti, cit.
209 C
Si pone, a questo punto, un ulteriore problema: il datore di lavoro può chiedere i danni in via riconvenzionale già nella fase sommaria? In tal caso, quale provvedimento dovrà assumere il giudice?
Il dubbio sorge in quanto il rito non prevede la proposizione di tale domanda nella prima fase, anzi la vieta in modo esplicito, ma tale soluzione, dal punto di vista pratico delle dinamiche processuali, appare piuttosto illogica.
Lo svolgimento del processo così descritto potrebbe, infatti, entrare in contrasto sia con il principio di economia processuale, sia con il principio di parità di trattamento; una soluzione intermedia potrebbe essere quella di permettere la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte del datore di lavoro alle stesse condizioni per cui è ammissibile una domanda diversa dal licenziamento, formulata dal lavoratore in base agli identici fatti costitutivi della domanda principale.
Negare tale facoltà significa, di fatto, costringere il datore di lavoro a fare opposizione, posto che in tale seconda fase la domanda riconvenzionale è ammissibile, e quindi alla proposizione di un procedimento al solo scopo di proporre al giudice una domanda che, di per sé, non sarebbe incompatibile con lo svolgimento della prima fase del procedimento.
Ciò nonostante, la lettera della legge sul punto è chiara, e non pare lasciare alcuno spazio a questa ipotesi.
Sul punto si segnala, però, che la giurisprudenza210 si è espressa in altro senso, affermado che sono ammesse, fin dalla fase sommaria, domande riconvenzionali purché fondate sui medesimi fatti costitutivi della domanda principale; più precisamente, è stata ritenuta ammissibile la riconvenzionale che si sostanzi nella richiesta di un provvedimento specularmente opposto a quello domandato dal ricorrente in via principale.
In sintesi, se il datore chiede al giudice di accertare la legittimità del licenziamento inflitto, il lavoratore potrà proporre in via riconvenzionale domanda di reintegra nel posto di lavoro.
210
In particolare Trib. Genova, ord. 9 gennaio 2013, cit., 1366; contra Trib. Taranto, ord. 30 novembre 2012, cit., 685; DE ANGELIS, Il processo dei licenziamenti, cit., 107.
Nello specifico, tale impostazione è stata giustificata sulla base del presupposto che scopo del rito speciale è statuire nel modo più celere possibile circa la controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi di cui all’art. 18 St. Lav. Premessa tale ratio legislativa, il giudice di merito ha affermato che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto non rientra tecnicamente in quelle prevista dall’art. 36 c.p.c.; infatti, l’oggetto dell’accertamento richiesto con la riconvenzionale riguarda gli stessi fatti costitutivi della domanda avanzata con il ricorso introduttivo, differenziandosi da quest’ultima solo per quanto riguarda le conseguenze, e la ratio di celerità della normativa è rispettata.