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iv La costituzione del convenuto e la chiamata di terzo

Il convenuto si costituisce in giudizio mediante il deposito di una comparsa che ricalca pienamente l’atto difensivo del processo ordinario, disciplinato dall’art. 167 c.p.c. Con tale atto, il convenuto ha l’onere di proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione, benché non vi siano nemmeno per lui preclusioni istruttorie, nonché formulare le sue conclusioni.

La costituzione tempestiva, ovvero almeno 10 giorni prima dell’udienza di comparizione o nel diverso termine fissato dal giudice nel decreto di fissazione dell’udienza, è inoltre strumento essenziale, a pena di decadenza, per l’espletamento di determinate attività difensive, ovvero la proposizione di domande riconvenzionali e di eccezioni, processuali o di merito, non rilevabili d’ufficio, e la chiamata in causa di terzo, con contestuale richiesta di differimento dell’udienza ex art. 269 c.p.c.

Nel proprio atto difensivo, il convenuto ha anche l’onere di contestare la scelta del procedimento sommario operata dall’attore, adducendo la necessità di un’istruttoria complessa o comunque non espletabile in maniera sommaria, ovviamente motivando tale posizione57.

La coincidenza, quasi totale, tra la fase introduttiva del procedimento sommario e quella della cognizione piena deriva (anche) dal fatto che alla prima udienza il giudice potrebbe valutare la causa come non idonea ad essere trattata con il rito speciale e

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disporre quindi la conversione nel processo ordinario di cognizione, fissando l’udienza

ex art. 183 c.p.c., senza alcuna regressione del processo agli atti introduttivi58.

Va però osservato che, rispetto alla cognizione ordinaria, il convenuto del processo sommario di cognizione ha a disposizione, per predisporre le proprie difese, tempi molto più ristretti59.

Uno dei punti più controversi in dottrina e giurisprudenza riguarda l’istituto della chiamata in causa del terzo, da proporsi nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Sebbene si sia detto che la costituzione del convenuto in un processo sommario di cognizione ricalca quasi integralmente quella del rito ordinario, è necessario rilevare che l’art. 702-bis c.p.c., a differenza dell’art. 167 c.p.c., parla esplicitamente della sola chiamata del terzo in garanzia.

Ci si è chiesti, quindi, se tale previsione normativa escluda inevitabilmente le altre ipotesi di chiamata di un terzo in un processo.

Sul punto, la dottrina è apparsa divisa60.

Autorevoli autori hanno ritenuto di dover privilegiare un’interpretazione ampia della norma, affinché la stessa permetta la chiamata di terzo anche al di fuori del caso specifico del terzo garante, considerando sufficiente la comunanza di causa61.

C’è addirittura chi sostiene che l’esclusione delle altre ipotesi di chiamata del terzo sia frutto di una dimenticanza del legislatore62.

58 L

UISO, Il procedimento sommario, cit., 1568; MENCHINI, l’ultima“idea” del legislatore, cit., 1026.

59 P

ROTO PISANI, Ancora una legge di riforma a costo zero, cit., 223.

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In giurisprudenza, contraria all’ammissibilità della chiamata di terzi non garanti, Trib. Genova, 16 gennaio 2010, in www.ilcaso.it, non solo per l’aspetto letterale della norma, ma anche perché non vi è per il convenuto un interesse diretto ed effettivo (elemento invece riscontrabile nella chiamata di terzo in garanzia), posto che in caso di partecipazione del terzo al processo, previo riconoscimento della responsabilità di quest’ultimo, comunque egli ottiene solo il rigetto della domanda attorea; a favore, invece, Trib. Verona, ord. 5 febbraio 2010, cit., 2168, il quale afferma che “sono quindi applicabili al procedimento sommario tutte le disposizioni dettate per il processo civile ordinario a cognizione piena, compatibili con le disposizioni contenute negli artt. 702-bis ss. c.p.c. e con le esigenze di semplificazione e di accelerazione di questo procedimento”.

61 C

APONI, Un modello recettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione, in Foro

it., 2009, V, 335; SOLDI, Il procedimento sommario di cognizione, in Bucci, Soldi, Le nuove riforme del

processo civile, Padova, 2009, 164; DITTRICH, Il nuovo procedimento sommario, cit., 1584; BIAVATI, Alla

prova il nuovo rito, cit., 2170.

62 B

Pertanto, il richiamo a tale istituto, per quanto la lettera dell’art. 702-bis c.p.c. preveda la sola ipotesi della chiamata in garanzia, dovrebbe intendersi come a tutto quanto previsto dall’art. 106 c.p.c.,. nonché alla chiamata in causa del terzo per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c.63.

Diversamente opinando, la disposizione in esame peccherebbe di irragionevolezza e disattenderebbe le esigenze di economia processuale rappresentate dal principio della ragionevole durata del processo.

Vi è tuttavia chi64 evidenzia come il riferimento alla sola chiamata in garanzia non possa essere considerato una “svista” del legislatore, anche perché il lungo e complicato iter parlamentare della legge avrebbe certamente consentito un intervento correttivo, se davvero il legislatore avesse inteso aprire il nuovo rito sommario a tutte le ipotesi di cui all’art. 106 c.p.c.

In ogni caso, la chiamata del terzo comporta la fissazione di una nuova udienza, con rispetto per il terzo dei termini di costituzione, ovviamente i medesimi previsti per il convenuto.

Secondo l’art. 702-bis, comma 5°, c.p.c., il giudice concede un termine perentorio al convenuto per la notificazione al terzo della comparsa.

Si noti, sul punto, un’altra differenza con il rito ordinario, nel quale non è fissato un termine perentorio al convenuto, ex art. 269, comma 2°, c.p.c.

Se la chiamata del terzo non viene effettuata nel termine perentorio assegnato, il convenuto decade dalla facoltà di citare il terzo in giudizio.

È evidente che anche l’attività difensiva, ed in particolare la parte relativa alle istanze istruttorie, proposta dal terzo chiamato inciderà nella valutazione complessiva che il giudice è chiamato a svolgere in merito alla tipologia di procedimento utilizzabile nel caso concreto, di cui si dirà oltre.

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ISOLO, Il procedimento sommario, cit., 365; CONSOLO, La legge di riforma 18 giugno 2009, n.69, cit., 883; LUISO, Il procedimento sommario, cit., 1568; MENCHINI, L’ultima “idea” del legislatore, cit., 1030; OLIVIERI, Il procedimento sommario di cognizione, in Le norme sul processo civile nella legge per lo

sviluppo economico le semplificazione e la competitività, AA.VV., 2009, 89; in giurisprudenza, Trib.

Verona, ord. 5 febbraio 2010, cit., 2166.

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ORRECA, Il procedimento sommario, cit., 833, ritiene tale disposizione in linea con altre previsioni della riforma, quale la separazione della domanda riconvenzionale, di cui si dirà nei paragrafi successivi, nell’ambito della ratio acceleratoria che caratterizza il processo rito sommario di cognizione.

Nulla è detto rispetto all’intervento volontario di cui all’art. 105 c.p.c.; di certo, nel nuovo rito sommario, i tempi di intervento per il terzo sarebbero ristretti dalla struttura del procedimento e su tale prospettiva potrebbe incidere la decisione del giudice circa il tipo di cognizione da effettuare.

In sostanza, laddove un terzo intenda intervenire in un procedimento sommario, dopo la decisione del giudice relativamente all’utilizzo del nuovo rito, non potrebbe superare le barriere preclusive maturate per le parti per non alterare la sommarietà dell’istruzione. Se l’intervento meramente adesivo non sembra porre particolari problemi65

, pare difficile configurare l’ipotesi di un intervento autonomo, che con grande probabilità dovrà essere dichiarato inammissibile66.

Deve, infine, ritenersi che anche l’attore possa chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo, laddove tale esigenza sorga in conseguenza delle difese del convenuto.

Tale facoltà, a pena di decadenza, dovrà essere esercitata entro la prima udienza.

In tal caso, il giudice dovrà provvedere a norma dell’art. 269 c.p.c. disponendo un nuovo rinvio e concedendo un termine perentorio per la citazione del terzo chiamato.

v.

L’udienza di comparizione e l’eventualità del mutamento del