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Negli ultimi anni sono state sempre di più le imprese che si sono ritrovate in situazioni di difficoltà nel soddisfare i loro creditori. In questo contesto ecco che la ristrutturazione del debito ha rivestito una forte centralità, poiché grazie alla ristrutturazione è possibile ottenere il risanamento dell’esposizione finanziaria del debitore, ed anche il soddisfacimento, se pur parziale, dei creditori. Che cosa si deve intendere concretamente per ristrutturazione del credito, è stabilito nel paragrafo 3 dell’OIC 6, in base al quale “per ristrutturazione del debito si

intende un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli

64 Nel corso del mese di luglio 2011, l’Organismo Italiano di Contabilità ha emanato il nuovo documento n. 6 “Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio”.

65 Nel caso in cui invece ci fosse una situazione liquidatoria di impresa, bisognerebbe far riferimento all’OIC 5, relativo ai bilanci di liquidazione.

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al debitore. La concessione del credito si sostanzia della rinuncia dello stesso ad alcuni diritti contrattualmente definiti, che si traducono in un beneficio immediato o differito per il debitore, e in una corrispondente perdita per il creditore”66.

Quindi, ricapitolando, la situazione sopra descritta prevede che uno o più creditori, di fronte alla difficoltà del debitore, decidono di concedergli condizioni favorevoli per l’adempimento delle proprie obbligazioni, che in una situazione di normalità non avrebbero concesso. Il creditore accetta di modificare le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando quindi ad alcuni diritti, in modo che il debitore possa trarre vantaggio da diverse condizioni di pagamento o di adempimento. In particolare, per poter affermare che un’operazione sia di ristrutturazione dei debiti, e quindi che sia possibile applicare l’OIC 6, è necessaria la presenza di due condizioni:

a) una situazione di difficoltà finanziaria in cui si trova il debitore;

b) la concessione, da parte del creditore, di modificare le condizioni

originarie del contratto rinunciando ad alcuni diritti, vista la situazione

in cui versa il debitore.

Se viene a mancare anche uno solo dei due requisiti, non è più possibile parlare di ristrutturazione dei debiti, ma sicuramente ci troviamo dinanzi ad una operazione di rinegoziazione dei debiti67.

2.3.1 La difficoltà finanziaria del debitore

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la situazione di difficoltà finanziaria è una delle condizioni affinché si possa parlare di operazione di ristrutturazione dei

66 Questa definizione è coerente con quella di “credito ristrutturato” presente nella circolare della Banca D’Italia n. 272 del 30 Luglio 2008.

67 In merito alla definizione di “rinegoziazione dei debiti” si veda il Principio Contabile n. 6: “Ai fini del

presente documento, per rinegoziazioni s’intendono tutte le operazioni di modifica dei termini originari del debito (ovvero una revisione delle clausole contrattuali originarie) intervenute tra il debitore e il creditore diverse dalle fattispecie riconducibili alle operazioni di ristrutturazione del debito. L’elemento che differenza un’operazione di rinegoziazione da quella di ristrutturazione è che in una rinegoziazione non si verificano contemporaneamente le condizioni tipiche di una ristrutturazione ovvero la presenza di una situazione di difficoltà finanziaria unita alla concessione del creditore che produce un beneficio per il debitore cui corrisponde una perdita per il creditore stesso.”

50 debiti. Sul punto l’OIC 6 ritiene che “la situazione di difficoltà finanziaria è

dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento. Tale situazione si manifesta quando il debitore presenta un rapporto squilibrato tra il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento, tale da essere inadempiente alle scadenze degli impegni assunti”.

Tra le possibili situazioni indicative delle difficoltà finanziarie troviamo: a) la criticità ad adempiere le obbligazioni, per capitale o interessi; b) la presenza di dubbi circa il rispetto della continuità aziendale;

c) i flussi finanziari, stimati dal debitore con riguardo alla gestione caratteristica, non risultano essere sufficienti per estinguere i debiti, sia quota capitale che interessi, con riferimento agli accordi contrattuali originari e fino alle scadenze delle passività;

d) l’incapacità di ottenere da altri creditori nuove fonti di finanziamento, quindi risorse finanziarie a tassi adeguati.

Vi possono anche essere imprese in grado di generare flussi finanziari sufficienti ma che si trovano in situazione di difficoltà finanziaria, in quanto i flussi sono in grado di ripagare parte del debito ma non tutte le rate dello stesso in scadenza. Spesso tutti questi fattori di difficoltà finanziaria sono accompagnati da squilibri economici, responsabili delle perdite operative generate dalla gestione caratteristica dell’impresa, la quale non riesce a remunerare tutte le risorse e i fattori produttivi impiegati nell’attività.

Non coincidono, invece, con la situazione di difficoltà finanziaria i pagamenti effettuati dal debitore in ritardo, ma comunque non oltre i 90 o 180 giorni rispetto al termine stabilito.

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2.3.2 Concessione accordata del debito

Il creditore rinuncia68 ad alcuni suoi diritti contrattualmente acquisiti,

concedendo quindi al debitore particolari benefici, come per esempio: a) la riduzione del capitale da rimborsare;

b) la rinuncia a quote interessi o modifica del tasso di interesse;

c) la modifica delle scadenze di pagamento previste;

d) l’estinzione parziale del debito attraverso la cessione al creditore di un’attività con valore inferiore a quello contabile del debito.