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1.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti

1.2.3 Omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione dei debiti è soggetto all’omologazione del tribunale competente, che si pronuncia quindi con decreto motivato reclamabile dinanzi alla Corte d’Appello. I creditori, ed ogni altro interessato, possono opporsi nel nei 30 giorni dalla pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel registro delle imprese. La decisione del tribunale può essere di accoglimento o di rigetto e mai modificativa del contenuto dell’accordo raggiunto dal debitore con i propri creditori. Al momento della omologazione dell’accordo di ristrutturazione, occorre registrare il decreto del tribunale con contestuale corresponsione della imposta di registro41.

1.2.4 Il nuovo art 182-septies L.F. introdotto dal D.L. n. 83/2015

Il D.L n. 83/2015 ha introdotto un diverso tipo di accordo di ristrutturazione dei debiti per le imprese in crisi contenuto nel nuovo art 182-septies L.F42. Tale

40 L’articolo 183 L.F. prevede che contro il decreto del Tribunale si possa proporre reclamo in Corte di Appello, la quale si pronuncia il in camera di consiglio, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

41 L’art. 8, comma 1, lettera g), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sembra legittimare l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200 (ciò a partire dal 1 gennaio 2014 come previsto nell’art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con le modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104).

42 Art 182-septies L.F. (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria): “Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli

33 accordo si caratterizza per il fatto che l’impresa deve avere un indebitamento verso le banche e gli intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà del suo indebitamento complessivo.

1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;

b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

34 Una delle caratteristiche di tale accordo risiede nella possibilità di poter individuare una o più categorie di creditori, esclusivamente fra banche e intermediari, con posizione giuridica e interessi economici omogenei. In questo modo, ai sensi dell’art 182-septies, comma 2, L.F. il debitore, attraverso il ricorso, “può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai

creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria”, a patto che:

a) tutti i creditori appartenenti alla stessa categoria abbiano ricevuto informazione circa l’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede;

b) i crediti delle banche e degli intermediari finanziari che aderiscono devono rappresentare il 75% dei crediti della categoria.

Tale disposizione prevede che non siano efficaci “le ipoteche giudiziali iscritte

dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”.

Successivamente il debitore notifica il ricorso e la documentazione, di cui all’art 182-bis, comma 1, L.F. sia alle banche che agli intermediari finanziari, per chiedere loro l’estensione degli effetti dell'accordo, oltre agli adempimenti pubblicitari previsti per l’accordo di ristrutturazione. Dalla data della notificazione i creditori non aderenti possono opporsi entro il termine di trenta giorni. Per ottenere l’omologazione di tale accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario il raggiungimento del 60% dei creditori evidenziando che si considerano anche i creditori non aderenti ai quali si chiede di estendere gli effetti dell’accordo.

Il tribunale, ai sensi del comma 4, prima di procedere all’omologa dell’accordo, deve verificare la buona fede con cui si sono svolte le trattative e che le banche e gli intermediari finanziari, a cui il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo abbiano:

a)posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle

banche e degli intermediari finanziari che hanno aderito;

b)ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione

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sui suoi effetti, e sono stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

c) soddisfazione, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

L’art 182-septies, ai commi 5, 6 e 7, disciplina la convenzione moratoria, con banche o intermediari finanziari, per le imprese in crisi che abbiano intenzione di dilazionare i propri crediti. Coloro che partecipano alla convenzione sono l'impresa debitrice da un lato, e una o più categorie tra i creditori finanziari che rappresentano il 75% dei crediti della categoria dall’altro. Attraverso la convenzione, ai sensi del comma 5, “viene stipulata una convenzione diretta a

disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti”. Quando si stipula la convenzione è necessario darne

comunicazione mediante lettera raccomandata o PEC. È importante che la

convenzione sia seguita dalla relazione del professionista, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), L.F.

La convenzione produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari che non hanno aderito, a condizione che:

a) siano stati informati che le trattative si sono avviate e siano messi in condizione di poter partecipare nel rispetto della buona fede;

b) un professionista in possesso di requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d), L.F. attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati alla moratoria.

La disposizione puntualizza che la convenzione va a derogare sia la norma che disciplina l’effetto tra le parti del contratto (art.1372 c.c.43) che la norma relativa

all’efficacia del contratto nei confronti dei terzi (art 1411 c.c.44).

Inoltre, in nessun caso si può imporre ai creditori non aderenti all’accordo:

43 Art 1372 c.c. (Efficacia del contratto): “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere

sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.”

44 Art 1411 c.c. (Contratto a favore di terzi): “E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo

stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.”

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a) l'esecuzione di nuove prestazioni;

b) la concessione di affidamenti;

c) il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti;

d) l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Possono proporre opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione che la convenzione è stata stipulata, le banche e gli intermediari finanziari che non abbiano aderito alla convenzione, chiedendo quindi che la convenzione non produca effetti nei loro confronti.

Il tribunale, con decreto motivato reclamabile alla corte di appello entro i 15 giorni dalla sua comunicazione, ai sensi dell’art 183 L.F., decide sulle opposizioni avanzate dai creditori non aderenti alla convenzione di moratoria, verificando la presenza di tutte le condizioni previste al comma 4.

1.3 Effetti in comune tra concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti

L’accordo di ristrutturazione presenta alcuni benefici per il debitore che possono ritenersi coincidenti con il concordato preventivo:

a) la possibilità di chiedere l’autorizzazione al pagamento anticipato di creditori anteriori;

b) la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, nel caso di società in perdita, previsti dal codice civile;

c) la disciplina dei crediti prededucibili.