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1.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti

1.3.1 La sospensione degli obblighi civilistici di ricapitalizzazione

Sia per l’accordo di ristrutturazione dei debiti che per il concordato preventivo, si applica l’art. 182-sexies L.F.45, introdotto con il D.L. 83/2012, con il quale sino

45 Art 182-sexies L.F., (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi): “Dalla data del deposito

della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto,

37 alla data di deposito della domanda (di concordato o per l’omologa dell’accordo) continua a rendersi applicabile l’art. 2486 c.c. inerente agli adempimenti degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento. Inoltre successivamente, dal momento della domanda e fino alla omologazione, non trovano applicazione gli articoli 2446, comma 2 e 346, art. 244747, art 2482-bis,

commi 4, 5 e 6 c.c.48 e art 2482- ter c.c.49 inerenti alla riduzione del capitale di

oltre un terzo in conseguenza di perdite, o alla diminuzione dello stesso capitale sociale al di sotto del minimo legale delle società di capitali. Per il medesimo periodo non opera neanche la disciplina delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484 comma 1, n. 450 e 2545-duodecies c.c.51 previsto per le società cooperative.

e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.”

46 Art 2446, commi 2 e 3, c.c. (Riduzione del capitale per perdite): “Nell'assemblea gli amministratori

devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.”

47 Art 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale): ”Se, per la perdita di oltre un

terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.”

48 Art 2482-bis, commi 4,5 e 6, c.c. (Riduzione del capitale per perdite): “Se entro l'esercizio successivo

la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.”

49 Art 2482-ter c.c. (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale): “Se, per la perdita di oltre un

terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.”

50 Art 2484, comma 1, n. 4 c.c. (Cause di scioglimento): “Le società per azioni, in accomandita per

azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.”

51 Art 2545-duodecies c.c. (Scioglimento): “La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai

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Anche dalla Circolare Assonime n. 4/201352, si evince che l’art. 182-sexies L.F.

sospende le norme del codice civile relative all’obbligo informativo da parte degli amministratori nei confronti dell’assemblea, ma non sono esonerati dall’obbligo di convocarla. Si aggiunge anzi la possibilità per l’organo amministrativo di presentare l’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o il ricorso al concordato preventivo, anche nella forma di domanda in bianco. E’ necessario quindi che gli amministratori tentino il risanamento aziendale e la protezione tempestiva dell’integrità del patrimonio sociale non solo quando dal bilancio si presenta una situazione ex articoli 2446 e 2447 c.c., ma anche quando viene accertata una situazione tale da compromettere la continuità dell’azienda. Con l’art. 182-sexies L.F., l’obbligo civilistico di ricapitalizzazione viene rinviato al momento dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, poiché è prevista una mera sospensione dalla data della domanda a quella di omologazione. Per cui il piano deve prevedere che nel giorno dell’omologazione l’impresa dovrà avere un capitale sociale almeno pari al minimo legale.

Per cui, una volta omologate le procedure viste sopra, la sospensione delle norme civilistiche sulla riduzione o perdita del capitale sociale cessa e gli amministratori devono nuovamente svolgere i loro ordinari compiti di vigilanza sull’integrità dello stesso.